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La contrattazione collettiva nazionale nel settore chimico e affini

Parte II. Il settore chimico

1.1 La contrattazione collettiva nazionale nel settore chimico e affini

lavoro e i registri informativi. 1.5 Le tutele per i lavoratori malati.

1.1 La contrattazione collettiva nazionale nel settore chimico e affini

Come per il settore metalmeccanico anche per i settori chimici abbiamo individuato cinque contratti collettivi nazionali.

1) Il contratto dell’industria chimico-farmaceutica234, sottoscritto tra le associazioni confindustriali Federchimica e Farmindustria, per la parte datoriale, e la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec per i lavoratori. Il CCNL si applica ai lavoratori e alle aziende industriali dei settori della chimica, della farmaceutica, delle fibre chimiche, della detergenza, delle cere e lumini, abrasivi, gpl, gas tecnici; a quelli della coibentazione per impianti petrolchimici, raffinerie, centrali elettriche e altri ancora.

Il Contratto, con il rinnovo avvenuto il 19 Luglio 2018235, è stato il primo a seguire le linee di indirizzo del Patto della Fabbrica del 9 Marzo 2018 firmato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

2) Il contratto dell’industria della gomma e della plastica236 che vede come contraenti la Federazione Gomma Plastica, legata a Confindustria, e l’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (Airp) insieme ai tre principali sindacati del settore chimico.

Esso si applica ai lavoratori delle industrie della gomma e dei cavi elettrici e di quelle trasformatrici di materie plastiche ed affini; il contratto, attualmente in fase di rinnovo237, è stato stipulato l’8 Gennaio 2014 e poi prorogato con gli accordi del 10 Dicembre 2015 e del 2 Maggio 2018 fino al 30 Giugno 2019; regola il rapporto di lavoro di circa 120.000 lavoratori.

234 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL”

235 Il CCNL sarà in vigore fino al 30 Giugno 2022 e riguarda oltre 170.000 lavoratori: 109.400 nel settore chimica e 62.300 nel settore farmaceutico, v. http://www.uiltec.it/2013-02-26-10-27-59/petrolio-chimica-farmaceutica/chimico-farmaceutico

236 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche”

237 v. http://www.filctemcgil.it/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=43&id=8027

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3) Il contratto collettivo dell’industria vetraria238 siglato il primo Marzo del 2017 tra Assovetro, Filctem, Femca e Uiltec. Il campo di applicazione previsto dal testo contrattuale è quello delle aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio;

decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato. A tutte le aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici239. 4) Il contratto energia-petrolio240, applicato ai 35.000 lavoratori241 delle aziende attive nella esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione nonché approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate242. Il testo contrattuale è stato rinnovato il 19 Settembre 2019 dalle federazioni sindacali della chimica e da Confindustria Energia e sarà in vigore sino al termine del 2021.

5) Il contratto collettivo della piccola e media industria chimica243, sottoscritto l’8 Marzo 2019 da Unionchimica-Confapi con Filctem, Femca, Uiltec. Il CCNL ha la caratteristica di essere plurisettoriale, infatti esso si applica nelle aziende della chimica e della farmaceutica, detergenza, coibenti, concia, gomma e plastica, ceramica, vetro e abrasivi244.

238 “Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display”

239 Cfr. “articolo unico” del CCNL

240 “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti all'Industria dell'Energia e del Petrolio”

241 Cfr. https://www.confindustriaenergia.org/comunicato-stampa-rinnovo-CCNL-energia-e-petrolio-2019-2021/

242 Cfr. “articolo unico” del CCNL

243 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro”

244 Cfr. “articolo unico” del CCNL

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Come si può notare in questo caso si prendono in considerazione quattro campi produttivi differenti, con riferimento ad altrettanti contratti nazionali rappresentativi della grande industria (più uno afferente la piccola e media industria), venendo meno, rispetto alla parte precedente, il raffronto con la dimensione cooperativa e artigiana.

1.2 Gli organismi di partecipazione e confronto

Nei settori della chimica che abbiamo preso in esame, storicamente più esposti di altri ad agenti chimici e fisici e rischi lavorativi, si è realizzato e consolidato un robusto modello di relazioni industriali che ha sempre riservato grande attenzione ai temi della salute e della sicurezza. In tutti i CCNL il primo livello di confronto è rappresentato dall’Osservatorio Nazionale, seguito dalla sua proiezione in ambito aziendale (e talvolta territoriale).

