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L’ ONU non era stata coinvolta nel processo dell’ IMT sui criminali nazisti, ma con la prima sessione dell’Assemblea dell’ ONU , che ebbe luogo dopo la pronuncia del verdetto

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di Norimberga, iniziò comunque un processo di ricezione delle novità apportate in quegli anni.

Fra i frutti durevoli della giurisprudenza legata al nome di Norimberga va sicuramente annoverata la definizione della categoria di “ Crimini internazionali”.

Come si evince infatti la tripartizione di crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini contro la pace era stata istituzionalizzata dall’ ‘art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, ma nella sentenza dell’ IMT non era però ancora valorizzata la possibilità di distinguere il crimine contro l’umanità dai tradizionali crimini di guerra. E’ con la legge n. 10 del Consiglio di controllo del 1945 che quel crimine cessa di essere considerato accessorio, rispetto agli eventi bellici , e diventa così un crimine autonomo.

Assente era invece sia nello statuto che nella sentenza, ogni riferimento al genocidio, assurto comunque pochi anni dopo a categoria centrale del diritto penale internazionale con la Convetion on Genocide del 1948.

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Da allora il crimine del genocidio ha trovato riconoscimento in una pluralità di documenti internazionali.

Anche lo statuto di Roma dell’ ‘ International Criminal Court ( ICC) ha estrapolato come fattispecie particolare il genocidio dai crimini contro l’umanità, dando così definitiva configurazione a una tipologia quadripartita , entro la quale trovano finalmente adeguato riconoscimento anche i crimini perpetrati contro le donne quali stupro, aborto forzato.

Il diritto di Norimberga , fu adottato nel 1950 dell‘ International Law Commission in un documento intitolato

Principi di diritto internazionale riconosciuti dalla Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga: “ chiunque commetta un atto costituente un crimine di diritto internazionale è di questo responsabile e passibile di condanna “ .

A lungo però le grandi potenze si sono opposte all’attuazione di questo principio al fine di scongiurare indesiderate ingerenze anche nella sfera della loro sovranità:

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così il lavori preparatori per una corte penale internazionale furono sospesi nel 1954.

La diffidenza americana, ad esempio, «nei riguardi della

giurisdizione penale internazionale ha sicuramente

comprensibili radici nella sue esposizione al rischio di essere chiamata a rendere conto di scelte strategiche che configuravano complicità con politiche criminali di governi più o meno apparentemente sostenuti dal Dipartimento di Stato o quantomeno degli apparati»45.

A riprova di ciò , negli anni della guerra fredda la giurisprudenza di Norimberga, con la sua definizione di

guerra di aggressione come “ supremo crimine

internazionale” , è stata ripetutamente chiamata in causa contro gli Stati Uniti« da tribunali morali della società civile, come i Tribunali di Russell»46.

45 Ivi, p. 134.

46 Il tribunale di Russell sul Vietnam fu istituito nel 1966 fondando la sua legittimazione

morale sull’opinione pubblica mondiale. Crf. B. Russell, War Crimes in Vietnam, Allen& Unwin, London 1967 p. 137.

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A partire dalla guerra del Vietnam gli Stati Uniti hanno deposto il ruolo di giudici per assumere, agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, quello di accusati. Ad ogni buon conto si può facilmente affermare che senza Norimberga, di sicuro non sarebbero esistiti i tribunali ad hoc creati negli anni novanta, come ad esempio il tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia comunemente noto come International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia( ICTY), il quale avrebbe tenuto la sua prima udienza tre anni dopo la sua istituzione , il 7 maggio 1996, udienza che sarebbe stata la prima effettuata da un tribunale internazionale dopo Norimberga, celebrata peraltro senza le stesse attese e in un’ atmosfera del tutto differente.

Non sarebbe nato in veri, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda47, in inglese International Criminal Tribunal

47Il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (ICTR), il cui primo processo

si è tenuto nel gennaio 1997,fu istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’8 novembre 1994. Il Tribunale ha il mandato di perseguire i responsabili del genocidio e delle altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, commesse in Rwanda tra gennaio e dicembre 1994. Il mandato

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for Rwanda ( ICTR), tribunale speciale creato l’8 novembre 1994 con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite e in vero non avrebbe neanche visto la luce la costituzione di una Corte penale internazionale.

del Tribunale è stato prorogato dal Consiglio di Sicurezza fino al dicembre 2012.Il Tribunale ha emesso diverse sentenze storiche, tra cui:

La condanna all’ergastolo di Jean Kambanda, Primo Ministro nel periodo del

genocidio. Il processo è stato il primo esempio in cui una persona accusata per il crimine digenocidio ammise la propria colpa di fronte ad un tribunale penale internazionale. Fu anche il primo caso di condanna di un Capo di Governo per il crimine di genocidio.

La sentenza riguardante un ex sindaco, Jean-Paul Akayeshu, è stata la prima

in cui un tribunale è stato chiamato a interpretare la definizione di genocidio così come definita nella Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948). La sentenza Akayeshu affermava anche che stupro e aggressione sessuale costituiscono atti di genocidio nella misura in cui siano commessi con l’intento di sterminare, in modo totale o parziale, un determinato gruppo di persone. Essa ha rivelato che, nel caso del Ruanda, l’aggressione sessuale costituiva una parte integrante del processo di annientamento del gruppo etnico dei Tutsi e che lo stupro era sistematico e perpetrato solo sulle donne di etnia Tutsi, manifestando quella specifica intenzionalità richiesta da tali azioni per potere essere considerate reato di genocidio.

Il “ Caso Media “ del Tribunale nel 2003, è stato il primo, a partire dalla

condanna di Julius Streicher a Norimberga dopo la Seconda guerra mondiale, in cui il ruolo dei media è stato esaminato nell’ambito della giustizia penale internazionale.Fonte www.unictr.org/

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