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I presupposti della responsabilità della PA

CAPITOLO 6) LA RISARCIBILITA' DEL DANNO DA RITARDO

5. I presupposti della responsabilità della PA

“Il danno discende automaticamente dalla scadenza del termine, ma dovrà essere rigorosamente provato dal cittadino o impresa, secondo i parametri di cui all'art. 2043 cc.”. Così si espresse il

Consiglio di Stato, Sez. V, il 28 Febbraio 2011, n. 1271. Il privato dunque, dovrà provare:

a) La violazione da parte della PA dell'obbligo di provvedere entro il termine prescritto.

b) La condotta dolosa o colposa dell'amministrazione214.

c) La produzione di un danno ingiusto215.

d) La circostanza che il danno patito è conseguenza del ritardo dell'amministrazione216.

213 A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

214Cons. St., Sez. IV, 31 Gennaio 2012, n .482; Cons. St., Sez. VI, 23 Marzo 2009, n. 1732.

215Cons. St., Sez. V, 13 Giugno 2008, n. 2967; Cons. St., Sez. V, 28 Febbraio 2011, n. 1271.

Per quanto concerne la prova della violazione del termine è una prova “relativamente semplice”217 da fornire. Sarà sufficiente per il

privato individuare il termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto in astratto, provvedere, e accertare se tale termine è stato rispettato prendendo come dies a quo la data in cui è stata depositata la domanda o avviato d'ufficio il procedimento. Una volta individuato il termine non rimarrà che evidenziare come sia trascorso il tempo senza che la PA si sia pronunciata, sempre che, non ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di silenzio significativo. Tra l'altro, la prova del superamento del termine è facilitata anche dalla previsione di cui all'art. 2, comma 9 quinquies introdotto nel 2012 che stabilisce che l'amministrazione, nel provvedimento emanato a seguito di istanza di parte, deve indicare il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. Ciò dispensa il privato da ogni altra prova.

La risarcibilità del danno da ritardo necessita anche della prova dell'elemento soggettivo del dolo o quantomeno della colpa dell'inerzia, essendo insufficiente la prova della violazione del termine massimo di durata che non dimostra, da sola, l'imputabilità del ritardo218. In particolare, la giurisprudenza

prevalente219, rimane orientata nel ritenere operanti le regole

relative alla presunzione semplice (art. 2727 cc.) e al principio della vicinanza della prova, pur non potendo considerarsi configurabile una generale presunzione di colpa della PA220.

Pertanto, se la PA non ha rispettato il termine e il privato ha dimostrato di aver prodotto la domanda correttamente senza che vi siano state obiezioni al riguardo, il giudice potrà ricavare un

217 A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012. 218TAR Lecce, Puglia, Sez. I, 2 Novembre 2011, n. 1911.

219Cons. St., Sez. IV, 26 Marzo 2012, n. 1750; Cons St., Sez. III, 17 Febbraio 2012, n. 870.

220Cons. St., Sez. V, 28 Febbraio 2011, n. 1271; Cons. St., Sez. VI, 23 Marzo 2009, n. 1732.

atteggiamento quanto meno colposo della PA, che potrà difendersi dimostrando di essere incorsa in un errore scusabile (contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma di formulazione incerta, rilevante complessità del fatto, illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata)221. Prova d'altronde, difficile da fornire,

essendo suo compito predisporre misure organizzative idonee a consentire il rispetto dei termini normativamente previsti222.

Dunque, “La colpa della PA non è data dalla mera inosservanza di

leggi o regolamenti” secondo quanto disposto dall'art. 43 c.p. ma

dalla violazione dei canoni di imparzialità e correttezza per omissioni o negligenze ritenute non scusabili223. Altro caso è

rappresentato dal provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo che rappresenta un indice presuntivo della colpa dell'amministrazione.

Tra l'altro di recente il Consiglio di Stato, ha affermato la compatibilità del nostro ordinamento con quello europeo, là ove subordina la responsabilità della PA all'accertamento dell'elemento soggettivo224.

Da ultimo, il nesso di causalità, ovvero, la prova che il danno patito è conseguenza della violazione dell'obbligo di provvedere tempestivamente, deve essere realizzato seguendo i parametri dettati da Cassazione nella lettura degli art. 40 e 41 del codice penale, per cui, tale nesso sussisterebbe in tutti i casi in cui possa ritenersi che la condotta colposamente omessa, ove fosse stata tenuta, avrebbe impedito l'evento. Tale prova del resto, a differenza del processo penale per il quale è necessaria “l'assoluta certezza”225, data la diversa posizione assunta dall'accusa e dalla

221TAR Roma, Lazio, Sez. II, 7 Febbraio 2011, n. 1125.

222A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

223TAR, Roma, Lazio, Sez. II, 24 Febbraio 2011, n. 1720.

224 Cons. St, Sez. IV, 31 Gennaio 2012, n. 482.

difesa226, potrà ritenersi sussistente nel processo civile, data la

parità dei contendenti, nei casi in cui il danno si sarebbe potuto evitare con “ragionevole probabilità”227 superiore al 50% e non nel

caso di astratta possibilità.

Infine, la liquidazione del danno da ritardo, richiede che esso venga esattamente individuato. A tal proposito, possiamo distinguere quattro voci di danno: la minore utilità conseguita, l'interesse negativo, la fallita utilità e il risarcimento per equivalente228.

Una volta individuate le voci del danno risarcibile, c'è da considerare che grava sul ricorrente (2697 cc.), la prova della quantificazione dei danni subiti. Poiché si è chiarito come la responsabilità dell'amministrazione sia di tipo aquiliano, verrà allora in considerazione l'art. 2056 cc. che richiama le norme sulla liquidazione del danno derivante da illecito contrattuale229.

Spetterà dunque al privato fornire “in modo rigoroso, la prova

dell'esistenza del danno”230.

Sarà inoltre legittimo il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 cc., a condizione che il ricorrente abbia allegato precise circostanze di fatto su cui fondare il danno231.

E sarà ammissibile anche il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex. art. 1226 c.c., ma solo ove non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non già per provare il danno nella sua esistenza232.

Non potrà infine, il privato, invocare una consulenza tecnica d'ufficio prevista dall'art. 63 e 67 del Codice del processo

226Cass. SS. UU., 11 Gennaio 2008, n. 576.

227Cass. Civ. SS. UU., 11 Gennaio 2008, n. 576; Cons. St., Sez. V, 24 Giugno 2011, n. 3814.

228Cons. St., Sez. V, 28 Febbraio 2011, n. 1271; TAR Napoli, Campania, Sez. IV, 19

Gennaio 2012, n. 242.

229A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

230Cons. St., Sez. V, 13 Giugno 2008, n. 2967.

231Cons. St., Sez. V, 13 Giugno 2008 n.. 2967.

amministrativo, la quale semmai avrà la funzione di fornire al giudice gli strumenti necessari per la relativa valutazione233.

In particolare, ai fini della liquidazione del danno il giudice potrà anche avvalersi del potere di cui all'art. 34 comma 4, dlgs. 104 del 2010, rimettendo alle parti la determinazione della misura del danno sulla base di criteri da esso stesso stabiliti (valore economico della pretesa, grado di affidamento della positiva definizione del procedimento, effettiva durata del ritardo). Dunque, solo dove l'accordo non sia possibile, si adirà nuovamente il giudice per ottenere l'effettiva liquidazione del danno234.