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La Commissione Bicamerale Bozzi(1983-1985)

2. Le proposte di iniziativa parlamentare

2.2 La Commissione Bicamerale Bozzi(1983-1985)

Successivamente, il 14 aprile 1983 entrambe le Camere del Parlamen- to davano corso, rispettivamente mediante le mozioni 1-00013 appro- vata dalla Camera dei Deputati e 1-00008 approvata dal Senato della Repubblica all’istituzione del suddetto organo bicamerale, meglio co- nosciuto come Commissione Bozzi, dal nome del suo Presidente. La commissione era composta da venti Senatori e venti Onorevoli no- minati dal Presidente di ciascuna Camera di riferimento, in modo da ri- specchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di "formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi ed urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova procedura dei procedimenti d'accusa".

Fin da subito, la commissione si trovò a dover decidere tra un progetto di riforma globale, idoneo ad avviare il Paese verso una 'seconda Re- pubblica' e un più limitato progetto che pur rivedendo taluni aspetti dell'ordinamento istituzionale non revocasse in dubbio i valori e l'im- pianto della Costitutzione del 194866.

La commissione conta cinquanta sedute plenarie, più trentaquattro di Ufficio di Presidenza di cui trentatré con la partecipazione dei rappre- sentanti dei gruppi. Al termine, fu presentata ( il 29 Gennaio 1985) una 66 F.CUOCOLO, in Bicamerale atto primo: il progetto di revisione costituzionale,

relazione conclusiva approvata con i voti a favore dei componenti della Commissione facenti parte dei gruppi DC, PSI, PRI, PLI, con l'asten- sione i rappresentanti dei gruppi comunista e socialdemocratico; espressero voto contrario i gruppi MSI-DN, Sinistra indipendente, De- mocrazia proletaria e Union Valdotaine. Furono, inoltre, presentate sei relazioni di minoranza dai membri della Commissione appartenenti agli altri gruppi politici: si tratta delle relazioni aventi come primi fir- matari rispettivamente gli on. Russo, Milani, Barbera, Rodotà, Franchi e Riz.

I contenuti della relazione conclusiva riguardano la revisione di alcuni articoli della Prima Parte della Costituzione, ' Diritti e libertà fonda- mentali'; poi 'Forma di Stato' 'Forma di Governo' e 'Azionabilità dei Diritti e dell'ordinamento giudiziario'. Per ciò che concerne questa ri- cerca, è necessario soffermarsi solo sulle due tematiche centrali della relazione: 'Forma di stato' e ' Forma di Governo'.

Si ipotizzava una riduzione del numero dei deputati e dei senatori e con un modesto aumento di senatori vitalizi - da ricomprendere gli ex Presidenti delle due Camere, per almeno una legislatura e gli ex Presi- denti della Corte Costituzionale per tutta la durata di un mandato presi- denziale – elevando, poi, ad otto quelli di nomina presidenziale.

L'ipotesi avanzata prevedeva una forma di bicameralismo autodefinita

differenziata : alla Camera dei Deputati sarebbe stato affidato in preva-

lenza l’esercizio della funzione legislativa, al Senato in prevalenza l’e- sercizio della funzione di controllo.

Con riguardo alla la funzione legislativa, si modificavano gli artt. 70, 71, 72, 73 : le leggi si sarebbero distinte in leggi necessariamente bi-

camerali e leggi a prevalenza camera 67, comportando inoltre una mo-

difica dell'art.64 sulla validità delle deliberazioni della Camera con maggioranza dei votanti:

'la funzione legislativa è affidata ad entrambe le Camere in materia di leggi costituzionali ed elettorali, sull'organizzazione ed il funziona- mento delle istituzioni costituzionali, di bilancio o tributarie, che pre- vedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, che tutelino le minoranze linguistiche, di attuazione degli articoli 7 e 8 della Costi- tuzione, che determinano i principi fondamentali delle leggi cornice, statuti regionali, conversione di decreti legge ed autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, mentre per le altre materia la fun- zione legislativa è esercitata solo dalla Camera e si basa su un princi- pio di 'silenzio-assenso' tale per cui si dà la possibilità per il Governo o per ad un terzo dei senatori di richiedere entro 15 giorni dall'appro- vazione che il progetto sia esaminato anche dal Senato, che entro i 30 giorni successivi deve rinviare il progetto alla Camera con le proposte di modificazione. La Camera deve pronunziarsi entro i successivi 30 giorni. In questo caso, il riesame influisce anche sulla promulgazione in quanto il nuovo articolo 73 dispone che, per le leggi di cui può es- sere richiesto il riesame, essa avvenga non prima del quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte della Camera; mentre, per le leggi di cui è stato chiesto il riesame, la promulgazione avviene dopo la scadenza del termine posto per l'esame o immediatamente

dopo che la Camera si sia pronunciata in via definitiva in caso di mo- dificazioni apportate dal Senato'.68

