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Con il concetto di “margine di apprezzamento” si allude solitamente allo spazio di discrezionalità, o come è stato anche definito “room of manoeuvre”, che gli organi di Strasburgo riconoscono alle autorità nazionali nell’onorare gli impegni assunti con la

1 Si veda LEGG A., The Margin of Appreciation in International Human Rights Law Deference and

Proportionality, Oxford University Press, Oxford, 2012; CAROZZA P. G., Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law, in American Journal of International Law, Vol. 97, 2003

2 GERARDS J., SENDEN H., The Structure of Fundamental Rights and The European Court of Human

Rights, in International Journal of Constitutional Law, Vol. 7, n. 4, 2009, pag. 645

3 GERARDS J., Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine, in European Law Journal, Vol.

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Convenzione4; questa discrezionalità riguarda, in primo luogo, la scelta dei mezzi più

idonei per l’attuazione dei diritti e libertà convenzionali e in secondo luogo la determinazione di quando una eventuale limitazione o restrizione degli stessi, sia richiesta dalla ponderazione con altri diritti o interessi confliggenti in una data circostanza – ovvero possa dirsi necessary in a democratic society5.

Si possono individuare almeno due livelli in cui il margine di apprezzamento si esplica. Il primo, di cui si è appena dato conto, riguarda quella certa autonomia che la Corte lascia agli stati membri nel riempire di contenuto le generali disposizioni della Convenzione. Il secondo, che consegue al primo, riguarda l’intensità del controllo che la Corte effettua sull’operato statale nel momento in cui questo viene messo in discussione dinnanzi agli organi di Strasburgo. Chiamata ad esaminare la appropriatezza e la ragionevolezza di una certa misura nazionale, quindi a verificare il soddisfacimento del test di proporzionalità, la Corte utilizza il margine di apprezzamento per modulare l’intensità, la profondità e la pregnanza dell’analisi6.

4 GREER S., The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion Under the European Convention on

Human Rights, Council of Europe, Human Rights files, n. 17, 2000, pag. 5; la bibliografia sul margine di

apprezzamento è vasta; si vedano tra gli altri YOUROW H. C., The Margin of Appreciation Doctrine in

the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Connecticut Journal of Int'l Law, Vol. 3, 1987;

BENVENISTI E., Margin of appreciation, Consensus and Universal Standards, in International Law and

Politics, Vol. 31, 1999; ARAI-TAKAHASHI Y., Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, Antwerpen, 2002; BRAUCH J.A., The margin of appreciation and the jurisprudence of the European Court of Human Rights: threat to the rule of law., in Columbia Journal of European Law, Vol. 11, 2004; GALLAGHER P., The European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation, in http://ssrn.com/abstract=1982661, UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio- Legal Studies, n. 52, 2011; GERARDS J., Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine, in European Law Journal, Vol. 17, n. 1, 2011; GREER S., The interpretation of the European Convention On Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?, in UCL Human Rights Review, Vol. n. 3,

2010; KRATOCHVÍL J., The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights, in Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29, n. 3, 2011; LEGG A., The margin of appreciation in

international human rights law: Deference and Proportionality, Oxford University Press, Oxford, 2012;

LETSAS G., A theory of interpretation of the European convention on human rights, Oxford University Press, Oxford, 2007; LETSAS G., Two concepts of the margin of appreciation, in Oxford Journal of Legal

Studies, Vol. 26, n. 4, 2006;

5 Si veda FOKAS E., Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of European

Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence, in Oxford Journal of Law and Religion, n. 4, 2015,

pag. 58; ZAGREBELSKY V., Pace sociale e margine di apprezzamento dei Governi nelle questioni di natura

religiosa e morale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 1, aprile, 2013, pag. 300

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Applicando questa dottrina, la Corte impone un certo autocontrollo al suo potere di revisione, riconoscendo che le autorità nazionali sono maggiormente capaci di risolvere una data controversia7. A tal proposito, v’è chi ha descritto il margine di

apprezzamento come “the latitude of deference or error which the Strasbourg organs will

allow to national legislative, executive, administrative and judicial bodies before it is prepared to declare a national derogation from the Convention, or restriction or limitation upon a right guaranteed by the Convention, to constitute a violation of one of the Convention’s substantive guarantees. It has been defined as the line at which international supervision should give way to a State Party’s discretion in enacting or enforcing its laws”8.

1.1. Le origini nell’ambito dell’articolo 15 CEDU

Non vi sono dubbi sul fatto che la dottrina del margine di apprezzamento sia di creazione giurisprudenziale; infatti di tale termine non si ravvisa menzione né nel testo della Convenzione, né nei lavori preparatori. Questa nozione nasce nel contesto particolare della deroga agli obblighi convenzionali in situazione di emergenza per la sicurezza nazionale, possibilità prevista dall’art. 15 della Convenzione9. Nel ricorso

interstatale, Grecia v. Regno Unito10, la Commissione europea ritiene che nell'ambito

dell'art. 15 CEDU alle autorità nazionali debba essere riconosciuta una “certain

measure of discretion” nel determinare se sussista l'emergenza tale da legittimare la

7 SPIELMANN D., Allowing the Right Margin the European Court of Human Rights and the National

Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?, in CELS Working Papers Series, versione 2012, pag. 2

8 YOUROW H. C., The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights

Jurisprudence, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1996, pag. 13

9 CEDU, il primo comma dell'Art. 15 recita: “In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che

minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”.

