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Genealogia della Corte penale internazionale : tappe fondamentali

Nell’immediato secondo dopoguerra, l’istituzione dei tribunali di Norimberga e di Tokyo e la più recente istituzione dei tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda sono considerati momenti fondamentali nell’elaborazione del diritto internazionale penale.

Si tratta senza dubbio, come ho cercato di dimostrare nel corso della mia trattazione, di precedenti importanti per quanto concerne l ‘ istituzione della Corte penale internazionale.

La sua genealogia può essere però individuata anche in un altro percorso, il quale corre parallelamente all’istituzione dei tribunali ad hoc . L’obiettivo infatti di creare un tribunale penale internazionale permanente è stato perseguito prima e soprattutto indipendentemente dalla nascita dei tribunali ad hoc. Come già trattato precedentemente, la prima proposta

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di istituzione di un tribunale internazionale permanente risale al periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale, con la proposta di processare presso tribunali internazionali il Kaiser Guglielmo II e quelli tra i suoi sudditi che si fossero resi responsabili delle più gravi violazioni del diritto internazionale 70.

La scarsa codificazione in materia di crimini internazionali e l’assenza di un organismo internazionale preesistente alle loro commissione suscitarono però obiezioni e resistenze. Queste se da una parte portarono al fallimento dell’iniziativa, dall’altra resero evidenti le lacune che era necessario colmare prima di procedere all’istituzione di un tribunale permanente.

In questo contesto, il comitato di esperti che aveva ricevuto il compito di redigere una proposta di statuto per la Corte permanente di giustizia internazionale, suggerì anche di creare una Suprema corte internazionale di giustizia.

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A differenza della prima citata Corte permanente di giustizia, la quale aveva giurisdizione competente a risolvere le controversie tra gli Stati, la Suprema corte si sarebbe occupata dei crimini considerati una minaccia all’ordine pubblico mondiale e al diritto delle nazioni 71. Se la Corte permanente fu davvero attuata nel 1920, la Suprema corte incontrò invece le resistenze di alcuni Stati, tra cui l’Italia, e fu respinta dall’Assemblea della Società delle Nazioni, perché giudicata troppo “ prematura”. Il tema della giustizia penale internazionale tornò d’attualità dopo il fallimento della Società delle Nazioni e l’esperienza della

seconda guerra mondiale, contemporaneamente

all’istituzione dei tribunali di Norimberga e Tokyo. I promotori di questa iniziativa furono gli Stati Uniti, che nondimeno prima si erano mostrati restii a conferire giurisdizione obbligatoria alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. Alla Conferenza di Parigi del

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1946 essi affermarono la necessità di codificare i crimini

internazionali e di progettare una corte penale

internazionale per la loro prevenzione e repressione. Su impulso degli Stati Uniti fu dunque istituito il Comitato delle nazioni Unite per lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, che nel 1947 prese in nome di Commissione di diritto internazionale 72. La creazione del comitato non portò però ad un rapido sviluppo del diritto internazionale penale; secondo uno schema che ricorrerà più volte fino all’istituzione della Corte penale internazionale, infatti i lavori per redigere il codice dei crimini e lo statuto della Corte furono impostati in modo tutt’altro che lineare ed efficace.

Dopo una fase preliminare di studio, l’Assemblea generale decise di affidare il compito di stilare un progetto di convenzione per l’istituzione del tribunale a un comitato

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speciale., mentre la stesura dei codici dei crimini rimase di competenza della Commissione del diritto internazionale. In questi anni gli Stati ebbero modo di esprimere la propria posizione nei confronti del progetto di creazione di una corte penale internazionale. Un consistente gruppo di Stati, guidati dalla Gran Bretagna, si i espresse in senso contrario all’istituzione della corte, e la loro opposizione fu giustificata in primo luogo affermando l’incompatibilità tra una giurisdizione penale internazionale e l’impostazione tradizionalmente interstatale delle relazioni internazionali 73.

