1.4. L’imposizione del gruppo societario: il regime della trasparenza, del
1.4.3. Il Modello della tax consolidation 61
1.4.3.1. Régime du bénéfice integré e le perdite 61
L’imposizione di gruppo, ovverosia il regime dell'ʹintegrazione fiscale, è applicabile nei confronti delle società residenti che siano partecipate, direttamente o
indirettamente157, per almeno il 95 per cento dalla controllante che, a sua volta, deve essere una società residente che non sia controllata per il 95 per cento da un'ʹaltra società residente158. Il regime del consolidato trova applicazione anche nei confronti delle stabili organizzazioni di società estere localizzate in Francia e soggette all'ʹimposta sulle società francese, a condizione che la società estera sia partecipata per almeno il 95 per cento da una controllante francese. Specularmente, il consolidato è applicabile altresì nei confronti delle società francesi controllate per il 95 per cento da una società estera qualora le partecipazioni della controllata francese siano riferibili ad una stabile organizzazione in Francia della società estera stessa.
Dal 2009, la stessa normativa è applicabile alle controllate indirette residenti che siano detenute tramite una controllata residente in un altro Stato membro159 .
L’ordinamento francese non prevede, tuttavia, la possibilità di includere le filiali situate all'ʹestero nel regime consolidato, non è quindi consentito il consolidamento di gruppo transfrontaliero160.
157 Vale a dire, ove almeno il 95 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto della controllata è detenuto, direttamente o indirettamente, dalla società capogruppo. I membri del gruppo devono avere tutti lo stesso esercizio finanziario e devono essere tra loro collegati ininterrottamente nel corso di ciascun esercizio.
158 Nel calcolo di un collegamento indiretto, le controllate al 95% sono considerate al possedute al 100 per cento. Sul punto cfr. J. RICHARD, Comparison Between UK and French Taxation of Groups of Companies, in Intertax, 2003, 31, 1, p. 24 ess.; J.A. BORRAT – A. BASSIEÈRE, France, in Cahiers de droit fiscal international, Group Taxation, cit., p.
275 e ss.
159 Direttiva 4 H-‐‑2-‐‑05 del 19 luglio 2005. Precedentemente, il collegamento indiretto poteva essere soddisfatto solo attraverso società assoggettate all'ʹimposta sul reddito delle società. La cd. "ʺcatena indiretta"ʺ è stata dichiarata ammissibile a seguito di una questione sottoposta ai giudici comunitari che verteva su di un profilo specifico della disciplina francese, in particolare, sulla individuazione delle società controllanti con le quali una società francese poteva esercitare l'ʹopzione ai fini del consolidamento dei rispettivi redditi, cfr. CGE del 27 novembre 2008, causa C-‐‑418/17, Papillon (cfr. Capitolo 4, paragrafo 4.5. e ss.) Sennonché, dal 31 dicembre 2009 la disciplina è stata modificata (mediante la legge n. 2009-‐‑1674) consentendo ad una sub-‐‑sussidiaria francese, detenuta tramite una controllata estera, di entrare a fare far parte del regime consolidato. Inoltre, i contribuenti francesi possono richiedere il rimborso dell'ʹimposta societaria pagata in eccedenza a causa dell'ʹapplicazione del vecchio regime per gli anni finanziari tra il 1° settembre 2004 ed il 30 dicembre 2009.
160 Fino al 5 settembre 2011, esisteva una modalità di consolidamento mondiale (bénéfice mondial) in base alla
quale, una volta ricevuta l'ʹapprovazione del Ministero del Bilancio, la società francese, o un'ʹaltra entità soggetta all'ʹimposta sui redditi societari, poteva consolidare tutte le «operazioni dirette"ʺ che le «operazioni indirette» sia interne che estere con il proprio reddito ai fini dell'ʹimposta sui redditi societari (cfr. Ann. II, artt. 113-‐‑123 CGI). Il Ministero del Bilancio poteva autorizzare il consolidamento delle controllate in cui la partecipazione della società francese era inferiore al 50per cento nel caso in cui: non fosse consentita una partecipazione superiore al 50 per cento in base alla normativa dello Stato in cui è collocata la controllante; vi fosse uno specifico accordo tra la Francia e lo Stato della controllata in tale direzione; la natura delle attività esercitate dalle controllate richiedesse una partecipazione inferiore a tale soglia. Anche tale regime prevedeva che i profitti e le perdite di
Le società appartenenti al gruppo, rimangono giuridicamente indipendenti, non solo, ciò vale anche per quanto riguarda la disciplina fiscale, ciascuna società aderente al consolidato domestico calcola autonomamente i propri redditi secondo le regole dettate per l'ʹimposta sulle società, per poi imputare i propri redditi alla capogruppo, la quale si limita a sommarli algebricamente per ottenere il reddito aggregato.
L’ordinamento francese non riconosce al gruppo di società autonoma unità economica, giuridica161, ma consente al gruppo di essere trattato come un'ʹunità ai fini dell'ʹimposta sui redditi societari.
L'ʹunità fiscale fa sì che la società madre diventi l'ʹunico ente responsabile per l'ʹimposta, derivante dalla somma di profitti e perdite delle società appartenenti al gruppo, ma, al contempo, ciascun membro del gruppo continua a calcolare i propri redditi imponibili separatamente.
Gli utili e le perdite delle stabili organizzazioni estere devono essere determinati secondo le norme fiscali francesi, altrimenti, non possono essere compensati dai redditi francesi.
Il legislatore francese ha previsto una serie di norme di coordinamento per impedire che la perdita di una controllata venga compensata due volte. La perdita di una società controllata, utilizzata dalla controllante per ridurre il proprio risultato imponibile, non può essere riutilizzata dalla controllata per ridurre il proprio reddito nei periodi di imposta successivi. Con la medesima ratio, il legislatore ha previsto che le perdite maturate negli anni precedenti a quelli di consolidamento possono essere utilizzate esclusivamente per abbattere i redditi prodotti negli anni successivi dalla stessa società che ha prodotto le perdite stesse.
Qualora una società controllata decida di uscire dal regime di consolidamento, le rettifiche effettuate in precedenza a livello di conto economico consolidato, devono
ciascuna sede secondaria, controllata fossero ricalcolate in base alle norme fiscali francesi. Sicché i profitti e le perdite del gruppo venivano compensate le une con le altre, determinando il reddito (o la perdita) imponibile del gruppo aggregato.
161 A. LOVISOLO, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, cit., p. 75; C. DEGLI ABBATI, La tassazione del reddito delle
essere adeguate all’interruzione del rapporto. Verranno quindi rideterminati i redditi della società che potrebbero dare luogo ad una tassazione supplementare in capo alla società uscente dal gruppo.
Le perdite conseguite durante il periodo di appartenenza all'ʹunità fiscale vengono trasferite al gruppo, quindi, non possono essere riportate in avanti a livello della società uscente. Per quanto riguarda la questione della compensazione delle perdite cedute al gruppo dall'ʹimpresa in uscita, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il compenso versato dalla società madre costituisce reddito imponibile per la società controllata, di conseguenza, non costituisce spesa deducibile per la società madre162.