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Il contraddittorio “oggettivo”

Il contraddittorio in senso oggettivo è individuato dal primo periodo del comma 4 dell'art. 111 Cost., il quale recita «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

Nella sua semplicità è una formula breve ma potente: essa consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza, come garanzia oggettiva, come condizione di regolarità del processo49. E' ciò che la

48 Tale distinzione tra profilo oggettivo e soggettivo è stata recepita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 440 del 2000.

49 Sul contraddittorio come garanzia “oggettiva”, v. P. FERRUA, Il processo penale

dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione, cit., p. 54 s.; ID. La regola d'oro del processo accusatorio: l'irrilevanza probatoria delle contestazioni, in AA.

VV., Il giusto processo. Tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R.E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, p. 5 s.; M. BARGIS, Studi di diritto

processuale penale, Torino, 2002, p. 124 s.; G. GIOSTRA, voce “Contraddittorio (principio del): II) Diritto processuale penale”, in Enc. giur. Treccani, VIII,

Roma, 2001, p. 5 s.; E. MARZADURI, Commento all'art. 1, l. cost. 23 novembre

1999, n. 2, cit., p. 790 s. Ma v. anche, con una diversa esegesi del rapporto tra

prima e seconda parte dell'art. 111, comma 4, Cost., C. CONTI, L'imputato nel

procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità, Padova, 2003, p.

112 s.; ID., Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti

dichiarazioni, in Dir. pen. proc., 2001, p. 592 s.; P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1388 s.

dottrina definisce con la locuzione “contraddittorio per la prova”: lo strumento che consente la migliore approssimazione alla realtà, il metodo epistemologico oggi più accreditato per conseguire l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Proprio per questo, si è notato come «forse sarebbe stato meglio parlare di metodo anziché di principio, proprio per sottolineare la forza epistemica del contraddittorio, la sua natura di strumento utile alla ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni criterio»50.

La proposizione di esordio è chiara nel suo significato. Essa implica che, all'interno del processo penale, sia possibile accordare valore probatorio solo a ciò che si forma nel contraddittorio, mediante il contributo dialettico delle parti. Se ne deduce, a contrario, che ciò che si è formato in assenza di dialetticità non può valere come prova ai fini della decisione.

Di qui, un duplice onere in capo al Legislatore: da un lato, la predisposizione delle tecniche necessarie alla formazione delle prove nel contraddittorio; dall'altro, l'obbligo negativo consistente nell'esclusione dal quadro decisorio di prove formatesi diversamente.

Si può dunque concludere che la prima parte del comma 4 contiene una regola di esclusione probatoria, in virtù della quale nessuna dichiarazione unilateralmente raccolta nelle indagini preliminari o nell'investigazione difensiva può essere utilizzata come prova nella decisione sulla colpevolezza dell'imputato, fatte salve le eccezioni contemplate dal successivo comma 551.

Sui rapporti tra contraddittorio e diritto di difesa v. G. UBERTIS, Giusto processo

e contraddittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, p. 2098 s.

50 P. FERRUA, Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio. Troppi dettagli nel

“111”, in Dir. giust., n. 1, 2000, p. 79.

51 Le medesime conclusioni sono state affermate dalla Corte costituzionale. Rileva l'ordinanza n. 293 del 2002: «la prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio (sentenza n. 32 del 2002), esprime una generale regola di esclusione probatoria (ordinanza n. 36 del 2002), in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei

La regola d'oro del contraddittorio produce importanti ripercussioni in materia di contestazioni al testimone, nel corso dell'esame dibattimentale, di precedenti dichiarazioni difformi: queste ultime, in quanto raccolte fuori dal contraddittorio, sono prive di valore probatorio ed il loro utilizzo da parte del giudice è consentito soltanto al fine di valutare la credibilità del teste durante l’esame in dibattimento, restando così preclusa la possibilità di motivare la sentenza in base alle dichiarazioni contestate52.

Il precetto costituzionale reca in sé impliciti due limiti, che occorre prendere in considerazione.

Il primo consiste nel fatto che la regola del contraddittorio nella formazione della prova riguarda unicamente il tema principale del processo, ovvero la colpevolezza: pertanto, sui temi incidentali53 è

possibile utilizzare ogni atto valido, a prescindere dalla sede e dal metodo della sua assunzione.

Il secondo limite è rappresentato dal fatto che la regola di cui al primo periodo del comma 4 vale soltanto per le prove suscettibili di essere formate in contraddittorio, quindi solo per le prove costituite

casi, eccezionali, contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, di provata condotta illecita». Nello stesso senso, v. la sentenza n. 32 del 2002 e l'ordinanza n. 36 del 2002.

52 La rigida regola di esclusione probatoria comporta la insostenibilità della teoria della prova complessa. In virtù di tale teoria, dovrebbe considerarsi resa in contraddittorio non solo la dichiarazione rilasciata nel corso dell'esame incrociato, ma anche quella precedente dichiarazione resa durante le indagini che sia stata contestata in dibattimento a colui che nell'esame incrociato abbia reso una differente versione dei fatti: a tale conclusione si perviene affermando che, attraverso la contestazione, si sottopone al contraddittorio anche la precedente dichiarazione difforme; in tal modo, questa diventerebbe parte integrante di una “prova complessa” formata nel contraddittorio dibattimentale, della quale si potrebbe legittimamente servire il giudice per la decisione, valutando congiuntamente le dichiarazioni contestate e quelle rese nel giudizio. Per la critica a tale teoria v. P. FERRUA, Il “giusto processo”, cit., p. 140: l'Autore afferma che la dichiarazione utilizzata per le contestazioni è un mezzo che “serve” al contraddittorio, in quanto costringe l'esaminato a rendere conto del mutamento nella versione dei fatti, ma non è “formata” in contraddittorio, né lo diventa se contestata al testimone.

53 Si fa riferimento, ad esempio, all'applicazione delle misure cautelari, al rinvio a giudizio, alla condotta illecita ex art. 500 c.p.p. ecc.

nella sede processuale e non anche per le prove precostituite (si pensi, a titolo di esempio, ai documenti, relativamente ai quali il contraddittorio può svolgersi solo “sulla” prova).

Il principale utilizzo del principio del contraddittorio si realizza in materia di prova dichiarativa, per l'assunzione della quale lo strumento tecnico previsto è la cross examination. Ne deriva, per conseguenza, la regola generale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte unilateralmente nella fase antecedente al dibattimento, fatte salve le relative eccezioni54.