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Progetto di riforma all'avvio della XV Legislatura: la c.d

2. Le proposte di iniziativa parlamentare

2.5 Progetto di riforma all'avvio della XV Legislatura: la c.d

L'esito negativo del referendum sulla legge costituzionale di riforma della Parte II della Costituzione, ha inciso sul dibattito politico-parla-

mentare in materia di riforme istituzionali, ritenendosi da più parti che si dovesse perseguire il più ampio consenso possibile.

Seguendo questa linea, nell'Ottobre 2007, la Prima commissione ( affa- ri costituzionali) della Camera dei deputati ha approvato un testo di legge costituzionale che l'aula ha poi cominciato ad esaminare nei pri- mi di Novembre. Si tratta del seguito di iniziative portate avanti anche dal Presidente della Commissione Luciano Violante sin dal Luglio 2006.

Si tratta di un testo unificato di alcune proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare recanti modifiche di 28 articoli della Parte II della Costituzione (A.C 553 e abb.-A, la cosiddetta 'Bozza Violante') anche se le innovazioni effettive sono assai meno numerose, poiché in circa metà dei casi si tratta di meri adeguamenti formali82 .

Ebbene, il testo comprende anche modifiche alla forma di bicamerali- smo, nel particolare si dispone un sistema bicamerale non asimmetrico, lasciano, quindi, le due camere, Camera dei deputati e Senato federale. L'asimmetria riguarda sia la costituzione degli organi che le funzioni, coinvolgendo inoltre l'attività legislativa, il rapporto fiduciario con l'e- secutivo, limitato alla Camera dei deputati.

Per ciò che concerne la costituzione degli organi, si introduce una ridu- zione del numero dei deputati a 512 componenti ( di cui 12 eletti nella circoscrizione estero ), eletti a suffragio universale diretto; al contrario per il Senato federale, in questo caso si opta coraggiosamente per l'ele- zione indiretta, i componenti sono ridotti a 186 ( di cui 6 eletti nella 82 C. FUSARO, La lunga ricerca di un bicameralismo che abbia senso, in Il governo

dei cittadini: referendum elettorali e riforma della politica, Rubbettino Editore, 2007.

circoscrizione estero )83 . Posso essere eletti senatori, dunque, soltanto i

componenti dei consigli di regioni, province autonome ed enti locali territoriali. Con l'abrogazione dell'articolo 58 Cost., scompare inoltre il requisito dell'età minima, oggi prevista a 40 anni. Il Senato diveniva in questo modo un organo permanente, non soggetto a scioglimento, de- stinato (proprio come nella soluzione prospettata nel 2005) ad essere rinnovato parzialmente ad ogni elezione regionale.

Riguardo all'elezione del Senato federale, all'art.57 Cost, terzo e quinto comma, viene affermato il principio del 'voto limitato' , al fine di ga- rantire la rappresentanza delle minoranze. Sempre il succitato articolo, conferisce l'elettorato attivo ' su base regionale' ai consiglieri regionali in carica in ciascuna regione e provincia autonoma ed ai componenti il consiglio delle autonomie locali di quella stessa regione, per il numero di seggi ad esso spettante a ciascun organo. Per questa elezione la re- gione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispon- denti alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il ridotto numero di senatori da eleggere separatamente in ciascuna regione e la tecnica del voto limitato condizionano l’intento di garantire al Senato anche un articolato grado di rappresentatività politica, congiunta a quella territo- riale che nella ratio della riforma resta primaria. Il numero dei senatori da eleggere con voto limitato in ciascuna regione e provincia autonoma è stabilito dal terzo e quarto comma dell’articolo 57 (nuovo testo) per 83 Di questi 180, 144 sono consiglieri regionali eletti dai rispettivi consigli, in nume- ro corrispondente alla popolazione della regione e 36 sono componenti dei consi- gli comunali, provinciali o di città metropolitane, eletti dai Consigli delle autono- mie locali della regione o provincia autonoma. Tra i componenti sono compresi, ovviamente, il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città me- tropolitana.

l’elezione da parte dei consigli regionali e dal quinto comma per i se- natori eletti dal consiglio delle autonomie locali.

