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Considerazioni sulla normativa di particolare rilevanza per gli investitori bancari e finanziar

nell’amministrazione straordinaria: i sospetti di non conformità ai princìpi comunitari delle norme di riferimento

8 RAPPORTI DEGLI INVESTITORI BANCARI E FINANZIARI CON LE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

8.3 Considerazioni sulla normativa di particolare rilevanza per gli investitori bancari e finanziar

Ci sono sicuramente alcuni elementi di valutazione storica da considerare prelimi- narmente sull’AS, che vanno adeguatamente valorizzati per comprendere le dina- miche legislative in atto. La prima versione dell’AS emerse nel gennaio del 1979 a seguito della crisi di importanti gruppi italiani, e portò alla c.d. “Legge Prodi” (Leg- ge 3 aprile 1979 n.95), che nacque proprio come procedura concorsuale diretta, a differenza del fallimento, alla conservazione dei complessi aziendali attraverso la

continuazione affidata a un commissario straordinario nominato dall’autorità am- ministrativa e supportata da aiuti statali di varia tipologia. La c.d. “Legge Prodi” nacque ab originem proprio per “sottrarre” le grandi imprese in crisi dalle tradi- zionali procedure di tipo fallimentare all’epoca in vigore. La c.d. “Legge Prodi” na- sceva dunque come “deroga” alla normale disciplina del fallimento allora vigente in Italia e incardinata nel R.D. 267 del 1942. La Commissione UE, nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale legge con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato pre- viste dall’art.107 del Trattato, portò in seguito all’adozione della c.d. “Legge Prodi

bis” (30 luglio 1998 n.274). Nel tempo si è poi assistito alla formazione di un quadro

normativo composito e caratterizzato da diversi modelli procedurali e differenti presupposti applicativi. Subentrava da ultimo l’approvazione del decreto legislati- vo n.270 del 1999 e del decreto-legge 23 dicembre 2003 n.347 convertito con modi- ficazioni dalla Legge 18 febbraio 2004 n.39 (c.d. “decreto Marzano”), oggetto a sua volte di numerose modificazioni e integrazioni.

Nella sua versione originaria il DDL n.3671 (che raccoglieva a sua volta i lavori del- la Commissione Rordorf) conteneva anche un articolo (il numero 15) dedicato alla sistemazione della disciplina dell’AS, che successivamente è confluito nel DDL AC 3671-ter a seguito dello stralcio deliberato dall’Assemblea della Camera il 18 mag- gio 2016, e che è stato oggetto di discussione unitamente al DDL AC 865 presentato il 30 aprile 2013. La scelta di detto stralcio, come appare dalla lettura della pag.19 degli atti dell’originario DDL AC 3671, è dipesa essenzialmente dalla necessità di dover procedere ad un generale riordino delle procedure in modo tale che anche l’AS delle grandi imprese in crisi possa “gravitare” all’interno del nuovo sistema concorsuale, e così ispirarsi ai suoi princìpi generali e ai suoi tratti comuni, conflu- iti nel citato DDL AC 3671-bis- e nella nuova legge delega sulla riforma fallimen- tare. La principale causa dell’introduzione originaria dell’istituto dell’AS (sottrarre le grandi imprese in crisi dalle tradizionali procedure concorsuali fallimentari e si- mil-fallimentari) si doveva intendere ormai definitivamente superata.

L’osservazione empirica dei dati degli ultimi anni mostra come lo strumento dell’AS sia ad oggi assunto solo in via residuale – ancorché significativa – davanti all’af- fermazione progressiva del concordato preventivo quale strumento principale per la gestione della crisi aziendale: nel corso del 2016, infatti, sono state avviate sol-

tanto cinque nuove amministrazioni straordinarie, a fronte di numeri ben più alti nei periodi precedenti. Si può in ogni caso tranquillamente affermare che l’utilizzo dell’AS sia comunque una modalità di gestione e di intervento pubblico tuttora va- lida, pur nella consapevolezza delle necessità di introdurre miglioramenti norma- tivi che assumano quale presupposto dell’istituto la sussistenza di concrete pro- spettive di recupero e una maggior tutela del ceto creditorio (cui vengono spesso richiesti sacrifici ingenti). L’AS resta sicuramente uno straordinario strumento di politica industriale appannaggio del Governo italiano per far sopravvivere gli or-

ganismi produttivi e con essi i posti di lavoro e l’indotto [128]: Si giunge a tale con-

clusione anche (e soprattutto) considerando la natura dei particolari strumenti che soltanto il Governo ha a disposizione per favorire processi di ristrutturazione e di riconversione / bonifica industriale delle grandi imprese in crisi quali, ad esempio, la costruzione di un percorso di confronto con i sindacati, con le associazioni di categoria, con il mondo bancario, nonché la possibilità di adottare l’accordo di pro- gramma e il contratto di sviluppo.

Nonostante il positivo intento di armonizzare la disciplina dell’AS, i testi del DDL AC 3671-ter e del DDL AC 865, pur convergendo verso l’obiettivo di una complessi- va sistemazione organica e unitaria, apparivano comunque ancora caratterizzati da difformità (anche spiccate). I testi dei citati DDL, come evidenziato anche dall’ABI nell’Audizione tenutasi il 17 novembre 2016 presso la X Commissione Permanente della Camera (in breve “Audizione”), andavano in due diverse direzioni specie sui presupposti applicativi del nuovo istituto dell’AS .

In particolare, nel DDL AC 3671 (art.15, comma uno, lettera b, numero 3) veniva previsto l’innalzamento delle soglie per l’accesso all’AS del numero di dipendenti, che passava da 200 a 400 unità per ciascuna impresa e 800 da calcolarsi cumulati- vamente in caso di contestuale richiesta da parte di più imprese facenti parte di un “gruppo”, conservando anche la necessità di “…un rilevante profilo dimensionale, da

ancorare alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi”: elementi che sono

stati confermati nell’attuale DDL S 2831 attualmente all’esame del Senato. Altro

128 Vito Cozzoli, L’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: un bilancio e le prospettive di riforma, Crisi

elemento che emergeva già inequivocabilmente dalla lettura del DDL AC 3671-ter era il potenziamento del necessario legame tra amministrazione straordinaria e la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico della impresa in crisi. L’ammissione all’amministrazione straordinaria dovrebbe ovvia- mente essere disposta soltanto ove risultasse comprovata la sussistenza di concre- te prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base (non più della relazione del Commissario Giudiziale, figura che scompa- re ma) dell’attestazione di un professionista scelto dal Tribunale, tra gli iscritti in un istituendo “albo” e del piano predisposto dal commissario straordinario (art.15, comma primo, lettera g).