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Il numero dei RLS e le modalità di elezione e designazione

2.2 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

2.2.1 Il numero dei RLS e le modalità di elezione e designazione

Il numero dei RLS presenti in azienda deve essere definito «dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva»93; nel fare ciò l’autonomia collettiva trova un limite posto dalla normativa, la quale stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere almeno uno nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, minimo 3 e minimo 6 rispettivamente in quelle da 201 a 1000 lavoratori e in quelle con oltre i mille lavoratori94.

Tutti gli accordi interconfederali tengono fermo il numero minimo così come indicato dall’art.47, rimandando alla contrattazione collettiva di categoria la possibilità di aumentarne il numero95. A quest’ultimo proposito, l’accordo attuativo del Patto per la Fabbrica prevede che nelle aziende da 16 a 200 lavoratori, il CCNL possa individuare un numero di RLS superiore a uno nel caso in cui il CCNL stesso

«abbia definito un numero di RSU superiore a quello del TU sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014»96, mentre nelle aziende con oltre 200 lavoratori la definizione di un numero minimo superiore a quello previsto potrà avvenire sempre ad opera dei CCNL «in relazione all’individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse all’attività lavorativa, individuabili anche da apposite commissioni paritetiche di categoria»97.

92 Cfr. C. Frascheri, Una conferma del modello partecipativo quale via privilegiata per la prevenzione e le tutele della salute e sicurezza sul lavoro dalle Parti sociali per il settore industria. Intesa tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2018, 2, 14, l’Autrice enfatizza questo cambio di passo e lo riconduce al cambiamento della dimensione media delle imprese aderenti all’organizzazione, oltre a una crescente pressione proveniente dalle emanazioni territoriali e dagli organismi paritetici.

93 Cfr. art. 47, c. 7, ultimo periodo

94 Cfr. art. 47, c. 7, primo periodo

95 Cfr. punti 2.2, 2.3.1,2.3.2 AI Confindustria; art.3 AI Confapi; cfr. punti 4.1, 4.2, 4.3 AI Cooperative; punti 2 e 2.2 AI Artigiani

96 Cfr. il punto 2.3.1

97 Cfr. punto 2.3.2; analoga previsione è riscontrabile nei punti 4.2 e 4.4 dell’AI Cooperative

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Altro compito attribuito all’autonomia collettiva è la definizione delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti98, tenendo presente che di norma, nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno99, mentre in quelle più grandi è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA e, solo in assenza di queste ultime, è eletto dai lavoratori al loro interno100. Come già precisato, se poi non si procede all’elezione dei RLS, e salvo diverse intese tra le organizzazioni sindacali, le funzioni rappresentative vengono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale101 o da quello di sito produttivo102. Il dettato normativo, che lascia intendere un favore del legislatore nei confronti del metodo elettivo, stabilisce che «salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva» e «sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», il Ministero del Lavoro individua con decreto un’unica giornata di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nell’ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro103.

Volgendo lo sguardo alle modalità di scelta dei RLS definite dagli Accordi Interconfederali, ci soffermiamo di seguito sull’accordo del settore industriale, all’apparenza caratterizzato da un procedimento particolarmente tortuoso ma che ha preso in considerazione tutte le possibili situazioni presentabili in azienda.

Per le aziende fino a 15 lavoratori, l’Intesa del 12 Dicembre 2018 prevede di norma lo svolgimento di elezioni su iniziativa delle rappresentanze sindacali in azienda (o in loro assenza su iniziativa dei lavoratori)104 e solo in alternativa la designazione105; se i lavoratori non dovessero attivarsi nelle scadenze previste per lo svolgimento delle

98 Cfr. art. 47, c. 5: «[…] le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […] sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

