• Non ci sono risultati.

La conferenza dell’Aia e la nascita della nozione di crimini di guerra

Nella prima decade del Novecento, seppure si respirava ancora un clima di fiducioso ottimismo legato all’idea che la pace fosse un’acquisizione imprescindibile della modernità, le forme giudiziarie internazionali e così l’istituzione di una Corte internazionale di giustizia, stavano subendo un forte arresto, arresto che stava diventando evidente.

La conclusione della conferenza dell’Aia del 1907 aveva messo in chiaro che rimanevano ancora irrisolte e aperte due grandi questioni giudiziarie, nonostante era visibile l’avvio di un proto-tribunale arbitrale, sotto la forma di una lista di esperti ai quali ci si poteva rivolgere per la risoluzione dei conflitti.

Le due grandi questioni giudiziarie che erano state messe in evidenza dalla conclusione della conferenza erano

42

dell’obbligatorietà dell’ arbitrato , e dall’altro rimaneva aperto la questione circa il ricorso esclusivo al Tribunale internazionale di arbitrato.

Se però queste questioni internazionali erano rimaste irrisolte, su un altro versante si può notare il consolidamento di alcune conquiste come la giuridicizzazione delle relazioni internazionali, il rafforzamento del diritto di guerra che veniva definito “ più umanitario” , il riconoscimento di una formale uguaglianza di tutti i paesi sovrani e l’ avvio di un processo di istituzionalizzazione delle conferenze internazionali .25

Le conferenze dell’ Aia avevano inoltre affrontato anche i casi di uso indiscriminato della forza e della violenza nei conflitti bellici, con l’intento di tutelare tutte le popolazioni civili e i militari non più in grado di difendersi.

25 L . Tedoldi, La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dell’arbitrato della Corte

penale; con testi di Patrizio gonnella, Elisa Orrù, Alessandro Polsi e Pier paolo Portinaro , Carocci, Roma, 2012, p. 73-75.

43

Si era ormai consolidata la nozione dei crimini di guerra, crimini contro l’umanità tanto che venne ripresa più avanti dai lavori di una commissione istituita dai vincitori della prima guerra mondiale con il compito di riesaminare e perfezionare sul piano normativo internazionale i risultati della conferenza del 1907, di fronte alla resistenza culturale e politica di alcuni governi.

Ad esempio, gli Statu Uniti consideravano i crimini contro l’umanità alla stregua di violazioni delle leggi morali, ma non del diritto positivo. Si evince che se la convenzione dell’Aia del 1907 codificò le principali leggi di guerra e servì come base normativa per la persecuzione dei reati durante il periodo successivo alla prima guerra mondiale, la comunità internazionale, che raggiunse un accordo multilaterale in merito alla redazione di una convenzione sulla condotta della guerra, accettò con estrema difficoltà i principi di responsabilità individuale nelle violazioni del diritto internazionale riguardi ai crimini di guerra.

44

In realtà però i confronti politici riguardo le leggi di guerra, che vennero rafforzati durante la conferenza dell’Aia , non fecero grossi passi avanti , anche se proprio in queste sedi , per la prima volta, venne a potenziarsi il termine “war crime” ovvero crimine di guerra in sostituzione ad altre locuzioni.

Ciò ha determinato che nel corso dei primi anni del Novecento il dibattito sul perseguimento dei crimini di guerra o sulla violazione di leggi sulla guerra, e quindi su una eventuale punibilità mediante un Tribunale incaricato di giudicare di tali crimini, divenne molto frequente negli ambienti internazionali, tra i giuristi che auspicavano il miglioramento del codice umanitario internazionale .

Già dalla guerra franco-prussiana fino alla prima guerra mondiale, un numero elevato di governi si era assunto il diritto di giudicare i soldati stranieri catturati, sebbene le conferenze dell’ Aia non avessero chiarito , né affermato, i

45

principi basilari sulla responsabilità penale dei crimini di guerra .

Nello stesso tempo però , la punibilità di questo tipo di reato avrebbe sollevato , un nuovo quesito tecnico- politico ed avrebbe posto nuovi interrogativi, ovvero : potevano gli individui essere soggetti di diritto internazionale mentre la dottrina aveva sempre ritenuto che fosse lo Stato responsabile dei reati degli individui? 26.

Nella realtà, questa tipologia di crimine, la quale rimaneva fortemente circoscritta al diritto bellico , non sembrò ottenere un’ attenzione particolare degli accademici occidentali.

In vero infatti, alla fine della prima decade del Novecento, il tema della punizione dei crimini di guerra fu soppiantato dal problema dell’arbitrato internazionale, che dominò la

26 L . Tedoldi, La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dell’arbitrato della Corte

penale; con testi di Patrizio gonnella, Elisa Orrù, Alessandro Polsi e Pier paolo Portinaro , Carocci, Roma, 2012, p. 73-75.

46

scena internazionale circa dibattito sul consolidamento del diritto umanitario internazionale.

In ogni caso ben poco si venne a conoscere nel cuore dell’Europa dei crimini perpetrati nei confronti della popolazione civile dalle truppe sul fronte orientale e balcanico durante la prima guerra mondiale, sebbene su quegli scenari drammatici si verificassero perfino fenomeni di genocidio, con crimini devastanti contro la popolazione inerme e incoraggiati, in alcuni casi, dalle stesse gerarchie militari, come nel caso della deportazione degli armeni e dell’espulsione degli ebrei dalle regioni occidentali della Russia.

