1.3. Limitazioni alla compensazione delle perdite 32
1.3.5. Le perdite delle controllate estere 49
Nel paragrafo precedente, si ha avuto modo di rilevare come il trattamento delle perdite delle stabili organizzazioni dipenda dalle regole di diritto interno, dello Stato della fonte, e dello Stato della residenza. Non trattandosi di un soggetto passivo d’imposta, bensì di un criterio di localizzazione dei redditi, la stabile organizzazione produce utili e perdite, destinati a refluire nel reddito della casa madre, senza dare luogo a compensazioni intrasoggettive. La ripartizione del potere impositivo tra i redditi (in linea teorica anche di quelli di segno negativo) della stabile organizzazione e quelli della casa madre è regolata dalle Convenzioni contro la doppia imposizione.
Il trattamento fiscale delle perdite della stabile organizzazione dipende pertanto dalla combinazione di regole nazionali e convenzionali.
una clausola sullo scambio di informazioni. La concessione del metodo dell’esenzione è possibile se almeno l'ʹ85 per cento del reddito della stabile organizzazione deriva da attività d'ʹimpresa svolta all'ʹestero, mentre, non è concesso laddove venga data dimostrazione che la stabile organizzazione svolge, nello Stato della fonte, le medesime attività precedentemente svolte da una controllata residente in Spagna. Se l'ʹesenzione non è concessa per mancanza dei requisiti necessari, lo sgravio dalla doppia imposizione si ottiene tramite il metodo del credito d'ʹimposta ordinario; cfr. LIS, art. 31.
Diversamente, le perdite delle controllate estere (cd. subisidiaries) godono di un trattamento fiscale più nitido, trattandosi di entità provviste di propria personalità giuridica e di soggettività tributaria. L’insediamento nei mercati esteri per il tramite di filiali determina un «gruppo multinazionale», quindi un soggetto economico unitario, cui sono ascrivibili le scelte imprenditoriali e gli indirizzi della gestione delle attività del gruppo, composto da società fiscalmente (e giuridicamente) distinte, quindi fiscalmente autonome rispetto alla società controllante118.
Le perdite delle filiali estere rilevano ai fini fiscali nello Stato in cui le stesse risiedono. Del resto, come visto nei precedenti paragrafi, dal riparto di competenze fiscali consegue l’applicazione delle sole norme tributarie dello Stato di residenza, tanto per quanto riguarda i redditi di segno positivo, quanto per quelli di segno negativo. Come già visto nei precedenti paragrafi, dalla regola del riparto di competenze consegue infatti un utilizzo territoriale delle perdite. Le perdite delle controllate non residenti, non solo vengono disciplinate, ma anche compensate nel territorio di appartenenza, salvo qualche rara eccezione prevista da singoli ordinamenti.
Nell’ordinamento tedesco, ad esempio, è prevista un’eccezione alla deduzione territoriale delle perdite119, possono infatti essere prese in considerazione le perdite (a breve termine) delle controllate estere, se realizzate da banche e istituti finanziari120 .
Anche in Francia, il principio della territorialità, subisce un’eccezione, laddove le perdite appartengano a piccole e medie imprese121, e, vengano reintegrate, una volta che all'ʹestero si realizzino profitti, o dopo cinque esercizi122 .
118 In tal senso, D. STEVANATO, L’Impresa Multinazionale, in L. Carpentieri, R. Lupi, D. Stevanato (a cura di), Il
diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2003, p. 254 ss.
119 Sec. 8 ter (3) KStG). 120 KStG art. 8b (7).
121 Il vantaggio di cassa connesso a tale trasferimento di perdite non deve superare euro 500.000 in un periodo di tre anni. Tali perdite sono deducibili a condizione che, almeno il 95 per cento delle azioni delle filiali siano (direttamente) di proprietà della società francese, oppure siano originate da filiali estere stabilite in uno Stato membro (o in uno Stato che abbia concluso un trattato contro le doppie imposizioni) contenente una clausola di assistenza amministrativa; dette perdite devono essere determinate con regole analoghe a quelle previste dalla disciplina francese.
Come visto nel paragrafo precedente, l’ordinamento inglese prevede un regime impositivo globale sui redditi delle società. A fronte di redditi di segno negativo, generati da filiali estere, la relativa compensazione da parte della controllante inglese è ammissibile in presenza di determinati requisiti: la controllata non residente deve avere esaurito le possibilità di far valere le perdite nel corso dell’esercizio fiscale durante il quale le perdite sono sorte, degli esercizi fiscali precedenti, e degli esercizi fiscali futuri 123 . Il trattamento fiscale delle perdite delle filiali è stato modificato, originariamente non potevano essere compensate dalla controllante, ma, poi, a seguito della nota sentenza Marks & Spencer124, di cui si tratterà ampiamente nel terzo capitolo, ne è stata ammessa la deducibilità
Tale disciplina non può essere applicata laddove i gruppi britannici optino per il regime dell’esenzione. Tale possibilità vale per tutte le imprese, ma viene limitata alle filiali situate in giurisdizioni con le quali Regno Unito ha stipulato convenzioni contro la doppia imposizione contenenti una clausola di non discriminazione. Per usufruire dell’esenzione, è necessaria la presentazione di un’apposita richiesta che, se accolta, riguarderà tutte le filiali estere (incluse quelle di futura costituzione).
Una volta optato per il regime di esenzione, così come i redditi, non rilevano le perdite ai fini dell'ʹimposizione nel Regno Unito. Tale scelta necessita di un’attenta valutazione preventiva, in quanto può essere revocata solo in alcuni casi.
Occorre rilevare che, anche nel territorio inglese, la compensazione delle perdite transfrontaliere è limitata ad alcune rare eccezioni.
123 L’articolo 118 del CTA 2010 esige che la società non residente abbia esaurito le possibilità di far valere le perdite nel corso dell’esercizio fiscale durante il quale le perdite sono sorte e degli esercizi fiscali precedenti, mentre l’articolo 119, paragrafi da 1 a 3, del CTA 2010 impone che non sussista alcuna possibilità di far valere perdite nel corso degli esercizi fiscali futuri.
124 CGE del 13 dicembre 2005, C-‐‑446/03. L’ICTA è stato modificato con una serie di disposizioni, introdotte con la legge finanziaria del 2006 (Finance Act 2006), entrata in vigore il 1° aprile 2006, al fine di consentire, in presenza di talune condizioni, lo sgravio di gruppo transfrontaliero. Successivamente, tali disposizioni sono state riprese in termini ampiamente identici dalla legge del 2010 relativa all’imposta sulle società (Corporation Tax Act 2010, in prosieguo, «CTA 2010»).
In generale, i singoli ordinamenti non ammettono la deduzione delle perdite delle sedi secondarie estere dal reddito della casa madre, salve le discipline di consolidamento mondiale dei redditi.
1.4. L’imposizione del gruppo societario: il regime della trasparenza, del