99 Cfr. art. 47, c.3

100 Cfr. art. 47, c. 4

101 Cfr. art. 48

102 Cfr. art. 49

103 Cfr. art. 47, c. 6; v. https://healthy-workplaces.eu/it/get-involved/european-week

104 Cfr. 2.2.1, secondo periodo

105 Cfr. 2.2.1, terzo periodo

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elezioni, il datore di lavoro dovrà allora sollecitare l’individuazione di un RLS106 e, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, senza l’attivazione della procedura da parte dei diretti interessati, troverà applicazione la disciplina del RLST107. La disciplina del Rappresentante Territoriale, è questa una novità, troverà applicazione anche quando, pur essendo stato eletto o designato un RLS, manchi un verbale di elezione/designazione o non venga svolta la formazione entro 60 giorni108. Per le aziende con più di quindici lavoratori l’Accordo sancisce invece il principio che i RLS siano da individuare esclusivamente all’interno delle RSU o RSA109; più elastico era il precedente accordo del 1995, il quale prevedeva che, per le unità produttive dai 201 ai 300 dipendenti, se la RSU era composta da tre dipendenti, due RLS dovevano essere individuati al loro interno mentre un altro poteva essere eletto al di fuori delle rappresentanze già formatesi110. In caso di assenza di RSU o RSA, assunta come eccezione alla regola, il RLS viene scelto dai lavoratori e in assenza di una loro iniziativa si segue il procedimento già descritto per le aziende con meno di 15 lavoratori111. In presenza di RSU già esistenti, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati all’interno della stessa a maggioranza dei suoi componenti e, se non si dovesse trovare tale maggioranza, saranno i lavoratori ad esprimersi eleggendo un RLS tra i componenti la RSU112; i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi tramite elezioni anche in caso di prima elezione o rinnovo delle RSU e, nelle liste elettorali, dovranno essere indicati i candidati a RLS, tra i quali verrà eletto

106 Cfr. 2.2.1, ottavo periodo; con l’intento di rafforzare il coinvolgimento della popolazione lavorativa, le parti hanno previsto l’elaborazione di linee guida relative all’informazione, promozione e monitoraggio delle elezioni del RLS, con un rinvio al livello territoriale per concordare le modalità attuative (cfr. 2.2.1, primo periodo)

107 Cfr. 2.2.1, nono periodo. Secondo L. Angelini, Rappresentanza e partecipazione… op.cit., 112,

«con la previsione di questo termine, l’Accordo intende garantire non soltanto che in ogni azienda si costituisca rapidamente la rappresentanza, ma anche che i lavoratori possano sempre esercitare l’opzione (seppur entro un termine breve e perentorio) per la elezione/designazione del rappresentante al loro interno, così da rispettare la volontà del legislatore che considera una tale scelta come la preferibile»

108 Cfr. 5.1, lett. c); ciò evidentemente per evitare rappresentanti di comodo e per rafforzare il diritto alla formazione, cfr. C. Frascheri, Una conferma del modello partecipativo…, op. cit., 18

109 Cfr. 2.3.1, primo periodo; 2.3.2, secondo per.; 3.1, primo per.; 3.3

110 Cfr. 1.2, secondo paragrafo dell’AI del 22 Giugno 1995

111 Cfr. 2.3

112 Cfr. 3.1, secondo periodo

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colui che «eletto anche come RSU avrà conseguito il maggior numero di voti come RLS»113. Se poi tra i RSU eletti non se ne trova neanche uno che era candidato come RLS, quest’ultimo verrà individuato internamente a maggioranza tra i RSU114. In caso di presenza di RSA, la scelta del RLS avverrà tramite elezione, il cui elettorato attivo e passivo sarà formato dagli stessi componenti la RSA115; anche quest’ultima previsione è una novità del nuovo AI, infatti in precedenza l’elezione o la designazione era possibile solamente all’interno delle RSU116. Il rappresentante per la sicurezza che dovesse dimettersi da RSU o RSA decade automaticamente dalla sua carica117.

Dall’accordo tra Confindustria e Sindacati emerge la volontà delle Parti di rafforzare l’identificazione delle rappresentanze per la sicurezza con le rappresentanze sindacali; una scelta non neutrale ma frutto di una precisa scelta di politica sindacale.

Quale dovesse essere il modello di rappresentanza della sicurezza è stato infatti un argomento molto dibattuto in dottrina, divisa tra il sostegno a un sistema a “doppio canale” e un sistema a “canale unico”. Il primo inteso come una netta distinzione tra le rappresentanze classiche dei lavoratori, espressione in azienda della pluralità dei sindacati, con competenze generali e poteri negoziali, e le rappresentanze con competenze specialistiche in materia di prevenzione e sicurezza e espressione di tutta la comunità di rischio, senza assumere rilievo la loro appartenenza sindacale.

Il c.d. “canale unico”, quale è quello che caratterizza il sistema di relazioni industriali italiano, prevede, a parte nei casi sopra descritti, l’appartenenza delle RLS alle RSU118.

