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La responsabilità nei casi di direzione unitaria

Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

5.3 La responsabilità nei casi di direzione unitaria

L’art. 90 del D.lgs. 270/1999, ha stabilito che, nei casi di direzione unitaria delle impre- se del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione, ri- spondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei dan- ni da questi cagionati alla società medesima in conseguenza delle direttive impartite. Il tutto anche dalla combinata lettura dell’art. 80, comma 1, n. 3, e dell’art. 90 D.lgs. n. 270/1999.

Il Capo II del Titolo IV della Prodi bis del 1999 analizza la responsabilità connessa alla

direzione unitaria. [74]

I fattori di novità rispetto alla prima Legge Prodi del 1979 sono dati dal:

- riferimento al concetto di «abuso» della direzione unitaria. Pertanto, la nuova disci- plina individua la fonte della responsabilità nell’eventuale abuso nella direzione uni- taria compiuto dagli amministratori della società ove gli stessi indirizzino le società controllate ad operazioni pregiudizievoli per le stesse a vantaggio della controllante o di altre società del gruppo;

- nesso etiologico esistente/esistito tra i danni patiti dalla società controllata e le diret- tive degli amministratori della società controllante.

Orbene, nella disciplina in esame (art. 90, Legge Prodi bis), solamente gli amministra- tori delle società dominanti e dominate sono responsabili nei riguardi della società dichiarata insolvente e non anche la/e stessa/e società dominante. Pertanto, la respon- sabilità viene individuata nelle persone fisiche (amministratori) che hanno realizzato materialmente le operazioni.

Vi sono poi distinte letture sulla natura di detta responsabilità degli amministratori per l’esercizio della direzione unitaria. Secondo taluni essa va configurata come re- sponsabilità contrattuale (tesi preferibile), mentre altri le attribuiscono natura extra-

74 La responsabilità di cui all’art. 90, d.lg. 270/1999, presuppone l’esercizio in concreto della direzione unitaria, mentre

non è sufficiente la situazione meramente prognostica del controllo, che pure si ritiene di più agevole accertamen- to (così Rondinone, La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria nelle grandi imprese in stato di insolvenza, in La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, a cura di Casta- gnola-Sacchi, Torino, 2000, 469). Per attività di direzione deve intendersi l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali; «di- rezione unitaria» non significa totale eterodirezione delle singole imprese ne´ espropriazione della loro autonomia gestionale, del loro potere di autodeterminazione (così Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari:

contrattuale (aquiliana) incidente su un rapporto negoziale tra due diversi soggetti, gli amministratori della controllata e la società stessa.

Corte Costituzionale. Sentenza n. 270/2010

Nel 2004 la Commissione europea ha comunicato ufficialmente una nuova versione degli indirizzi comunitari sugli aiuti di Stato per il recupero e la riorganizzazione di imprese in crisi. Tali indirizzi devono essere seguiti dal commissario straordinario quando redige il programma, in particolare se prevede l’accesso a finanziamenti ed a facilitazioni pubbliche. Questi indirizzi comunitari si applicano alle imprese operanti in tutti i settori d’attività ad esclusione di quelli del carbone e dell’acciaio e ad esclu- sione delle norme settoriali distinte. Ai sensi di tali indirizzi comunitari si possono di- stinguere due diversi tipi di aiuti: salvataggio e ristrutturazione.

Quelli di salvataggio hanno per finalità quella di mantenere in vita un’impresa in dif- ficoltà per il tempo necessario a creare un piano di cessione o riorganizzazione. Il sup- porto alle aziende in crisi in questo caso consiste in un supporto finanziario invertibile, che si prospetta come garanzie sui prestiti oppure anche direttamente di prestiti ad un tasso di interesse non certo inferiore ai tassi di rinvio usati dalla Commissione europea stessa. Dopo che è stato instradato e incanalato il piano di ristrutturazione oppure di cessione tutti gli aiuti vengono valutati come sostegni per la riorganizzazione. Il piano deve consentire di riattivare la redditività delle grandi imprese e dei grandi gruppi di imprese in stato d’insolvenza permanentemente e tutto ciò in un periodo rapido e ben

definito prima ancora di iniziare ad attuare il programma. [75]

Per poter essere concessi tali aiuti, onde risolvere le situazioni delle grandi imprese e

dei grandi gruppi di imprese in stato d’insolvenza, devono essere: [76]

- giustificati da gravi difficoltà sociali e non devono causare effetti negativi in altri Stati membri;

- dotati dall’impegno a presentare alla Commissione entro sei mesi un piano di ristrut- turazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato;

75 Floreani, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 1997.

- delimitati e circoscritti all’importo necessario per la conservazione delle grandi im- prese e dei grandi gruppi di imprese in stato d’insolvenza in attività nel periodo in cui l’aiuto è stato autorizzato;

- essere formati da aiuti di tesoreria sotto forma di malleverie o di prestiti. Il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno uguale ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese normali che operano sul circuito. I prestiti devono essere rimbor- sati e le garanzie devono essere terminate entro un termine minore di sei mesi dall’e- rogazione all’impresa;

- portare rispetto per il principio di aiuto una tantum, cioè gli aiuti per il salvataggio devono essere permessi una sola volta perché costituiscono un’operazione avente na- tura straordinaria.

Con il D.M. del 23 dicembre 2004, n. 319 sono state previste le qualità necessarie e le condizioni di performance della garanzia del Tesoro sui finanziamenti a favore delle grandi imprese e dei grandi gruppi di imprese in stato d’insolvenza, ai sensi dell’arti- colo 101 della Legge Prodi bis. Avviato il piano di ristrutturazione oppure di cessione, tutti gli aiuti vengono valutati come sostegni per la riorganizzazione.