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Dalla dimensione interconfederale a quella settoriale: premessa e inquadramento

Abbiamo già avuto modo di anticipare come il sistema delle fonti che regola la materia prevenzionistica si stratifica su più livelli. Dalla normativa statale, che definisce gli standard minimi di tutela comuni a tutte le imprese, si passa alla contrattazione collettiva, che è chiamata ad intervenire nei diversi livelli di negoziazione: interconfederale, di categoria, nazionale e territoriale, aziendale.

168 Cfr. punto 5

169 Cfr. art. 2, c. 1, lett. ee)

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La prima, come abbiamo visto, ha assunto di fatto un ruolo complementare rispetto al D. Lgs. 81/2008 e le grandi Confederazioni, nella stipula degli Accordi, si sono soffermate esclusivamente sulla disciplina dei RLS (e degli Organismi Paritetici), dettando con essa ulteriori condizioni quali-quantitative minime per le imprese di tutti i settori aderenti ai rispettivi sistemi confederali. Con la contrattazione collettiva di categoria e aziendale si scende da un ambito di riferimento generale a tanti ambiti particolari, ognuno caratterizzato dalla propria filiera di riferimento, con il ricorso a specifiche tecniche, metodologie e fasi produttive, da un utilizzo più o meno intenso della forza lavoro e in particolari condizioni ambientali, dall’inserimento di peculiari sostanze nei processi produttivi. Da questi fattori derivano rischi specifici per ogni settore e comparto e quindi possono essere necessarie risposte diverse per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le Federazioni di categoria, in sede di contrattazione potrebbero recepire solamente quanto stabilito dalla legge e dagli accordi interconfederali, costruendo così un apparato prevenzionistico basato sulle sole tutele minime. Diversamente, ed è questa l’impostazione del nostro sistema relazionale, le tutele minime possono rappresentare la base di partenza sulla quale impostare un sistema di prevenzione più adatto alle esigenze settoriali. Ad esempio, a seconda della pericolosità e dei rischi presenti in un settore, il numero minimo dei RLS e le relative ore minime di permesso e formative, pattuite dalle Confederazioni, possono essere considerate totalmente inadeguate per far fronte alle responsabilità e alle competenze di cui c’è bisogno, determinando una rimodulazione quantitativa dell’istituto. Allo stesso modo le Federazioni possono convergere per un ampliamento delle funzioni dei lavoratori delegati alla sicurezza, assumendo di fatto una funzione suppletiva; si pensi ai compiti in materia ambientale attribuiti ai RLS dai CCNL dei settori chimici, e non previsti dalla normativa, estesi fino a mutare la denominazione della figura da RLS a RLSSA o RLSA (v. infra). Inoltre la contrattazione di categoria potrebbe coprire spazi vuoti lasciati dalle norme tecniche con buone prassi e codici di condotta, potrebbe approntare linee guida e strumenti

170 L’art. 51, c. 3 prevede che le imprese possono essere coadiuvate «nell’individuazione di soluzioni

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per fronteggiare l’insorgere di nuove malattie lavoro-correlate, definire standard di sicurezza per rendere concreti e meglio misurabili «i livelli di prevenzione da raggiungere secondo il criterio della “massima sicurezza tecnologica”, riempiendo gli spazi talora lasciati da norme (penali) di tipo “elastico”»171. Discorso analogo a quello appena svolto può farsi per i contratti aziendali, ai quali può competere un grado di specificazione e di miglioramento delle condizioni minime ancora maggiore, potendo intervenire a loro volta, come in una matrioska, sulle ulteriori regole di base poste in carico alle aziende del comparto dalla contrattazione di categoria. Il nostro intento, nel prosieguo del lavoro, è quello di verificare come nel concreto siano intervenuti i contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali; come essi hanno costruito l’impianto per garantire una reale attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro; se e in che modo essi hanno rimodulato le previsioni legali e quelle interconfederali; quali modalità hanno definito per l’esercizio effettivo dei diritti e dei doveri delle figure preposte alle sicurezza; se hanno introdotto elementi innovativi o si siano mossi esclusivamente sui sentieri tracciati dai livelli normativi superiori.

In particolare abbiamo preso in esame due macrosettori, quello della meccanica e quello della chimica, e nel mare magnum dei CCNL vigenti in Italia172 abbiamo considerato solo quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La scelta dei due settori è legata alla comune presenza di cicli lavorativi caratterizzati da un intenso e costante utilizzo di agenti chimici, termici e cancerogeni; da ambienti di lavoro in cui gli operatori sono particolarmente esposti a rischi fisici legati alle alte temperature, a radiazioni ottiche e ai forti rumori nonché ai rischi meccanici, agli sforzi muscolari e all’assunzione di posizioni dannose e non ergonomiche. Dall’analisi contenutistica dei contratti presi in considerazione è emersa la ricorrenza di alcune tematiche, che sono state selezionate quale schema di analisi ai fini del seguente capitolo. Quattro sono gli aspetti principali che si sono

tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro».

171 Cfr. G. Natullo, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva… op.cit., 15

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individuati ad esito di tale analisi: 1) le relazioni sindacali in materia di salute e sicurezza; le Parti infatti si son volute dotare di organismi e tavoli specifici – sia intra che extra aziendali – quali sede di confronto continuo, monitoraggio, analisi, scambio informativo e aventi finanche un ruolo para-negoziale; 2) le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e quindi come i contratti hanno inteso valorizzare e regolare il ruolo e l’agibilità di questa figura; 3) l’ambiente di lavoro e i registri informativi, intendendo l’insieme degli strumenti di monitoraggio degli spazi interni e della salute dei lavoratori, delle azioni attivabili per garantire e tutelare la salubrità degli spazi e quindi la vivibilità non nociva da parte dei lavoratori; 4) le tutele predisposte a favore dei lavoratori malati, sia di quelli colpiti da tecnopatie che di quelli ammalatisi per cause non riconducibili al lavoro svolto.

172 Nell’ultimo “report periodico dei CCNL vigenti depositati nell’archivio CNEL” sono presenti ben 922 Contratti, v. https://bit.ly/2ROOZTT

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II Il ruolo della contrattazione collettiva e delle relazioni

industriali in alcuni settori: il livello nazionale