Nel Contratto della chimica-farmaceutica è presente per l’appunto l’Osservatorio Nazionale245, definito «quale ambito di conoscenza, analisi e studio, a supporto dell’attività negoziale, per assicurare coerenza tra i risultati dell’attività di approfondimento svolta nell’ambito dell’Osservatorio e le impostazioni adottate ai tavoli negoziali». L’O.N. è composto di quattro tavoli tematici, di cui uno dedicato specificamente ai temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente; le stesse tematiche potranno essere oggetto anche dell’attività di analoghi Osservatori istituiti dalle Parti all’interno delle aziende, in sede di contrattazione aziendale. L’art.47 delega alla contrattazione aziendale il compito di costituire e definire gli ambiti di attività degli Osservatori Aziendali oltreché realizzare Accordi per la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti. Tali Osservatori in ogni caso devono essere costituiti nelle imprese che impiegano oltre cinquanta lavoratori e nei Gruppi Industriali in cui sono presenti le RSU. Una articolazione degli Osservatori che ha

«l’obiettivo di favorire l’integrazione e il coordinamento tra i diversi livelli e valorizzare la partecipazione delle rispettive strutture territoriali e aziendali, anche

245 Cfr. art. 46

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attraverso gli opportuni collegamenti con le strutture territoriali sindacali ed imprenditoriali».

Anche il Contratto del settore gomma-plastica prevede, nel suo titolo I, dedicato alle Relazioni Industriali, la costituzione di un Osservatorio Nazionale formato dai componenti delle parti firmatarie e che dovrà essere luogo di discussione congiunta per quelle «tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo, che di fattori di criticità»246. All’interno di tale Osservatorio sono istituiti quattro tavoli: lavoro; formazione;

responsabilità sociale e relazioni industriali partecipative; prevenzione, sicurezza sul lavoro e ambiente. Quest’ultimo, che qui più ci interessa, fonda le sue basi nella ricerca del «miglioramento continuo dei livelli di prevenzione e di sicurezza a favore dei lavoratori che operano nelle aziende del settore»247; a differenza dei Contratti visti sinora, il CCNL gomma-plastica non si limita a richiamare in maniera generica il tema della salute e sicurezza e individua in maniera più puntuale quali dovranno essere le questioni oggetto di esame congiunto. Tra queste rientrano: la verifica dei contenuti delle norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sicurezza per valutare le conseguenze sul settore e l’eventuale necessità di adeguare le norme del CCNL; l’analisi delle politiche ambientali e del loro impatto sul settore; l’eventuale necessità di intervenire sulle istituzioni in relazione a modifiche legislative e regolamentari per promuovere presso le autorità competenti iniziative per superare vincoli amministrativi «non giustificati» e favorire lo sviluppo sostenibile;

individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti da specifiche normative; la possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore; le problematiche eventualmente poste dall’applicazione dei valori e delle procedure previste per gli agenti chimici e fisici di cui al Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008; l’ evoluzione delle tabelle emanate dall’

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (d’ora in poi, ACGIH) e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio

246 Cfr. art. 1, c. 2, tit. I

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chimici, fisici e biologici. Se le problematiche appena passate in rassegna dovessero presentare significativi riflessi in specifiche aree locali «le parti nazionali ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali»248. Sarà compito dell’Osservatorio approfondire ed esaminare anche le problematiche legate, da un lato, all’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto dei risultati più recenti di studi promossi «da Istituti previsti dalla legge, dalle Regioni, e da enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza» quali ad esempio l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, il Comitato scientifico centrale per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti dell’UE, le Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, il National Cancer Institute, l’EPA, il NIOSH e l’OSHA; dall’altro, ai rischi relativi all’apparato muscolo-scheletrico, all’applicazione dei criteri di ergonomia nella prevenzione dei rischi, all’utilizzo dei videoterminali, alle modalità di definizione e di valutazione degli incidenti mancati.

L’Osservatorio Nazionale inoltre prevede l’attivazione di iniziative «volte a migliorare la prevenzione e a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» come la raccolta e l’ analisi di normative, buone prassi, informazioni e

«conoscenze specifiche sulla gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro»249. Sulla base del materiale raccolto e della conoscenze così acquisite, le Parti si pongono l’obbiettivo di elaborare linee-guida su alcuni importanti aspetti, quali ad esempio: la formazione di base e l’ aggiornamento dei RLSSA, con particolare attenzione alle specificità settoriali; la formazione dei lavoratori per i quali la legge prevede una quota di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro; la valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi di tutti i lavoratori che operano in azienda con contratti di lavoro subordinato. Infine, in sede di Osservatorio è prevista la costituzione di una anagrafe nazionale dei RLSSA.

