1.4. L’imposizione del gruppo societario: il regime della trasparenza, del
1.4.3. Il Modello della tax consolidation 61
1.4.3.3. Il consolidato fiscale in Italia 65
1.4.3.3.2. Il consolidato nazionale e le perdite 68
L’opzione per la tassazione di gruppo fa sorgere in capo alla controllante l’obbligo di provvedere alla determinazione del reddito complessivo della fiscal unit mediante «somma algebrica» dei redditi complessivi netti, anche in questo ordinamento, determinati dalle singole società. A tal fine, le perdite maturate dalle controllate vengono attribuite alla consolidante. Sennonché, in tale circostanza, si realizza un «distacco»177 delle perdite dal soggetto che le ha prodotte detta perdita e il soggetto in grado di realizzare la compensazione, e, eventualmente, il riporto in avanti della stessa178. Tale distacco viene accentuato dal fatto che nella tassazione del gruppo, il passaggio della perdita dalla controllata al consolidato tende ad assumere le caratteristiche di una vera e propria cessione179. A fronte dei vantaggi fiscali in termini
175 La nuova disciplina prevede che la controllante estera designi quale tra le società controllate (o le stabili organizzazioni) residenti assuma la veste di consolidante (con tutti i diritti, obblighi e oneri correlati), conservando comunque una responsabilità sussidiaria in caso di accertamenti che incidono sul reddito complessivo consolidato.
176 L’impossibilità di consolidare il reddito delle stabili organizzazioni di società europee è stata giudicata in contrasto con la libertà di stabilimento nella sentenza CGE, 6 settembre 2012, causa C- 18/11, Philips Electronics, decisione. Anche per le stabili organizzazioni è però prevista una condizione riguardante la forma giuridica, deve trattarsi di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
177 Si veda P. MINUTOLI, Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella
tassazione consolidata, cit., p. 832.
178 Di diverso avviso, sembrerebbe M. ANDRIOLA, Limiti al "ʺcommercio delle perdite"ʺ nel passaggio dall'ʹIrpeg all'ʹIres:
stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale, cit., p. 792 e ss. Con riferimento alle perdite sofferte in
vigenza del consolidato nazionale l’autore sostiene che il «collegamento genetico» tra le consolidate e le perdite da esse prodotte rimane inalterato.
179 L’assimilazione degli accordi di consolidato a contratti di cessione del diritto di utilizzo e di riporto delle perdite, deriva dall’autonomia contrattuale riservata alle parti ai fini della quantificazione del beneficio dovuto alla “cessione” delle perdite. Sul punto, P.I. CARDELLA, la disciplina delle perdite nelle operazioni straordinarie e nei
di risparmio d’imposta offerti al gruppo, viene infatti riconosciuto un corrispettivo a favore della controllata180.
Il distacco tra la perdita e il soggetto che realizza la stessa viene ulteriormente accentuato dal fatto che, laddove la tassazione opzionale dovesse venir meno, il ritorno della perdita non utilizzata in capo al soggetto che ha prodotto detta perdita, si pone solo come eventuale, prevedendosi come sistema ex lege, la permanenza della stessa nel consolidato anche successivamente alla fuoriuscita dalla tassazione consolidata del soggetto produttore della perdita.
A seguito dello schema di decreto, in caso di interruzione del consolidato cambiano le modalità di attribuzione delle perdite fiscali residue. In tale circostanza, potranno essere attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte181.
Qualora venisse meno il rapporto di controllo nei riguardi della controllata designata, il consolidato potrà proseguire previa indicazione da parte della controllante estera di una “nuova” designata, purché già parte del consolidato. La nuova controllata designata dovrà assumere le responsabilità proprie della consolidante, fermo restando la responsabilità solidale della precedente controllata designata per i periodi di imposta già oggetto di consolidamento.
Anche il modello italiano, dunque, permette il riporto a nuovo delle sole perdite maturate durante la fiscal unit, non di quelle maturate dalle singole società in precedenza. Queste ultime possono essere utilizzate solo dalle società a cui si riferiscono182.
La regola generale sulle perdite è quella secondo la quale i redditi di segno negativo emersi nei periodi d’imposta “coperti” dall’opzione sono immediatamente
delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, p. 525 e ss; P. MINUTOLI, Considerazioni sistematiche in tema di riporto
delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata, cit., p. 93.
180 Cfr. art. 118, comma 4 del Tuir, in base al quale detto corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluso.
181 Il provvedimento dovrà prevedere le modalità e i limiti per consentire l’inclusione nei consolidati già in corso, senza causarne interruzione, delle stabili organizzazioni e/o controllate di soggetti esteri del gruppo.
182 Cfr. art. 124, comma 4 del tuir che stabilisce che «le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 122
del Tuir,… permangono nella esclusiva disponibilità della società o dell’ente controllante»; la stessa norma prevede, nel
caso di accordo tra le parti, una restituzione delle perdite «alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate»
spendibili all’interno del gruppo, a beneficio di tutte le società che hanno concorso alla determinazione della base imponibile consolidata.
Occorre però sottolineare, come il gruppo non debba intendersi come un nuovo soggetto d’imposta. Il legislatore italiano ha infatti mantenuto ferma la soggettività tributaria delle società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato. La riferibilità fiscale del reddito continua infatti a rimanere in capo al soggetto che ha generato un reddito; è solo ai fini della quantificazione del debito d’imposta che esso si distacca da tale soggetto convogliando nel reddito complessivo.
Laddove la somma algebrica dei redditi distaccati dalle singole società conducesse alla rilevazione di una perdita, viene attribuito alla controllante il diritto di procedere al «riporto» della stessa, secondo le modalità previste dalla disciplina italiana, esaminata nei paragrafi precedenti183.