• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 5) LE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL

2. La Conferenza servizi decisoria

La legge, pur ritenendo necessario il consenso di più amministrazioni ai fini della definizione del procedimento, ammette oggi che gli atti determinativi per la decisione finale possano essere sostituiti dalla determinazione assunta in seno alla conferenza servizi. L'art. 14 legge 241 del 1990, introduce la cosiddetta conferenza servizi decisoria che si distacca per non pochi profili da quella prevista ai soli fini dell'istruttoria96.

La conferenza servizi decisoria infatti, viene utilizzata nei casi in cui è necessario acquisire intese, nullaosta, concerti di altre amministrazioni pubbliche e ricorrano le seguenti situazioni: a) Avendo formalmente richiesto questi atti, l'amministrazione non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; in questo caso l'indizione è obbligatoria.

b) Nello stesso termine, sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, ovvero, nei casi in cui sia consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle altre competenti: l'indizione è facoltativa. Ai sensi dell'art. 14 ter la determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, ad ogni effetto, ogni autorizzazione concessione di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare ma assenti.

La conferenza servizi, dunque, tende ad un accordo tra amministrazioni. Pur tuttavia la conferenza non dà luogo ad un organo collegiale, atteso che ogni rappresentante delle amministrazioni vi partecipa nell'esercizio delle funzioni dell'ente di competenza e gli effetti, sono imputati alle singole amministrazioni e non già alla conferenza stessa97, mancando il 96 E. CASETTA, Compendio di Diritto amministrativo, Giuffrè, 2012.

97 Così in Dottrina, G. GRECO, vedi E. CASETTA, Compendio di Diritto amministrativo, Giuffrè, 2012.

conferimento ad essa di una competenza unitaria. Va comunque detto che in caso di dissenso espresso da un soggetto convocato alla conferenza, l'amministrazione procedente adotta una determinazione conclusiva di procedimento finale. La conferenza dunque, tende all'accordo solo in prima battuta, ma consente comunque di giungere alla determinazione finale pur in assenza di accordo con i relativi rappresentanti. Indi per cui, sostituisce ogni autorizzazione, concessione nulla osta di competenza dei relativi partecipanti.

Si osserva inoltre che98: nei procedimenti caratterizzati da

problemi complessi è probabile che non si riesca entro 30 giorni ad emanare gli atti richiesti, sicché la conferenza finisce per diventare la modalità ordinaria di esercizio del potere. In caso invece di dissenso sulla richiesta, l'indizione è facoltativa perché l'amministrazione procedente ben potrebbe condividere le ragioni di dissenso valutando inopportuno il ricorso a questa modalità di decisione.

In particolare, quella menzionata fino ad ora è la Conferenza servizi interna. Tuttavia, la legge disciplina anche un tipo di conferenza esterna, la quale, anche su richiesta dell'interessato, può essere convocata quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di più amministrazioni.

C'è da dire, che l'indizione della conferenza impedisce il formarsi del silenzio-assenso dunque è chiaramente un punto di disincentivazione per l'uso della stessa.

La conferenza esterna poi, può essere convocata per l'esame di interessi coinvolti in più procedimenti, ad opera di una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. In questo caso, si parla più che altro, di conferenza istruttoria esterna.

98 Così, in Dottrina, D'ORSEGNA, vedi E. CASETTA, Compendio di Diritto amministrativo, Giuffrè, 2012.

Accenniamo infine alla conferenza convocata dal concedente per l'affidamento in concessione di lavori pubblici e quella relativa a istanze o progetti preliminari.

Tuttavia, per quanto la conferenza si declini in diverse tipologie, alla base del procedimento di tutte quante, vi è l'art. 14 ter legge 241/90 che così recita, disciplinandone gli aspetti comuni99:

“Avvalendosi di strumenti informatici, la riunione, è convocata entro 5 o 10 giorni dall'indizione. A seconda della complessità dell'istruttoria, la conferenza delibera a maggioranza dei presenti. La comunicazione della riunione avviene 5 giorni prima della data della riunione. Le amministrazioni stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva, con l'obbligo di non superare il termine di 90 giorni. Ogni rappresentante esprime in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza. In sede di conferenza può essere richiesta, per una sola volta, ulteriore documentazione che deve essere fornita entro 30 giorni”.

“Alla conferenza sono convocati anche i soggetti proponenti il progetto e i concessionari o destinatari della decisione anche se privi del diritto di voto”.

Sono inoltre stabiliti meccanismi per superare l'inerzia o l'assenza dei soggetti pubblici:

“Una volta convocata la conferenza, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso alcuna volontà”.

Infine, ai sensi del comma 6 bis dello stesso articolo, “la

determinazione motivata di conclusione, sostituisce ogni autorizzazione nulla osta di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato o sono state invitate a farlo”. Si realizza così

un'ipotesi di assenza-assenso. Inoltre, la mancata partecipazione alla conferenza servizi è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e amministrativa. Tale disciplina, del resto, si applica

anche al mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori e al caso del dissenso (congruamente motivato, non riguardante questioni connesse).

In sostanza, l'amministrazione procedente, decide sulla base del criterio della maggioranza, tenendo anche conto delle posizioni prevalenti espresse, della loro qualità, per cui non è escluso che segua la posizione minoritaria.

Il comma 3 dell'art. 14 quater, introduce poi un'ipotesi derogatoria nel caso di dissenso manifestato da amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistica, storica, artistica e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In questo caso il dissenso di soggetti preposti alla cura di interessi critici, apre la via alla decisione finale in sede politica, tramite concertazione. La politica deve dunque assumersi la responsabilità finale di decidere. La decisione è pertanto rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni previa intesa con le regioni e le province in caso di dissenso tra amministrazioni. Se tuttavia l'intesa non è raggiunta nei successivi 30 giorni, la deliberazione può comunque essere adottata dal Consiglio100.

Nel caso invece di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), la conferenza servizi dovrà attendere l'adozione del suddetto provvedimento, determinando una sospensione per un massimo di 90 giorni. E se la V.I.A. nonostante tutto non interviene, l'amministrazione competente si esprimerà in sede di conferenza.