Per la Camera dei deputati, l'articolo 2 del progetto di legge modifica l'art. 56 Cost da un lato riducendo il numero dei deputati, come già det- to, dall'altra abbassando l'età minima per l'elettorato passivo a 18 anni, al fine di favorire una maggiore rappresentanza delle giovani genera- zioni, e di riequilibrare l'età della rappresentanza tra Camera e Senato federale.

Sottratta la relazione fiduciaria al Senato, per quel che riguarda la fun- zione legislativa dello 'stato'84, il nuovo art.70 Cost., prevede tre diversi

procedimenti che si applicano a distinte categorie di leggi, con gradi e modalità diverse di partecipazione delle due Camere:

un procedimento bicamerale a carattere paritario, nel quale Camera e Senato federale esercitano collettivamente la funzio- ne legislativa e si applica alle altre leggi costituzionali (lascian- do comunque inalterato l'art.138 cost.); alle leggi elettorali ; leggi che disciplina gli organi di governo e le funzioni fonda- mentali di Comuni, Province e Città metropolitane; le leggi che istituiscono le autorità di garanzia e di vigilanza e infine le leg- gi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Un procedimento bicamerale in cui il ruolo della Camera è

prevalente, ad essa spetta sia l'esame del testo in prima lettura,

sia la deliberazione definitiva sulle modiche eventualmente ap- portate dal Senato federale, su richiesta di un quinto dei compo- 84 La precisazione 'dello stato' è stata inserita in considerazione dell'esistenza di una

nenti entro 30 giorni, per approvare modifiche , sulle quali pe- raltro la camera si pronuncerebbe in via definitiva: in caso di modifiche relative a materie di cui all'art.118 cost, 2 e 3 com- ma, Cost., e all'art.119, comma 3-5-6 , la Camera potrebbe re- spingere le modifiche del Senato o modificarle parimenti solo a maggioranza assoluta dei componenti.

Un procedimento, anch'esso bicamerale, nel quale è invece ri-

servato al Senato l'esame del progetto di legge in prima lettu- ra, spettando tuttavia alla Camera l'approvazione definitiva.

Quanto alle innovazioni in materia di forma di governo, il progetto di- spone modifiche che mirano al rafforzamento dell’Esecutivo attraverso l’inserimento nell’art. 92, 2 comma,Cost. di una specificazione il cui tenore era il seguente: «il presidente della Repubblica, valutati i risul-

tati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio…». Inoltre, veniva espressamente attribuito al Presidente del

Consiglio il potere di proporre non solo la nomina, ma anche la revoca dei ministri. Al successivo art. 94, poi, si stabiliva che il rapporto fidu- ciario si instaurava fra la sola Camera e il solo Presidente del Consiglio dei ministri: nondimeno, la fiducia era conferita al Presidente del Con- siglio, dopo e non prima la presentazione dell’intero governo alla Ca- mera. Sempre all’art. 94, il nuovo comma 5 prevedeva l’elevazione del numero delle firme necessarie per proporre la mozione di sfiducia (da un decimo a un terzo dei componenti) e un quorum di approvazione elevato dalla maggioranza semplice a quella assoluta dei componenti85.

85 C. FUSARO, La lunga ricerca di un bicameralismo che abbia senso, in Il gover- no dei cittadini: referendum elettorali e riforma della politica, Rubbettino Edito-

Anche questo progetto di riforma non entrò mai in vigore, le speranze di una concretizzazione erano fievoli già durante i lavori a causa della composizione del Senato86 in questa legislativa, problema di non poco

conto. A causa della crisi di governo aperta dal voto di sfiducia in Se- nato al Governo Prodi II il 24 gennaio 2008 e alla rimissione del man- dato esplorativo da parte del presidente del Senato Franco Marini, il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere il 6 febbraio 2008.

2.6 La riforma del bicameralismo nella XVI Legislatura: il proget-