113 Cfr. 3.2, secondo periodo

114 Cfr. 3.2, quarto periodo

115 Cfr. 3.3

116 Cfr. L. Angelini, Rappresentanza e partecipazione…op.cit., 113

117 Cfr. 3.2, quinto periodo

118 Per un interessante inquadramento del dibattito sino al 2001, cfr. A. Tampieri, Azione sindacale e contrattazione collettiva, in RGL, 2001, 1, 558 ss.; per una contestualizzazione del favor per un

“canale unico” da parte del legislatore del 1994 cfr. L. Angelini, Rappresentanza e partecipazione…op.cit., 104-106; a sostegno del “doppio canale” cfr. G. Natullo, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in azienda, in ADL, 1997, 4, 212; cfr. anche A.

Baldassarre, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e il rilancio della “filosofia partecipativa”, in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza… op.cit., 533 e 537.

28 2.2.2 Attribuzioni e prerogative dei RLS.

A tutti i rappresentanti dei lavoratori la normativa attribuisce una serie di compiti e di tutele minime, necessari per rendere effettiva la partecipazione di questa figura nella gestione e nel controllo del rischio all’interno delle realtà produttive; da questo punto di vista la contrattazione collettiva ad ogni livello può rafforzare gli standard minimi legali119 prevedendo ulteriori e maggiori prerogative anche sulla base dei rischi specifici del settore e spetta sempre alla contrattazione stabilire il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle tante funzioni attribuite ai RLS120. Le prerogative attribuite ai RLS, indicate nell’articolo 50, comma 1, possono essere suddivise in funzioni consultive e funzioni promozionali, in diritti di accesso e di controllo, in diritti alla informazione e alla formazione.

L’accesso ai luoghi di lavoro121 è il diritto principe del rappresentante per la sicurezza, la cui attività non può prescindere dal controllo in prima persona e quindi dalla conoscenza degli ambienti della fabbrica, delle condizioni effettive e delle modalità dei processi produttivi. Se per il RLS la legge non stabilisce limitazioni esplicite, dei limiti vengono posti per il RLST essendo egli una figura esterna all’azienda; spetta infatti alla contrattazione interconfederale o di categoria stabilire modalità e termini di preavviso per l’accesso, i quali non dovranno esserci però in caso di infortunio grave, bastando una segnalazione di ingresso all’organismo paritetico122. Tra gli Accordi Interconfederali, l’Intesa del settore industriale indica un termine di preavviso di 24 ore per il RLS123 mentre il RLST dovrà comunicare all’Organismo Paritetico Territoriale con tre giorni di preavviso e per iscritto la sua volontà di accedere in azienda124, accesso che di norma dovrà avvenire insieme al

A sostegno del “canale unico” si vedano le convincenti considerazioni di M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro…, op. cit., 134

119 Cfr. art. 50, c. 1

120 Cfr. art. 47, c. 5; l’art. 50, c. 3, prevede che le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di «contrattazione collettiva nazionale»

121 Cfr. art. 50, c. 1, lett. a)

122 Cfr. art. 48, c. 4

123 Cfr. punto 6.1, secondo periodo

124 Cfr. punto 6.1, lett. a), secondo periodo

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RSPP125; in caso di urgenza invece il termine si riduce a 24 ore126, sempre con comunicazione scritta all’OPT, un termine pari a quello che spetta al RLS per un accesso standard e che invero sembra peggiorativo rispetto al livello di garanzia posto dal legislatore127, se nel «caso di urgenza» le parti firmatarie fanno rientrare l’infortunio grave. La stessa Intesa prevede poi che il rappresentante territoriale, per la sua attività generale, dovrà predisporre un piano di lavoro e di attività periodiche e trasmetterlo all’OPT almeno trenta giorni prima della sua attuazione128. La predisposizione di un piano di lavoro da consegnare preventivamente agli Organismi Paritetici è previsto anche negli altri Accordi Interconfederali129; mentre l’AI Confapi non prevede nulla in merito alle tempistiche di accesso, rinviando implicitamente ad Accordi più prossimi alle aziende, quello degli Artigiani prevede che gli accessi non segnalati nel Piano devono avvenire con sei giorni di preavviso e durante l’accesso dovrà essere presente l’Associazione datoriale in cui l’impresa è iscritta, la cui mancata conferma di partecipazione però non può inficiare il diritto di accesso del delegato territoriale alla sicurezza130. Sul tema invece è totale il rinvio dell’AI delle Cooperative agli accordi regionali131.

