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La disciplina generale

nell’amministrazione straordinaria: i sospetti di non conformità ai princìpi comunitari delle norme di riferimento

DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI NELLA SUA APPLICAZIONE IN ITALIA

9.2 La disciplina generale

L’amministrazione straordinaria introdotta con la Legge Prodi era una procedura con- corsuale che mirava, come fondamentale obiettivo, alla conservazione del complesso aziendale ed alla salvaguardia, totale o parziale, di un’azienda svolgente attività com- merciale o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni dichiarati insolventi, nonché,

137 La Società Finanziaria Siderurgica Finsider fu costituita a Roma dall’IRI in data 2 luglio 1937 con il compito sta-

tutario di assumere partecipazioni azionarie in Società esercenti l’industria siderurgica; curare il coordinamento tecnico delle Società stesse e prestare loro, nelle forme più adatte, la opportuna assistenza finanziaria. Il 1 genna- io 1989 la Finsider venne posta in liquidazione e sia le partecipazioni sia i complessi aziendali controllati furono conferiti all’ILVA spa che assunse il ruolo di società caposettore operativa della siderurgia a partecipazione stata- le.

138 Società Italiana per le Infrastrutture e l’Assetto del Territorio SPA è stata la società finanziaria dell’IRI che operava

nel campo dell’ingegneria civile, nella progettazione e nella costruzione di grandi infrastrutture.

139 Dalla entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs n. 270/1999 sono state aperte presso il Ministero

delle attività produttive 120 gruppi di procedure che hanno interessato 329 società. di cui 11 per le quali il pro- cesso di risanamento è stato completato, 9 che risultano aver cessato la propria attività, 45 delle quali ne è stato dichiarato il fallimento, e 255 ancora sottoposte ad AS, dati aggiornati al 30.09.2017, desunti da www.sviluppo- economico.gov.it

140 Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito nella Legge 18 feb-

braio 2004, n. 39, Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 281 convertito nella Legge 28 gennaio 2005, n. 6 , Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134 convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166

a certe condizioni, del personale dipendente in essa operante, attraverso la continua- zione dell’attività affidata ad un commissario straordinario nominato dall’autorità am- ministrativa. Nella prima formulazione erano sottoponibili ad amministrazione stra- ordinaria le imprese delle quali fosse stata accertata l’insolvenza (artt. 5 e 195 l. fall.) o l’omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione e che avessero, da almeno un anno, un numero di dipendenti non inferiore a trecento, un’esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, e superiore a cinque volte il capi-

tale versato risultante dall’ultimo bilancio approvato [141].

Dopo circa dieci anni dall’entrata in vigore, la legge è stata riformata, anche per i contrasti sorti con l’ordinamento comunitario sulla configurabilità di possibili violazioni alla disciplina degli aiuti di stato, con il d.lgs 270/1999, applicandosi al- le imprese, sia individuali che collettive, con esclusione delle società cooperative,

soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano (art. 2): i) debiti per un am-

montare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimo- niale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e che presentino concrete prospettive di

recupero dell’equilibrio economico; ii) un numero di lavoratori subordinati com-

plessivamente non inferiore a duecento da almeno un anno, che si trovino in stato d’insolvenza (art. 3). La procedura prevede inoltre un’articolata fase di osservazio- ne finalizzata a valutare la fondatezza di tangibili opportunità di ritrovare un ade-

guato equilibrio economico [142] (art. 27).

La procedura prende avvio con la presentazione dell’istanza da parte dell’imprendi- tore, dei creditori, del pubblico ministero o direttamente dallo stesso Tribunale con procedimento d’ufficio. Il Tribunale verifica quindi nella fase istruttoria, la presenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura ed emette la sentenza dichia- rativa dello stato d’insolvenza (art. 8) con contestuale nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale (o della terna di CG), fissando il termine, tra i centoventi e i centocinquanta giorni, per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato. È

141 S. Pacchi, L’amministrazione straordinaria delle imprese di «rilevanti dimensioni», in Trattato di diritto delle procedure

concorsuali, a cura di U. Apice, III, Torino, 2011.

142 CNDCEC Commissione di Studio Amministrazione Straordinaria per le grandi Imprese in Crisi, Amministrazione

importante sottolineare che la mancanza anche di un solo requisito, comporterà l’au- tomatica dichiarazione di fallimento.

Il CG, al quale si applicano le norme e le funzioni tipiche del curatore fallimentare (art. 19 che rinvia agli articoli 31 e seguenti l.fall.) entro trenta giorni dalla dichia- razione di insolvenza, deposita in cancelleria e trasmette al Ministero una det- tagliata relazione descrittiva delle cause dell’insolvenza motivando se sussistono i presupposti di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le stesse regole stabilite per il fallimento atteso che con la medesima sentenza con cui il Tribunale dichiara lo sta- to di insolvenza viene assegnato ai creditori un termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo.

Trattandosi di un procedimento di natura amministrativa, le attività di gestione, conservazione e recupero dell’attività sono affidate al Ministero delle Attività Pro- duttive che provvede alla nomina (art.40) del Commissario Straordinario (o della terna di Commissari Straordinari), a cui affidare il compito di attuare il programma di risanamento ottenibile da una ristrutturazione economica e finanziaria, o ce- dendo l’azienda, e dei componenti il Comitato di Sorveglianza (art. 45 e 46) avente funzioni consultive.

In virtù della peculiarità della procedura, caratterizzata dal “doppio binario”, trascor- si i termini fissati per la cessione del complesso aziendale o per il definitivo risana- mento dell’impresa, il Tribunale dichiara il fallimento dell’impresa come avvenuto

per esempio nei casi delle società Minerva Airlines [143], Alpi Eagles [144], del Gruppo ex

Legler, o del Gruppo Mariella Burani solo per citare alcuni fra i casi più conosciuti. Nelle successive tabelle si evidenziano le società ammesse alla procedura ai sen- si del d.lgs. 270/1999 (fonte Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 30.9.2017, dalla quale si evince “ictu oculi” che delle 329 società entrate in proce- dura, ne sono state risanate solo 11, mentre 45 sono state dichiarate fallite, 9 so-

143 Società entrata in amministrazione straordinaria in data 25.2.2004, il successivo fallimento è stato dichiarato dal

Tribunale di Catanzaro vista l’impossibilità dichiarata dai Commissari Straordinari il 7 luglio dello stesso anno, di raggiungere un accordo transattivo con Alitalia finalizzato alla ripresa delle attività.

144 Società dichiarata insolvente in data 6 marzo 2008, ne è stato dichiarato il fallimento, dal Tribunale di Venezia, in

data 19 maggio 2011 dopo che le trattative di cessione dell’azienda stessa si erano rivelate infruttuose nonostan- te i disperativi tentativi messi in atto dal fondatore della stessa compagnia che per ben due volte era riuscito ad evitare il fallimento paventando la possibilità di imminenti cessioni.

DENOMINAZIONE GRUPPI