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Istituzione e funzionamento della Corte penale internazionale: lo

L’istituzione della Corte penale internazionale, ha prodotto secondo molti studiosi una cesura significativa rispetto al passato .

Benché essa, come ho precedentemente citato, sia stata preceduta dai tribunali ad hoc di Norimberga, di Tokyo , per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, la Corte penale internazionale infatti rappresenta il primo tribunale internazionale a carattere penale e soprattutto a carattere permanente con un una giurisdizione a carattere potenzialmente universale.

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La Corte penale internazionale è il risultato di un lungo percorso avviato nel XX secolo e conclusosi nel 1998 con la convocazione a Roma di una conferenza internazionale. Nel corso di tale conferenza è stato negoziato e redatto dai rappresentanti statali, lo statuto della Corte un documento entrato in vigore nel 2002 a seguito del raggiungimento delle 60 ratifiche necessarie per la sua attuazione. Attualmente la Corte penale internazionale conta 118 Stati parti.

Le competenze e il funzionamento della Corte penale sono infatti disciplinati da tale statuto.I paesi che aderiscono allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale sono gli Stati parte della Corte penale internazionale che hanno aderito allo statuto, accettando quindi la legislazione sovranazionale di un organismo giurisdizionale nel caso di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità e crimine di aggressione. Lo Statuto della Corte penale internazionale,

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comunemente chiamato Statuto di Roma, si compone di un preambolo65 e di 128 articoli, suddivisi in 13 parti. Il

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Più precisamente il preambolo recita quanto segue : Gli Stati Parti del presente Statuto

Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

Memori che che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità

Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,

Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

Rammentando che e dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,

Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato,

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preambolo richiama l'eredità condivisa scaturente dalle culture dei popoli della terra, ricorda e riconosce che i gravissimi crimini che nel corso di questo secolo hanno colpito milioni di uomini, donne e bambini, rendendoli vittime di inimmaginabili atrocità, costituiscono una minaccia alla pace, alla sicurezza e al benessere del mondo, e, infine, sottolinea l'esigenza avvertita dalla comunità internazionale nel suo insieme di non lasciare impuniti tali crimini. Di qui, la decisione di pervenire alla creazione di

Determinati ad istituire a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale,

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale, Hanno convenuto quanto segue […]

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una Corte penale internazionale indipendente e permanente, collegata alle Nazioni Unite.

I paesi che aderiscono allo Statuto di Roma si riuniscono nella Assemblea degli Stati Parte (ASP), un organismo assembleare su base democratica (uno stato un voto) con potere legislativo e di controllo sulle attività amministrative della Corte Penale Internazionale 66. L'ASP elegge il Cancelliere; il Procuratore Capo, il Primo e il Secondo Vice Procuratore; i 18 Giudici che svolgono l'attività giurisdizionale ed eleggono, riuniti in camera di consiglio, il Presidente e il Vice Presidente della CPI. L'ASP, inoltre, elegge i componenti il direttivo del Trust Fund per le Vittime e i Testimoni e quelli del direttivo del Comitato per il Budget e le Finanze. Tutti gli organi della Corte penale internazionale portano in discussione nell'ASP i reports con le attività svolte. L'ASP discute di questioni collegate alle attività della Corte, quali ad esempio la definizione

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del crimine di aggressione. L'Assemblea degli Stati Parte è rappresentata da un 'Bureau' composto da un Presidente, due Vice Presidenti e 18 Rappresentanti eletti per un termine di tre anni67.

Lo Statuto di Roma è un documento complesso e riflette circostanze storiche e politiche cha hanno portato alla sua adozione. Le sue disposizioni infatti instaurano un ambiguo rapporto tra la Corte penale internazionale e la sovranità statale ,questione che ripropone una tensione già presente, per esempio , nella Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 68.

La Carta del’Onu infatti affianca a principi chiaramente limitativi della sovranità statale, come il divieto di fare ricorso alla forza nelle relazioni internazionali, disposizioni protettive della sovranità , come il divieto d’ingerenza negli affari interni degli stati ( art. 2.7. ) .

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Fonte http://www.icc-cpi.int/

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Analogamente, da una parte, lo statuto di Roma sembra mettere in discussione la centralità della sovranità statale. Esso infatti instaura una giurisdizione internazionale che si applica direttamente agli individui, senza richiedere la mediazione di tribunali nazionali 69.

Dall’altra parte , lo statuto di Roma fa del consenso degli Stati un perno fondamentale della propria attuazione e del proprio funzionamento, ad eccezione dei casi in cui la giurisdizione della Corte è attivata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In questi casi infatti, la Corte penale internazionale si può svincolare dal consenso degli Stati, quantomeno da quelli che non sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

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3.2. Genealogia della Corte penale internazionale :