Un Osservatorio Nazionale, con una sezione appositamente dedicata all’ambiente e alla sicurezza «nei loro risvolti sia interni che esterni ai luoghi di lavoro», è presente

247 Cfr. art. 1, lett. B), Tit. I

248 Ibidem

249 Ibidem

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anche nel CCNL del vetro. Le parti hanno individuato una serie di temi oggetto di analisi che dovranno essere affrontati «con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale»250; tra questi, assumono particolare rilievo: l’evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo; le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali; l’evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria, ed in mancanza della normativa ACGIH; le problematiche eventualmente poste dal decreto legislativo n. 81/2008 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un’azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell’industria vetraria; le problematiche concernenti l’uso di videoterminali; il grado di applicazione dell’ «accordo europeo multisettoriale sulla protezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono», sottoscritto il 25 aprile 2006 dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori estrattivi ed utilizzatori della silice e le organizzazioni sindacali, in attuazione degli artt. 138 e 139 del Trattato di Amsterdam (modificativo del Trattato sull’Unione europea). Le parti favoriranno la partecipazione alla raccolta volontaria dei dati, a livello di sito, ed il loro consolidamento attraverso il sistema di “report on line” curato dal Consiglio NEPSI; con cadenza biennale, le parti esamineranno i dati aggregati di settore che saranno diffusi dal Consiglio NEPSI ed adotteranno le iniziative ritenute utili251. L’ultimo rinnovo ha previsto l’obbligo di costituire un Osservatorio aziendale per le imprese sopra i cento dipendenti e per i gruppi industriali.

L’accordo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio, l’ultimo in ordine di tempo, mantiene in piedi l’Osservatorio Paritetico Nazionale, composto da sei rappresentanti

250 Cfr. art. 1, par. 1.1, capitolo I

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di Confindustria Energia e sei delle organizzazioni sindacali firmatarie, il quale si riunisce con periodicità annuale o su richiesta delle Parti252. I temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente sono confermati come oggetto di analisi del tavolo; temi previsti anche nell’Osservatorio Paritetico Aziendale, il quale deve essere costituito

«nei Comparti e nelle Grandi unità produttive attraverso il confronto tra le Direzioni aziendali e le R.S.U., assistite dai Sindacati territoriali»253. La composizione dell’Osservatorio Aziendale sarà decisa dalle Parti in tale sede e, precisa il testo contrattuale, enfatizzandone l’oggetto, esso dovrà prestare «attenzione alle tematiche complessive della sicurezza sia per quanto riguarda le attività gestite direttamente che quelle affidate in appalto e subappalto». La parte I, sezione A (relazioni industriali) del Contratto, demanda esplicitamente alla contrattazione aziendale la possibilità di negoziare quanto previsto dalla Parte I, Sezione C, titolata “Salute-Sicurezza-Ambiente”. Quest’ultima Sezione, riconoscendo, anche sulla base della normativa vigente, il settore tra le industrie «a rischio di incidente rilevante» si pone l’obbiettivo di un continuo potenziamento di soluzioni tecniche e organizzative in materia di salute, sicurezza e ambiente e non manca di innovare il sistema relazionale SSA, il quale, fermo restando il ruolo degli Osservatori, si articola a livello nazionale nell’Organismo paritetico nazionale HSE e, a livello aziendale, nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni aziendali, RSPP, RLSA e RSU. Se in precedenza, nell’ambito dell’Osservatorio Paritetico Nazionale era attiva la

“Commissione Nazionale Paritetica HSE”, ora quest’ultima è stata trasformata nell’

“Organismo Paritetico Nazionale Energia e Petrolio”, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla seconda parte dell’Accordo Interconfederale del 12 Dicembre 2018, attuativo del Patto per la Fabbrica. L’ Organismo Paritetico Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti che saranno indicati da Confindustria Energia e da Filctem, Femca, Uiltec «attraverso uno scambio di lettere» e sarà la sede in cui svolgere le attività previste dall’articolo 51 del TU (v.

251 Cfr. l’Accordo all’indirizzo https://www.nepsi.eu/it/laccordo

252 Cfr. art. 1, lett. b), parte I, sez. A

253 Ivi., ultimo comma

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supra, 2.2.3). Più in particolare le Parti individuano tra i compiti da svolgere:

l’organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere le migliori pratiche attinenti le problematiche del settore, per diffondere e valorizzare la prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende; la raccolta e la elaborazione di buone prassi ai fini prevenzionistici; la programmazione delle attività formative congiunte RLSA/RSPP; la promozione e lo sviluppo dei rapporti con Istituti, Enti pubblici, Organi di vigilanza e Università, in particolare per i temi ambientali;

