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Il procedimento di approvazione

1. La riforma Renzi Boschi

1.2 Il procedimento di approvazione

Il Governo ancor prima di attivare le procedure di revisione così come previste dall'art.138 Cost110, ha adottato un metodo innovativo, ossia ha

sottoposto il schema del disegno di legge di revisione costituzionale a consultazione pubblica online e, solo dopo aver raccolto e valutato le proposte avanzate, ha proceduto secondo l'iter descritto dalla disposi- zione costituzionale111.

L'iter di approvazione è iniziato con la la presentazione da parte del Governo del disegno di legge AS1429, approvato dal Consiglio dei Mi- 108 Si rimanda al paragrafo 3 del capitolo II.

109 Reperito in http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx? tipo=Discorso&key=2688

110Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adotta- te da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art.72 c.4].Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art.87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblica- zione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecento- mila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt.73 c.1,87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi compo- nenti.

111 v. M. RUBECHI, introduzione a Perché sì. Le ragioni della riforma costituzio- nale. Editori Laterza, Bari- Roma, 2016, pag.XIII

nistri il 14 Marzo 2014 e presentato al Senato l'8Aprile 2014. Successi- vamente, in data 15 Aprile 214 ha iniziato l'esame nella Commissione Affari costituzionali al Senato, insieme ad altre proposte di iniziativa parlamentare, che si è concluso il 10 Luglio.

L'assemblea del Senato arriva all'approvazione del disegno di legge, così come modificato a seguito dei lavori in assemblea, l'8Agosto 2014 (A.S 1429- A) con 183 voti favorevoli, ossia gruppi di maggioranza più Forza Italia) , 4 astenuti e nessun voto contrario, mentre le opposi- zioni – SEL, LEGA, M5S e GAL, non hanno partecipato al voto112. Dei

44 articoli di cui era stata proposta la modifica nel progetto iniziale del Governo, il Senato ne ha emendati 24, aggiungendo a questi modifiche riguardanti altri tre articoli della Costituzione: all'art. 63113, all'art.73114

e all'art.74115; ha introdotto all'art.77 altri limiti alla decretazione di ur-

genza ed infine ha introdotto nuove forma di partecipazione popolare (iniziativa, referendum propositivo e di indirizzo, all'art.71) , nonché il referendum abrogativo rafforzato all'art.74. Gli articoli colti dalle mo- diche sono quindi in tutto 47116.

Alla Camera, il testo ( rinominato A.C 2613- A) è stato esaminato dalla Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, dall'11Settembre al 13 Dicembre 2014; giungendo all'esame dell'Assemblea in data 16 112 v. E. ROSSI, Una costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costitu-

zionale. Pisa University Press, Pisa 2016, pag 23.

113 Modificato al fine di consente al regolamento del Senato di introdurre incompati- bilità per i senatori già titolari di uffici a livello regionale.

114 Modificato al fine di consentire l'introduzione del controllo preventivo do costi- tuzionalità sulle leggi elettorali.

115 Modificato al fine di permettere al Presidente della Repubblica rinvii parziali delle leggi, ipotesi poi cancellata alla Camera.

116 v. C.FUSARO, in Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma. Di G. CRAINZ- C. FUSARO, Donzelli Editore, Roma 2016, pag. 55.

Dicembre, è stato poi approvato il 10 Marzo 2015, con modifiche ri- spetto al testo del Senato: si tornava ad esaminare 15 emendamenti dei 24 introdotti dal Senato e se ne aggiungevano tre, relativi agli articoli non modificati dal Governo né dal Senato (art.78: previsione della maggioranza assoluta, invece di quella semplice per la deliberazione dello stato di guerra; art.97: principio della trasparenza dei pubblici uf- ficiali; art.122: per prevedere che la legge dello Stato imponga alla leg- ge elettorale regionale l'equilibrio di genere nella rappresentanza). A favore si sono espressi, su 482 votanti, 357 deputati; 125 sono stati contrari e 7 gli astenuti. Ebbene segnalare che il numero dei favorevoli risulta superiore alla maggioranza assoluta ( 316), ma inferiore a quella dei due terzi che richiederebbe l'approvazione di 421 deputati.

