• Non ci sono risultati.

Dall’analisi di tutti questi casi si possono trarre alcune considerazioni; fermo restando il margine di apprezzamento, la diversità degli approcci a livello nazionale per ciò che concerne la fattispecie religiosa in tutte le sue sfaccettature e la rilevanza della sussidiarietà, hanno condotto la Corte europea a delineare un criterio in base al quale rafforzare l’atteggiamento di deference. La Corte europea assume un approccio di self-restraint quando si ritiene soddisfatta dell’operato del livello nazionale guardando sia alla qualità della discussione parlamentare e sociale sia alla pregnanza e completezza dei ragionamenti delle corti nazionali sia considerando il sistema

183 IBIDEM, par. 43 184 IDEM, par. 43 185 IBIDEM, par. 44 186 IBIDEM, par. 151

148

giuridico nel suo insieme. Questo ha prodotto di fatto una trasformazione nel controllo svolto dalla Corte Europea: di fronte ad una presunta violazione di un diritto essa non opera più un controllo sulla sostanza della limitazione, vagliandone ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, ma rimanda questo compito al livello nazionale e si limita a constatare le modalità con cui tale controllo sulla sostanza è stato svolto. Se ritiene che le autorità nazionali abbiano svolto correttamente il loro ruolo di protezione dei diritti fondamentali allora la Corte fa un passo indietro e le autorità nazionali non avranno oltrepassato il margine di apprezzamento a loro disposizione. In tutto ciò, la penetrazione nel sistema giuridico del principio di proporzionalità e il suo utilizzo da parte delle Corti nazionali sembrano svolgere un ruolo determinante.

Nei successivi capitoli si passerà al versante americano e alla tutela approntata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti alla libertà religiosa individuale. Come si vedrà, anche la Corte Suprema è stata a lungo interrogata sull’esistenza di una garanzia costituzionale all’accomodamento ragionevole per motivi religiosi e anch’essa ha sviluppato a tal proposito un atteggiamento di self-restraint. Sarà interessante valutare se tale approccio si allinei o meno alle caratteristiche dell’impostazione della Corte di Strasburgo.

149

151

CAPITOLO QUARTO

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL PRIMO EMENDAMENTO DELLACOSTITUZIONEAMERICANA

Nell’ordinamento statunitense si fa spesso riferimento alla libertà religiosa come alla “first freedom” per un vario ordine di ragioni. Taluni ritengono che libertà religiosa sia la prima tra le libertà perché la religione stessa è l’aspetto più importante della vita umana in quanto coinvolge l’uomo in una relazione con qualcosa di trascendentale. Thomas Jefferson aveva definito la libertà religiosa come “il più inalienabile e sacro di tutti i diritti umani”1. James Madison, considerato insieme a Jefferson uno dei

padri fondatori della Costituzione, ne parlava come di un diritto inalienabile tale da implicare un dovere verso il Creatore precedente alle pretese della società civile2.

Tutto ciò che attiene alla sfera religiosa godrebbe di una sorta di priorità; “religious

goods are more valuable or more important than most or perhaps all other human goods”3.

Per altri la libertà religiosa è cronologicamente la prima libertà che le società occidentali hanno riconosciuto essere un diritto umano universale4. Ancora, è the first

freedom poiché è la prima ad essere menzionata e garantita nel Bill of Rights della

Costituzione americana5. La prima parte del First Amendment6 infatti recita: “Congress

1 SMITH S. D., The Rise and Fall of Religious Freedom in Constitutional Discourse, in University of

Pennsylvania Law Review, Vol. 140, 1991, pag. 153

2 MADISON J., Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments, 1785. “It is unalienable

also, because what is here a right towards men, is a duty towards the Creator. It is the duty of every man to render to the Creator such homage and such only as he believes to be acceptable to him. This duty is precedent, both in order of time and in degree of obligation, to the claims of Civil Society. Before any man can be considered as a member of Civil Society, he must be considered as a subject of the Governor of the Universe: And if a member of Civil Society, who enters into any subordinate Association, must always do it with a reservation of his duty to the General Authority; much more must every man who becomes a member of any particular Civil Society, do it with a saving of his allegiance to the Universal Sovereign”.

3 SMITH S. D., The Rise and Fall of Religious Freedom...cit. nota 1, pag. 154

4 WEST E. M., The Religion Clauses of the First Amendment: Guarantees of States’ Rights?, Lexington Book,

Lanhanm, Maryland, 2011, pag. 1

5 In realtà ciò che oggi noi leggiamo come Primo Emendamento era stato presentato agli stati come

terzo, e probabilmente tale sarebbe ancora se gli stati avessero ratificato gli emendamenti precedenti; si veda a tal proposito MCCONNELL M. W., Why is religious liberty the First Freedom?, in Cardozo Law

152

shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof [...]”. Si usa parlare a tal proposito di Establishment Clause e di Free Exercise Clause, che insieme vanno a costituire le “twin religious liberty guarantees of the First

Amendment”7.

“La Free Exercise Clause – “Congress shall make no law […] prohibiting the free exercise [of

religion]” - vieta al governo di proibire l’esercizio della religione, bandisce quelle

azioni che impongano oneri eccessivi alla coscienza, che limitino indebitamente l’azione e l’espressione religiosa, che discriminino intenzionalmente la religione o invadano l'autonomia delle chiese e di altri organismi religiosi. L’Establishment Clause

- “Congress shall make no law respecting an establishment of religion” -, a sua volta, vieta

al governo di imporre una religione attraverso azioni che costringano la coscienza, che coartino forme di azione e di espressione religiosa, che discriminino intenzionalmente a favore della religione o che uniscano impropriamente lo stato con chiese o altri enti religiosi”8. Per riassumere, alla luce del Primo Emendamento i

cittadini statunitensi dovrebbero poter esercitare liberamente la propria fede religiosa, e il governo non dovrebbe imporre alcuna religione; sono questi i principi fondamentali della democrazia americana9. Nonostante i principi stessi ricevano

ampio consenso, vi è disaccordo su cosa significhino e su come si applichino in concreto.