A proposito del significato da attribuire all'espressione “pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione” è utile richiamare la definizione che viene data dal Giudice Maridakis nel caso Lawless v.

Irlanda (n. 3), ricorso n. 332/57 report della Commissione, 1961, pag. 36. Si tratta di una “quite exceptional situation which imperils or might imperil the normal operation of public policy established in accordance with the lawfully expressed will of the citizens”.

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deroga alla Convenzione. Con questo ricorso la Grecia lamentava una presunta violazione dei diritti umani a Cipro ad opera del Regno Unito in seguito alla repressione violenta della campagna militare antibritannica capeggiata dall'EOKA11;

il Regno Unito, in difesa, richiamava proprio l'art. 15 CEDU. Ancora nell’ambito dell’art. 15, la Commissione europea nel caso Lawless v. Irlanda12 fa riferimento ad un

“margin of appreciation” riconosciuto agli stati nell'identificare l'esistenza del pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione.

La Corte Europea si affida tuttavia espressamente alla dottrina del margine di apprezzamento solo nel caso Irlanda v. Regno Unito, esprimendo anche quale fosse il fattore determinante per l'attribuzione della discrezionalità. Agli Stati contraenti viene infatti riconosciuto un ampio margine in ragione del fatto che essi sono in una “better position” per affrontare situazioni sensibili a livello politico che pregiudichino la sicurezza nazionale. Si legge infatti: “in ragione del loro contatto diretto e continuo con le pressanti esigenze del momento, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per decidere sia sulla presenza di una tale emergenza sia sulla natura e la portata delle deroghe necessarie per scongiurarla. In questa materia l'articolo 15 comma 1 lascia a dette autorità un ampio margine di apprezzamento”13. È primaria responsabilità dello Stato quella di

salvaguardare “the life of [its] nation”14; la Corte limita il suo potere di revisione

sostanziale e si rimette a quanto precedentemente deciso a livello nazionale.

Questa dottrina, dal contesto particolare emergenziale, si è progressivamente estesa, fino a riguardare la totalità dei diritti e delle libertà protette dalla Convenzione e dai

11 Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston –

EOKA).

12 Caso Lawless v. Irlanda, ricorso n. 332/57 report della Commissione, 1961, par. 90: “Having regard to

the high responsibility which a Government has to its people to protect them against any threat to the life of the nation, it is evident that a certain discretion - a certain margin of appreciation – must be left to the Government in determining whether there exists a public emergency which threatens the life of the nation and which must be dealt with by exceptional measures derogating from its normal obligations under the Convention”.

13 Caso Irlanda v. Regno Unito, 1978, A 25, par. 207 14 IDEM, par. 207

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suoi Protocolli15. Ma soprattutto, l’infiltrazione di questa formula in contesti privi

della caratteristica relativa all’emergenza, ne rifletterà una ben diversa filosofia, basata sulle nozioni di democrazia e sussidiarietà16. Il margine di apprezzamento si

farà portavoce del desiderio di ogni comunità nazionale di far valere le proprie caratteristiche, mantenere i propri peculiari valori, nonché indirizzare i propri bisogni, di fronte al pericolo della standardizzazione e dell’uniformità.

1.2. Il margine di apprezzamento negli articoli 8-11 CEDU

La Corte di Strasburgo ha prevalentemente sviluppato la dottrina del margine di apprezzamento nell’ambito delle c.d. libertà fondamentali in una società democratica, garantite dagli articoli 8-11 CEDU, che prevedono: il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9), la libertà di espressione (art.10), la libertà di riunione e di associazione (art. 11). Queste libertà non sono assolute e allo Stato è consentito limitarne il godimento entro certi limiti; tali limiti sono solitamente delineati nel secondo comma delle relative disposizioni: le c.d. limitation clauses. La lettura della Convenzione come un insieme di diritti e libertà respinge la concezione di un diritto illimitato, assoluto, nei confronti degli altri, bensì ne prevede la reciproca interazione e dunque limitabilità nella ricerca del giusto bilanciamento con altri diritti e interessi collettivi, di cui si fanno promotori gli stati. La Corte stessa ha spesse volte ribadito che “inherent in the

whole of the Convention is a search for a fair balance between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights”17.

15 ZAGREBELSKY V., Pace sociale e margine di apprezzamento dei Governi nelle questioni di natura religiosa

e morale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 1, aprile, 2013

16 BENVENISTI E., Margin of Appreciation, Consensus, And Universal Standards, in International Law and

Politics, Vol. 31, 1999, pag. 846

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Queste libertà fondamentali possono quindi essere limitate per la tutela di altri diritti o interessi della collettività generale, purché siano rispettati i requisiti, di volta in volta, richiesti dalla Convenzione e il bilanciamento raggiunto sia reputato proporzionato. Le limitazioni di queste libertà fondamentali non saranno considerate violazioni delle stesse se sono previste dalla legge, se volte al perseguimento di obiettivi legittimi – espressamente indicati dalle limitations clauses - e se necessarie e proporzionate in una società democratica. Qui entra nuovamente in gioco il margine di apprezzamento; infatti, nel raggiungere il “fair balance [...] between the competing

interests of the individual and of the community as a whole, [...] the State enjoys a certain margin of appreciation”18.