In risposta però ai numerosi rapporti sulle violazioni delle leggi di guerra, tra il 1915 e il 1919, vennero avviate alcune inchieste condotte da singoli esperti o da commissioni internazionali.

Il dibattito tra i giuristi si concentrò intorno alla questione delle condizioni disumane della guerra al fronte: uso del

47

gas, trattamento dei prigionieri e più in generale introduzione di tecnologie belliche avanzate.

In questi stessi anni però la comunità internazionale non era concorde nell’affermare in modo unanime che i crimini di guerra dovessero essere repressi con il perseguimento giudiziario dei responsabili, né nell’accusare eventualmente un capo di Stato di crimini internazionali.

Ebbene, si possono citare vari esempi storici, soprattutto durante i periodi bellici, uno di questi è riconducibile al periodo immediatamente posteriore alla fine della prima guerra mondiale.

Infatti durante le fasi preliminari della conferenza di Parigi del 1919, i governi dei paesi vincitori, e quindi il Regno Unito, Francia, Italia Stati Uniti e Giappone, crearono una commissione d’indagine in merito alla responsabilità sull‘avvio della crisi bellica e sulle violazioni della law of war, la quale aveva il compito di raccogliere la documentazione

48

sui vari casi di war crimes e di valutare le sanzioni da comminare per punire, il reato di aggressione bellica.

Il risultato che scaturì dal lavoro di questa commissione d’indagine, è stato sempre quello di ritornare a discutere sui grandi temi ormai molto dibattuti dalla maggior parte della dottrina internazionale, concentrandosi in particolar modo sulla responsabilità penale dei crimini di guerra che riguardavano la Germania.

Tale commissione d’indagine sostenne che la Germania fosse così responsabile dello scoppio della guerra , mentre la Turchia e la Bulgaria dovevano essere perseguite , a livello internazionale, per aver avuto la colpa di aver condotto una guerra con l’uso di mezzi non “ appropriati” come ad esempio l’uso del gas contro i combattenti nemici,e perseguendo la guerra attraverso metodi illegali che avevano violato le leggi e le consuetudini di guerra, ma soprattutto violando i principi di umanità.

49

Il perseguimento di questi crimini avrebbe dovuto essere condotto base alla convenzione dell’ Aia del 1907 che costituiva l’unico riferimento giuridico sul piano internazionale su cui fondare una sorta di legittimità a perseguire questo tipo di violazioni .

Il tema, e quindi il conseguente nodo politico circa la punibilità di tali reati, dei crimini di guerra per l’appunto, stava attraversando e coinvolgendo l’Europa intera; così anche «all’atto di stipula del trattato di Sèvres del 1920 i rappresentanti delle potenze alleate, e dell‘ impero ottomano trovarono un accordo per l’inserimento di cinque articoli , in cui veniva imposto al governo turco di riconoscere alle potenze alleate il diritto a condurre innanzi a tribunali militari alleati persone accusate di violazione delle leggi e delle usanze di guerra»27.

27 A. Lepore , C. Petraccone, La Storia, Zanichelli, Bologna , 2009, p. 399. « Il trattato di Sèvres,

firmato il 10 agosto del 1920 era un accordo tra gli stati dell’Intesa e la Turchia che aveva partecipato alla prima guerra mondiale combattendo insieme agli Imperi centrali. Le clausole territoriali del trattato furono durissime e sottraevano all’ex impero ottomano circa quattro quinti del suo territorio. Esso prevedeva quindi la cessione della Tracia alla Grecia e il controllo alleato su una vasta zona degli stretti, Istanbul compresa ; inoltre l’istituzione di un regime

50

Purtroppo però questo trattato non fu mai ratificato dalle istituzioni e dal governo dei turchi, mentre nel 1923 si procedette alla firma di un nuovo trattato, quello di Losanna,il quale conteneva una dichiarazione di concessione dell’amnistia estesa a tutti coloro che si erano resi responsabili di crimini di guerra tra il 1904 e il 1922.

Da questo si capisce bene come il tentativo di punire l’impero turco per il genocidio armeno non venne portato avanti , perché le scelte diplomatico- militari ebbero di ridefinizione dei confini e dei territori dell’ ex impero ottomani prevalsero, portando così l’attenzione politica ad

allontanarsi definitivamente dal problema della

perseguibilità dei responsabili del genocidio.

speciale per Smirne e il suo retroterra, affidati alla Grecia; il riconoscimento dell’indipendenza dell’ Armenia entro i confini da stabilire ; la concessione di un’anatomia locale al Kurdistan e l’assegnazione a Francia Gran Bretagna e Italia di sfere d’influenza economica in Anatolia.

Di particolare importanza era la formale rinunc9ia della Turchia a ogni pretesa territoriale oltre le proprio frontiere. L’impero ottomano usciva dunque ridotto a un territorio più piccolo della Turchia attuale, a vantaggio soprattutto della Grecia nella sua parte europea e di Grecia , Siria , Iraq e Armenia in quella asiatica. Il trattato si rivelò tuttavia fragile di fronte al risveglio nazionalista promosso da Mustafa Kemal Ataturk, risveglio che condusse poi alla stipula del Trattato di Losanna , molto più vantaggioso per la Turchia di quello di Sèvres».

51

1.5. Premesse alla Corte permanente di giustizia