Tornato al Senato il ddl è stato numerato AS 1429 -B ed è stato asse- gnato alla Commissione Affari costituzionali il 31 Marzo 2015.

Questo momento dell'iter inizia a farsi più complicato data la scelta di alcuni commissari di iniziare attività ostruzionistiche: il Sen. Calderoli presenta circa 500.000 emendamenti al disegno di legge. Nella seduta del 15 settembre la Presidente Finocchiaro dichiara inammissibili 1200 emendamenti, presentati in relazione agli artt. 1 e 2 del ddl ( mo- tivando tale decisione in base all'art. 104 del regolamento del Senato che stabilisce il principio del 'doppio conforme'). A tal riguardo, il gruppo PD ha richiesto immediatamente la 'calendarizzazione' del provvedimento, prevedendo sedute già a partire dal giorno successivo. Il giorno successivo, venerdì 17 Settembre, è iniziata la discussione in Assemblea, durante la quale sono stati presentati migliaia di emenda- menti da parte dei gruppi di opposizione – FI, SEL, M5S -; il Sen. Cal-

deroli ha presentato circa 83.300.000 emendamenti attraverso un sup- porto elettronico, dichiarati sic et sempliciter ,in blocco, “irricevibili” dal Presidente del Senato al fine di far rispettare i lavori e di non costi- tuire un “ precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile” . In base all'art.55 del regolamento del Se- nato, il Presidente ha dichiarato “ non inammissibili, irricevibili gli stessi emendamenti, fermi restando invece quelli già ricevuti dalla Pre- sidenza della Commissioni Affari costituzionali e ripresentati poi al- l'Assemblea, al netto di quelli già ritirati”.

L'iter del Senato si è poi concluso con l'approvazione del testo in data 13 Ottobre 2015. A favore si sono espressi 178 Senatori ( quasi l'intero gruppo Pd, gruppo Area Popolare ed altri senatori di diversi gruppi), con 17 voti contrari ( sel e conservatori riformisti), 7 astenuti e 119 se- natori che non hanno mai partecipato allo scrutinio ( FI, LEGA NORD, M5S).

Tornato alla Camera, il testo è stato approvato senza modifiche l'11 Gennaio 2016: a favore hanno votato 367 deputati (appartenenti ai gruppi di maggioranza di governo) e contro 194; 5 si sono astenuti. Così come richiesto dall'art.138 Cost a questo punto si ritengono ne- cessarie le due votazioni di conferma, una da parte di ciascuna Camera, a distanza non inferiore a tre mesi dalla precedente della medesima Ca- mera. Di queste le prima si è svolta il 20 Gennaio 2016 , dove il ddl è stato approvato con 180 voti a favore (i gruppi della maggioranza di governo più 22 senatori eletti nelle liste di FI e che nel corso della legi- slatura hanno costituito diversi gruppi politici, quali: Alleanza Liberal- popolare-Autonomie e sostenitori del gruppo misto del movimento

“Fare!” e alcuni senatori di FI), 112 senatori contrari ed un solo astenu- to. Alla Camera si arriva ad approvazione il 2 Aprile 2016.

I tre fascicoli ufficiali che documentano l'iter di approvazione occupa- no per la prima fase 6795 pagg; per la seconda 1897 pagg.; per la terza 472 pagg. per un totale di oltre novemila pagine per un procedimento durato in tutto due anni e quattro giorni.

Quanto agli aspetti formali, il disegno di legge modifica quarantacin- que articoli complessivi della Costituzione: uno della Parte I (l'art.48, in cui si limita la previsione del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero alla sola Camera dei Deputati) e quarantaquattro della Parte II, ossia un terzo circa degli articoli della Costituzione, sebbene alcuni riportano solo modifiche marginali e conseguenziali. Al contempo ver- rebbero modificate alcune disposizioni contenute in tre leggi costitu- zionali: la l. n. 1/1953117, la legge n.1/1989118 e la legge n. 2/1967119.

Il disegno di legge di revisione costituzionale n. 88/ 2016 è così rubri- cato: “ Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,

la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione dl CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

117 Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE.

118 Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

119 Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).