La distinzione di funzioni tra le due Camere avrebbe poi comportato un' ulteriore modifica, quella dell’art. 82 Cost. nel tentativo di discipli- nare la funzione di controllo (innanzitutto sul Governo) del Senato. Come si può facilmente notare, in tale forma di bicameralismo la diffe- renziazione è determinata solo dalla scissione del potere legislativo e dall'attribuzione del potere di controllo al Senato, senza in alcun modo incidere sulla rappresentanza in seno alle due Camere.

Pur mantenendo la forma di governo parlamentare ed il necessario rap- porto fiduciario con il Parlamento, il testo approvato dalla Commissio- ne prevedeva la revisione degli articoli 92, 93, 94 e 96 della Costitu- zione.

Il nuovo testo dell'articolo 93 disponeva che il Presidente della Repub- blica designi il Presidente del Consiglio, il quale, entro 10 giorni, espo- ne alle Camere riunite il programma del Governo e la composizione del Consiglio di Gabinetto, inoltre si prevedeva che I Ministri fossero nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e con la stessa procedura revocati.

Dal nuovo testo dell'art.94, risultava che il rapporto di fiducia sarebbe stato accordato dalle due Camere in seduta comune, razionalizzando così il procedimento. Inoltre, in caso di dimissioni non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Presidente del Consiglio deve di- 68 Questi e gli altri dati sono presi dagli atti ufficiali: IX legisl. Doc. XVI-bis, n. 3,

in tre volumi, intitolato Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, rel. Bozzi Aldo

chiarare e motivare la volontà di dimettersi davanti al Parlamento in seduta comune.

Un altro importante tema affrontato dalla Commissione fu il rapporto tra Governo e Parlamento. Il Presidente della Commissione, l'On.Aldo Bozzi, espose tale questione nella sua relazione al Convegno su “Le ri- forme istituzionali” svoltosi a Padova nei giorni 25, 26, 27 Maggio 1984, ritendo che: ''(..) è necessario che Parlamento e Governo siano

rinvigoriti ognuno di questi organi nel ruolo che gli è proprio: il Par- lamento come organo di indirizzo, di controllo e di fonte di normazio- ne; il Governo come titolare del potere di decisione (…).

Nella realtà italiana, il Parlamento ha spesso assunto una configura- zione governante, ossia, ha cercato espropriare il Governo; per con- verso il Governo ha cercato di espropriare il Parlamento. Mi riferisco in particolare alla normazione69.

Per concludere, allo scopo di porre fine all'abuso dei decreti-legge da parte del Governo e per evitare gli stalli legislativi causati dall'ostru- zionismo di alcuni gruppi minoritari, la commissione elaborò una mo- difica dell'art 77 Cost. prevedendo la specificazione dei casi di necessi- tà ed urgenza, limitati alle calamità naturali, la sicurezza nazionale o l'emanazione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamen- te in vigore. Inoltre, si prevedeva l'indicazione in sede di legge di con- versione, della decorrenza degli effetti temporali e degli emendamenti approvati in sede parlamentare: emendamenti che non sono ammissibi- li se non strettamente attinenti all'oggetto del decreto.

69 Per l'intero intervento, cfr. Le riforme istituzionali, atti del convegno di Padova 25, 26, 27 Maggio 1984, CEDAM, 1985.

La commissione - così come il comitato precedentemente - fu istituita al fine di compiere uno studio i cui risultati avrebbero dovuto essere ri- feriti ai rispettivi Presidenti dell'Aula, e il cui sviluppo, quindi, deman- dato alla discrezionalità ed all’interesse manifestato in merito dai di- versi gruppi politici, che allora non raggiunsero un sufficiente accordo in merito.