Tale giurisdizione avrebbe infatti istituito un rapporto

diretto tra diritto internazionale e l’individuo,

contravvenendo al principio secondo cui lo Stato è l’unico soggetto di diritto internazionale. In secondo luogo, questi Stati sottolinearono l’assenza di un potere in grado di garantire l’effettiva operatività della corte, e di convenzioni

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generalmente adottate in cui fosse codificato il diritto applicabile. Il secondo progetto di statuto, presentato nel 1953 si distingueva dal precedente soprattutto per due aspetti: esso riduceva il potere della Corte nei confronti di quello statale e restringeva le prerogative dell’Assemblea generale a favore del potere degli Stati, ma neanche questa seconda versione venne giudicata soddisfacente da parte di molti Stati. Così quando il nuovo progetto di Statuto fu presentato all’Assemblea generale questa ne rinviò l’esame al momento in cui sarebbe stato disponibile il Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità 74. Tale Codice fu a sua volta subordinato alla compilazione di una definizione di “aggressione” che fu completata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1974 dopo essere passata da quattro differenti comitati. La risoluzione del 1974 definiva l’aggressione come l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità

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territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato 75. Nessuna disposizione parlava tuttavia di responsabilità individuale, benché lo scopo originario della definizione fosse legato alla creazione di un tribunale internazionale con giurisdizione sugli individui.

Così nel 1978 l’Assemblea generale conferì alla

Commissione di diritto internazionale il mandato per riprendere in considerazione il Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità. Nel 1996 la Commissione di diritto internazionale adottò infine il Codice, contenente un esplicito riferimento a una Corte penale internazionale. Il Codice prevedeva la responsabilità individuale per i crimini di aggressione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro il personale delle Nazioni Unite. Tuttavia, non fu mai adottato dell’ Assemblea generale 76. 75 Ibidem. 76 Ibidem.

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I lavori di preparazione dello statuto della Corte, che erano ormai iniziati da oltre un cinquantennio, e bloccati in attesa del completamento del Codice, vennero infine ravvivati al termine della guerra fredda.

Nel 1989, durante la sessione speciale dell’ assemblea generale sul traffico di droga , il governo del Trinidad e Tobago suggerì di creare una Corte penale internazionale avente giurisdizione su tale illecito.

L’assemblea generale conferì allora alla Commissione di diritto internazionale il mandato per preparare un rapporto sull’istituzione di una corte per la repressione del traffico di droga. La commissione quindi preparò un rapporto che non si limitava la problema del traffico di droga, ma includeva un progetto di statuto per la punizione di diversi crimini. Tale progetto venne sottoposto all’Assemblea generale e fu da questa accolto positivamente .

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Iniziarono così i lavori per il progetto di statuto che fu presentato nel 1993, ben cinquant’anni dopo la redazione della bozza ufficiale; da quel momento i diversi comitati istituiti dall’Assemblea generale per la redazione dello statuto si dedicarono alla revisione del testo presentato nel 1993, in vista della convocazione di una conferenza intergovernativa convocata a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.

Si giunse così alla conferenza di Roma, alla quale parteciparono 160 Stati, 33 organizzazioni intergovernative e 14 agenzie specializzate delle Nazioni Unite, oltre una coalizione di duecento organizzazioni non governative. Com’è noto, durante la Conferenza fu redatto il testo finale dello statuto adottato al termine della stessa con centoventi voti favorevoli, sette contrari e ventuno astenuti 77. Non essendo la votazione registrata, i voti possono essere ricondotti agli Stati solo in base alle

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dichiarazioni da questi rilasciate. Ebbene tra gli Stati che hanno votato contro l’ adozione sono da annoverare Cina India Israele e Stati Uniti. Lo statuto di Roma, come già anticipato in precedenza, entrò in vigore nel luglio del 2002 e conta oggi 118 ratifiche. Gli aspetti dello Statuto della Corte penale internazionale che furono maggiormente dibattuti sono al tempo stesso gli aspetti più significativi da un punto di vista politico, perché definiscono il rapporto tra la Corte e il consenso degli Stati. La giurisdizione della Corte si esercita esclusivamente su individui: lo Statuto non si occupa della responsabilità statale, anche nel caso in cui gli individui siano organi ufficiali agenti per conto dello Stato; inoltre lo Statuto non nega però la responsabilità statale per i crimini internazionali come si evince chiaramente dall’art. 25.4 il quale afferma che quest’ultima, ovvero la responsabilità statale, non è pregiudicata da alcuna disposizione dello Statuto.

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CAPITOLO IV

4.1. La Corte penale internazionale: struttura e