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Parte I. Il settore metalmeccanico

1.5 Le tutele per i lavoratori malati

La tutela dei lavoratori malati risulta sostanzialmente omogenea in tutti i Contratti della metalmeccanica. Nel caso di malattia professionale il diritto alla conservazione del posto spetta per tutto il periodo in cui si riceve l’indennità per inabilità temporanea dall’Inail230 e si prevede che in caso di postumi invalidanti che non permettono al lavoratore malato professionale di assolvere il precedente lavoro, egli dovrà essere possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il periodo di comporto in caso di malattia non professionale è invece di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, di 9 mesi per anzianità di servizio dai 3 ai 6 anni, di 12 mesi per anzianità oltre i 6 anni231; da queste tempistiche si discosta il CCNL del settore artigiano che prevede un periodo di comporto pari a 9 mesi per gli operai, senza alcun riferimento all’anzianità operaia di servizio, e pari a 6 mesi per gli impiegati con un’anzianità lavorativa fino a 5 anni e pari a 8 mesi per un’ anzianità oltre i 5 anni, garantendo poi, per tutti i lavoratori che

229 Cfr. art. 14, ultimo comma, sez. prima

230 I testi contrattuali ricorrono alla seguente formula: «per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge»; dunque fino alla guarigione clinica, infatti l’indennità per inabilità temporanea assoluta «è una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione» che «viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica», v.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta.html. Nei Contratti si prevede che «qualora la prosecuzione

dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto […] non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso».

231 Nel CCNL Federmeccanica i periodi di assenza sono riportati come numero di giorni di calendario, rispettivamente: 183 giorni, 274 giorni e 365 giorni.

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avessero subito più malattie, il diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Nei CCNL diversi da quest’ultimo oltre al periodo summenzionato, definito

“comporto breve”, è previsto, per i casi di malattie più gravi, un “periodo di comporto lungo” e, i periodi di conservazione del posto di lavoro e le causali di prolungamento232, devono essere riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni ultimo episodio morboso. Il comporto lungo consiste in un ulteriore periodo, pari alla metà dei mesi previsti per il comporto breve: dunque per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti si avranno 9 mesi (6+3); per anzianità dai 3 ai 6 anni, 13,5 mesi; per anzianità oltre i 6 anni, 18 mesi.

Terminato il periodo di comporto al lavoratore si prospettano tre strade: tornare al lavoro con le stesse mansioni precedenti o, se vi è la possibilità, con altre più consone alle sue eventuali ridotte capacità lavorative dovute alla malattia; laddove la malattia non gli consenta di tornare al lavoro può risolvere il rapporto contrattuale con il solo diritto al trattamento di fine rapporto e se ciò non dovesse avvenire e l’azienda non procede con il licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo il decorrere dell’anzianità ai fini del preavviso; chiedere l’aspettativa per malattia. In quest’ultimo caso il lavoratore in procinto di superare il periodo di comporto potrà chiedere l’aspettativa per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile – nella maggior parte dei contratti – fino a un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento fino alla guarigione clinica. Il CCNL delle cooperative aumenta questo periodo fino a 42 mesi consecutivi per le malattie gravi, mentre per gli artigiani si ferma a un massimo di 12 mesi consecutivi. Nel contratto Federmeccanica e nel CCSL è possibile usufruire dell’aspettativa frazionata in relazione a singoli eventi terapeutici necessari nel caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita ma che consentono al lavoratore di svolgere l’attività

232 Nel CCNL Federmeccanica sono indicate tre causali di prolungamento: 1) quando vi è un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario 2) quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario 3) quando

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lavorativa. Durante il periodo di aspettativa non si avrà diritto alla corresponsione della retribuzione né decorrerà l’anzianità di servizio per qualsiasi istituto previsto dal CCNL.

Per quanto riguarda il trattamento economico dovuto ad assenza per malattia, nella metalmeccanica industriale e cooperativa «le Aziende corrisponderanno al lavoratore […] una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato»; a tal fine, il lavoratore nei limiti del periodo di comporto, ha diritto alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti; all’ intera retribuzione per i primi 153 giorni di calendario e all’80% per i giorni residui in caso di anzianità dai 3 ai 6 anni; all’intera retribuzione per i primi 214 giorni e all’80%

della retribuzione per anzianità di servizio oltre i sei anni; per l’eventuale periodo di malattia professionale eccedente i limiti riportati, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. Nelle piccole e medie imprese le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto percepisce dall’Inps o dall’Inail, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore, avrebbe percepito se avesse lavorato233. Resta ferma la facoltà della contrattazione integrativa aziendale di migliorare tutti gli istituti relativi alla malattia.

alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.

233 Il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; b) per anzianità di servizio oltre i 3 anni e sino ai 6 compiuti, intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;

c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti, intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi, così il CCNL Unionmeccanica.

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