l’istituzione dell’anagrafe dei RLSA e la predisposizione del libretto formativo per gli stessi. Il CCNL richiama l’importanza delle “Linee di indirizzo SGI-AE 2013”254, elaborate dalla ex Commissione HSE, le quali rappresentano ancora le linee-guida per le aziende del settore. Esse presentano dei modelli applicativi per un Sistema di Gestione Integrato SSA nelle aziende del settore energetico-petrolifere; l’adesione delle aziende è a carattere volontario e consiste appunto nell’implementazione di un SGI conforme alle stesse linee d’indirizzo in oggetto ed è da considerarsi «in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari, e anche ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi Inail, un intervento rilevante nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, da cui consegue la possibilità per l’azienda di richiedere all’Inail la riduzione del tasso medio di tariffa nei modi e nella misura previste»255. Inoltre in data 9 Gennaio 2019 è stato rinnovato il protocollo tra l’Inail e le organizzazioni firmatarie del CCNL; si tratta di un Protocollo triennale finalizzato al supporto informativo alle aziende associate con Confindustria Energia, per la transizione dalla norma B518001:2007 alla nuova UNI ISO: 45001:2018 e all’aggiornamento delle summenzionate linee di indirizzo SGI-AE, in relazione all’evoluzione della normativa; alla promozione delle modalità gestionali innovative della SSL con visite presso le aziende aderenti a Confindustria Energia e che applicano il CCNL; alla progettazione di programmi formativi destinati ai RSPP e ai

254 Cfr. Modelli applicativi per un Sistema di Gestione integrato salute e sicurezza ambiente nelle aziende del settore energia, v. https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_105604.pdf

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RLSA, da attivarsi in compartecipazione; all’informazione/formazione in occasione delle Conferenze territoriali/nazionali sui temi HSE256.

Infine, per quanto riguarda le Pmi Unionchimica abbiamo anche qui un Osservatorio Nazionale, in questo caso definito Plurisettoriale (con riferimento ai diversi settori cui si applica il contratto), a sua volta articolato in Comitati Paritetici Nazionali che si occuperanno, tra gli altri temi, delle problematiche inerenti la sicurezza e l’igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali; dell’invecchiamento attivo, e dell’integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza e della formazione.

Nell’Osservatorio confluiranno i dati in possesso delle Parti per poter procedere a verifiche relativamente all’elaborazione di linee-guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing e stalking e al monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro. Tra i Comitati Paritetici, istituiti nell’ambito dell’O.N., l’art.47 regola il “Comitato Paritetico Ambiente e Sicurezza”, formato da

«delegazioni delle parti stipulanti». Al CPAS sono attribuite diverse attività, tra queste, l’esame delle proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d’interesse per il settore plastica-gomma che venissero avanzate in Italia o nell’ambito dell’UE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti;

l’esame delle problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie, individuando iniziative a carattere applicativo; la promozione dell’adozione di sistemi di gestione ambientale che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS e predisporre iniziative comuni nei confronti delle Autorità competenti per il reperimento delle necessarie risorse economiche a sostegno; l’elaborazione di proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge; orientare imprese, RLSSA e lavoratori verso

255 Cfr. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/sgsl/modelli-applicativi/linee-di-indirizzo-sgi-ae.html

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un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro;

la predisposizione ed aggiornamento di linee guida e moduli formativi e di aggiornamento periodico per la formazione dei RLSSA e dei lavoratori; l’esame delle problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza. Si prevede che se dovessero presentarsi riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali ai fini dell’assunzione, da parte di queste ultime, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali. Un sistema di scambio informativo, almeno annuale, è previsto anche a livello regionale o territoriale e a livello aziendale, in particolare nelle realtà con almeno 35 dipendenti, le direzioni aziendali dovranno informare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i sindacati territoriali e le RSU in relazione agli interventi effettuati su ambiente e sicurezza.

1.3 RLS e formazione

In tutti i contratti collettivi nazionali presi in esame, la figura del RLS in azienda è stata sostituita dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA o RLSA nel CCNL energia-petrolio), una figura che subentra in tutto e per tutto al RLS ma alla quale la contrattazione ha voluto estendere attribuzioni in materia di tutela ambientale; si pensi alle questioni di bonifica dei siti, al risparmio energetico, ai sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle autorità competenti, all’integrazione tra i sistemi di monitoraggio e di certificazione e in generale alla valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (product stewardship). Tutti aspetti ai quali dunque si estendono i diritti di informazione e formazione dei Rappresentanti.

256 Cfr. il testo del protocollo https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-prac-prot-int-inail-confind-energia.pdf

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Il numero minimo dei RLSSA presenti in azienda varia a seconda del Contratto, dando vita a diverse combinazioni dovute alla dimensioni aziendale che riassumiamo di seguito in tabella:

Contratto Numero RLSSA Dimensione Azienda

Contratto Numero RLSSA Dimensione Azienda