1.4. L’imposizione del gruppo societario: il regime della trasparenza, del
1.4.3. Il Modello della tax consolidation 61
1.4.3.3. Il consolidato fiscale in Italia 65
1.4.3.3.1. Il consolidato nazionale: requisiti di accesso 66
Sul piano soggettivo il consolidato nazionale richiede che l’opzione – come controllante – possa essere esercitata: i) dalle capogruppo aventi natura di società di capitali o ente commerciale residente in Italia, ii) ovvero dalle società non residenti, purché localizzate in Stati con cui l’Italia abbia stipulato una convenzione contro la
166 Per un approfondimento sul consolidato nazionale introdotto con il D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, cfr. A. SIMONI, La nuova imposta sulle società, a cura di E. Longobardi, I cento giorni e oltre: verso una rifondazione dei
rapporti tra fisco ed economia?, Atti convegno di Bari (15-‐‑17 gennaio 2002), Roma, 2002, p. 149 e ss., Id., Il riconoscimento fiscale dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti, in Boll.
Trib., 2003, p. 811 ss., D. STEVANATO, Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili problematici e
prospettive di attuazione, in Rass. Trib., 2002, p. 1191 e ss., R. LUPI, Prime osservazioni sulla proposta di consolidato
fiscale, in Giur. Imp. V, 2003, p. 493 ss., ID., Interrogativi in tema di consolidato nazionale, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003, p. 23 e ss.; M. BEGHIN, Le opportunità del consolidato nazionale nella
nuova imposta sulle società, in Corr. Trib., 2003, p. 2280 e ss.; V. FICARI, Prime osservazioni sul programma
imprenditoriale di gruppo e 'ʹ'ʹconsolidato fiscale'ʹ'ʹ nel disegno di legge delega per la riforma tributaria, in Boll. Trib., 2003,
p. 486 e ss.; ID., Gruppo d’imprese e consolidato fiscale all’indomani della riforma tributaria, in Rass. Trib., 2005, p. 1587
ss. A. Di PIETRO, La nuova disciplina Ires: la tassazione dei redditi dei non residenti ed i principi comunitari, in Riv. Dir. Trib., 5, 2004, p. 593 e ss., G. GAFFURI, Il consolidato domestico nella disciplina dell'ʹimposta riformata sulle società, in Tributi impresa, 2004, p. 1 ss.; M. MICCINESI, Alcune considerazioni in tema di consolidato nazionale, in Giur. Imp., 2004, p. 482 ss.; G. ZIZZO, Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Riv. Dir. Trib., 2004, p. 625 e ss., G. INGRAO, In tema di tassazione dei gruppi di imprese ex D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, istitutivo dell'ʹires, in Rass. Trib., 2004, p. 537 e ss., F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte speciale, Torino, 2005, p. 143 e ss., M. BASILAVECCHIA, La nuova 'ʹ'ʹimposta sul reddito delle società'ʹ'ʹ (Ires), a cura di F. Tesauro, Imposta sul reddito delle
società (Ires), Bologna, 2007, p. 3 e ss., M. BEGHIN, Il consolidato nazionale, cit., p. 558 e ss. 167 C. SCALINCI, Il tributo senza soggetto. Ordinamento e fattispecie, Padova, 2011, p. 304. 168 Così, A. FANTOZZI-‐‑F. PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, cit., p. 309.
doppia imposizione ed esercitino sul territorio dello Stato un’attività imprenditoriale per il tramite di una stabile organizzazione, nel cui patrimonio è compresa la partecipazione delle controllate169.
L’opzione come consolidata può solamente essere esercitata da società di capitali residenti in Italia. Per esercitare l'ʹopzione, si considera controllata quella società al cui capitale ed utile di bilancio partecipi, direttamente o indirettamente, la controllante per più del 50 per cento170. Riguardo a quest'ʹultimo calcolo, non si deve tener conto delle azioni prive del diritto di voto nell'ʹassemblea ordinaria e dell'ʹeffetto di demoltiplicazione171.
Va però segnalato come di recente lo schema di Decreto Legislativo sull’internazionalizzazione172, all’art. 6, abbia modificato le condizioni soggettive di accesso al regime di consolidato fiscale. Il Legislatore italiano ha infatti adeguato il suo ordinamento ai principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia cause riunite C-‐‑39/13, C-‐‑40/13 e C-‐‑41/13, del 12 giugno 2014173, modificando le condizioni di accesso al consolidato per le società non residenti, in qualità di controllanti. A tal riguardo, i) ha eliminato il vincolo dell’iscrizione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione; ii) ha consentito alle controllate italiane di controllanti europee senza stabile organizza italiana di consolidare le proprie basi imponibili174, previa indicazione
169 Il consolidato nazionale è disciplinato dagli artt. 117-‐‑129 del Tuir e dal D.M. del 9 giugno 2004. 170 Cfr. G. MARINO, La relazione di controllo nel diritto tributario, Milano, p. 232.
171 Inoltre, il modello del consolidato, non solo richiede requisiti relativi al rapporto di controllo, alla residenza, ma, richiede al contempo l’identità dell’oggetto sociale.
172 A.S. n. 161, trasmesso dal Governo al Senato il 29 aprile 2015, ora all’esame delle commissioni parlamentari, cfr. nota 111.
173 Per una compiuta disamina di tale sentenza, si veda Capitolo 4, par. 4.6.
174 Lo schema di Decreto richiede però che i soggetti residenti in uno Stato membro abbiano una forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73, comma 1, lett. a) e b) Tuir. Si deve quindi trattare di entità aventi una forma giuridica corrispondente alle società di capitali italiane o agli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. L’analogia dovrebbe presuntivamente sussistere qualora il soggetto non residente rivesta una delle forme giuridiche contemplate dall’Allegato 1, Parte A della Direttiva Fusioni e della Direttiva Madre-‐‑Figlia. In linea con quanto affermato in passato dall’Agenzia delle entrate, cfr. risoluzione n. 123/E del 12 agosto 2005 (implicitamente confermata dalla successiva risoluzione n. 409/E del 30 ottobre 2008). Qualora il soggetto controllante non residente rivesta una forma giuridica diversa da quelle previste dalle Direttive, sarà, invece, necessario effettuare un giudizio di equipollenza tra la forma giuridica prevista dall’ordinamento straniero e le forme giuridiche contemplate dall’ordinamento italiano. In tal senso, R. MICHELUTTI-‐‑C. SILVANI, Il consolidato nazionale: l’Europa è un orizzonte obbligato?, in Corr. Trib., 23, 2015, p. 1765 ss.
da parte del soggetto non residente di una controllata italiana facente le funzioni della consolidante quanto ai relativi adempimenti175; iii) ha previsto che nel perimetro consolidamento possano rientrare, insieme alle controllate italiane, anche le stabili organizzazioni italiane di società europee controllate dal medesimo soggetto176, fermo restando che la casa madre deve risiedere in uno Stato cd. «collaborativo». Con l’aggiunta delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la disciplina italiana si è dunque avvicinata a quella prevista da Spagna, Francia e Germania.