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L'illegittimità del silenzio inadempimento della PA e la

CAPITOLO 10) LA RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO

7. L'illegittimità del silenzio inadempimento della PA e la

L'art. 2 comma 8 della legge 241 del 1990, che così recita: “le

sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono

433R.D. n. 1214 del 1934 rubricato:“T.U. sull'ordinamento della Corte dei Conti”.

434Cass., SS. UU., 31 Gennaio 2008, n. 2289.

trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”, introduce

l'obbligo di automatica trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze del giudice amministrativo accertanti l'illegittimità del silenzio inadempimento della PA, una volta che siano passate in giudicato. Trascorso dunque inutilmente il termine entro cui l'amministrazione deve provvedere, il privato entro l'anno successivo, può adire (art. 31 e 117 c.p.a.) il giudice amministrativo affinché questo possa decidere sulla legittimità o meno di tale silenzio e condannare la PA a provvedere con un provvedimento espresso da adottarsi entro 30 giorni dalla sentenza, eventualmente anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il tribunale tuttavia, può anche pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente, scendendo nel merito, ove si tratti ti attività vincolata o non risultino margini di esercizio per l'attività discrezionale della PA e non siano altresì necessari ulteriori adempimenti istruttori (art. 31 comma 3 c.p.a.)436.

In particolare, prima della modifica del 2012, le conseguenze della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio inadempimento si traducevano nella condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, a cui si aggiungeva l'irrogazione della sanzione prevista all'art. 26 comma 2 c.p.a che recita così.: “il giudice condanna d'ufficio la

parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio”. Questo è quanto è stato osservato437, nei casi in cui

l'amministrazione, dopo la notifica del ricorso ex art. 31 c.p.a., decida di non adottare il provvedimento, persistendo nella

436A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

propria inerzia.

Ma è proprio il comma 8 dell'art. 2 legge 241/90 ad accentuare l'effetto sanzionatorio, in quanto, attraverso l'obbligo (e non facoltà) di trasmissione, in via telematica delle sentenze in giudicato di accoglimento del ricorso avverso il silenzio inadempimento alla Corte dei Conti, da impulso all'accertamento della responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti e responsabili degli uffici, i quali siano rimasti inerti di fronte all'istanza del privato.

La trasmissione delle sentenze alla Corte dei Conti, del resto, era una prassi già diffusa in passato438. L'Adunanza del Consiglio di

Stato439 peraltro, aveva avuto modo di chiarire che “con tale

denuncia, la disposta trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti, pur occupando una parte della sentenza e quindi costituendo, formalmente, un capo di essa, non era suscettibile di appello”.

Dunque il giudice amministrativo esercitava un potere analogo a quello che compete ai pubblici ufficiali a latere della sentenza. Per tale ragione, il relativo capo non poteva ritenersi dotato di autonoma portata lesiva e non era suscettibile di appello. Considerazioni queste valide tutt'oggi440.

Del resto, l'automaticità della trasmissione telematica non troverà necessaria corrispondenza nella condanna del dirigente. La condanna infatti, potrà essere pronunciata in presenza di tutti gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, in particolare in presenza del danno erariale, danno che sussisterà tutte le volte in cui vi sia condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite e di quelle relative alla nomina di un commissario ad acta441.

438TAR Molise, 9 Aprile 2009 n. 117; TAR Lazio, Sez. II ter, 19 Luglio 2009 n. 5527.

439Cons. St., Ad. Pl., 3 Giugno 2011, n. 10.

440 A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

Nota infine citare il discorso di apertura dell'anno giudiziario 2012 avanti alla Corte dei Conti, nel quale il Dott. Paolo Evangelista442 ha evidenziato come, se pur la responsabilità civile

della PA e quella amministrativa dei suoi agenti si riferiscono a due distinte aree di illecito, vi sia una qualche convergenza fra i due diversi tipi di illecito443.

Già, del resto, il dlgs. 198 del 2009444, che ha introdotto la

cosiddetta “class action amministrativa”, aveva previsto che la sentenza che avesse accolto la domanda nei confronti della PA, fosse comunicata dopo il passaggio in giudicato alla procura regionale della Corte dei Conti, per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale. La trasmissione tuttavia, non era automatica. Nel caso della class action amministrativa, quantunque la pronuncia sul ricorso per l'inefficienza della PA non possa provvedere al risarcimento dell'eventuale danno cagionato dal disservizio, appare chiaro che dall'istruttoria sul ricorso collettivo possano emergere, oltre alle inefficienze denunciate, pregiudizi alle risorse pubbliche connessi alla mala

gestio. Cosicché, la procura regionale contabile, destinataria della

comunicazione dell'accoglimento del ricorso, potrà giovarsi delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio amministrativo per far valere in sede contabile, l'eventuale responsabilità erariale degli amministratori negligenti445.

La responsabilità amministrativa dei dirigenti e funzionari potrà inoltre configurarsi ex art. 9 comma 2 D.l. 78 del 2009446 anche a 442Procuratore generale della Corte dei Conti Sezione Lombardia

443 A. PAVAN, Il danno da ritardo, Giuffrè, 2012.

444Dlgs. 198 del 2009 rubricato:“Materia di ricorso per l'efficienza delle

amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”.

445NASSIN, Evoluzione sostanziale e processuale del danno erariale, in www.contabilità-pubblica.it.

446D.l. 98 del 2009 rubricato “Provvedimenti anti-crisi”, art. 9 comma 2: “nelle

amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione

fronte dell'adozione di provvedimenti che comportino degli impegni di spesa non compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, con conseguente indebitamento non giustificato dell'ente o ritardo nei pagamenti.

Es.: “Il ricorrente, proprietario dell'area sita in territorio di Mazara del

Vallo aveva chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di emanare un provvedimento attributivo della destinazione urbanistica del sito, considerando la decadenza dei vincoli espropriativi del piano regolatore del Comune. Considerando che tale richiesta era stata fatta il 27 Aprile 2011 e reiterata il 13 Ottobre e che era rimasta priva di riscontro, e considerando che esiste l'obbligo di provvedere indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongono ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza, si è ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto della PA e con l'obbligo del Comune, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, di adottare un provvedimento consiliare di definizione del procedimento attivato dal ricorrente. Per quanto concerne la sentenza, è stata trasmessa alla procura regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Siciliana, per l'accertamento di danno erariale derivante dalle spese processuali e per l'intervento del Comune. Così il tribunale ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto impugnato, dichiarando altresì il dovere del comune di adempire agli obblighi suddetti. Nel caso di inottemperanza del comune, alla scadenza del termine assegnato, si è provveduto a nominare un commissario ad acta individuato, ai sensi dell'art. 117 comma 3 c.p.a, nella persona del Segretario generale pro tempore del Comune di Sciacca, che avrebbe realizzato in via sostitutiva gli adempimenti necessari, nel caso di inerzia nel successivo termine di 60 giorni”. TAR Palermo, Sicilia, 3

Febbraio 2012, n. 298447.

dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

CAPITOLO 11) IL RITARDO NEI PAGAMENTI

(PROFILI COMUNITARI)

Sommario: 1. Direttiva CE 35 del 2000 sul ritardo nei

pagamenti; 2. Direttiva UE 7 del 2011 sui termini di

pagamento della PA.