Connessa al diritto di controllo, e quando da esso emerga una situazione non rispettosa e sufficiente a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è la possibilità dei RLS di fare ricorso alle autorità competenti e richiedere il loro intervento a riparazione delle irregolarità132; durante il loro mandato essi hanno poi il diritto a ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e ad essere sentiti e formulare osservazioni durante le verifiche e i sopralluoghi delle autorità133.

125 Cfr. 6.1, lett. c)

126 Cfr. 6.1, lett.b)

127 Cfr. art. 48, c. 4, secondo periodo: «il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico»

128 Cfr. 6.1, lett. a), primo periodo

129 Cfr. art. 9, c.4 Confapi; punto 2.1.14 Artigianato;

130 Cfr. punto 2.1.15

131 Cfr. punto 8.8

132 Cfr. art. 50, c. 1, lett. o)

133 Cfr. art. 50, c. 1, lett. i)

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Tra i diritti di controllo e di informazione si pongono anche: il diritto di accesso dei delegati per la sicurezza a tutta la documentazione aziendale relativa alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine e agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro nonché il diritto di accesso alle informazioni sugli infortuni e le malattie professionali134. Ai delegati per la sicurezza deve essere inoltre consentito l’accesso al DVR e al DUVRI, i quali, a seguito della richiesta dei RLS/RLST, devono essere consegnati tempestivamente dal datore di lavoro per poter essere consultati «esclusivamente in azienda»135. In relazione al DVR, considerato da alcuni come il perno del sistema prevenzionale136, i RLS devono essere consultati preventivamente, prima della sua elaborazione, circa la valutazione dei rischi esistenti in azienda e in merito all’individuazione, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione137; devono essere consultati altresì per la designazione del RSPP e del Medico Competente, per l’attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro138 e in merito alla organizzazione della formazione139. Come si pongono le Intese Interconfederali rispetto alle modalità di consultazione sui temi appena riportati? Gli Accordi vigenti stabiliscono essenzialmente che durante la consultazione i Rappresentanti hanno il diritto di formulare le loro proposte e opinioni (anche attraverso la consulenza di esperti individuati attraverso l’Organismo Paritetico140), le quali devono essere sintetizzate in un verbale, firmato dai RLS/RLST, a garanzia dell’avvenuta consultazione141; gli adempimenti per la consultazione del RLST, su richiesta delle parti, possono essere assolti presso la sede dell’OPT142 e in alcuni casi tutti gli

134 Cfr. art. 50, c. 1, lett. e). L’A.I. tra Confindustria e Sindacati prevede che il datore di lavoro permetta l’accesso ai RLS/RLST ai dati relativi alle denunce di infortunio comunicate all’INAIL ed estende l’accesso ai dati sui quasi infortuni, dove questi sono disponibili (v. punto 6.3)

135 Cfr. l’ultimo periodo dell’art. 18, lett. o) e p); gli Accordi Interconfederali sembrano non derogare a questa previsione.

136 M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro…op.cit. p.55

137 Cfr. art. 50, c. 1, lett. b)

138 Cfr. art. 50, c. 1, lett. c)

139 Cfr. art. 50, c. 1, lett. d)

140 Cfr. art. 7, c. 2 (AI Confapi)

141 Cfr. punto 6.2 (AI Confindustria); punti 2.2.5 e 2.2.9 (AI Artigianato); art. 7, c. 2 (AI Confapi)

142 Cfr. 6.2, quinto periodo (AI Confindustria)

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adempimenti informativi dei datori di lavoro vengono assolti direttamente con l’invio di tutta la documentazione agli OP con moduli preimpostati dagli OP Nazionali in collaborazione con quelli Regionali143.

Un altro importante diritto dei Rappresentanti è la partecipazione alla Riunione Periodica, la quale deve essere indetta, nelle aziende con più di 15 lavoratori, almeno una volta l’anno dal datore di lavoro144, il quale ha il dovere di convocarla anche in occasione di importanti variazioni delle condizioni di rischio «compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori»145. Durante tale Riunione, che rappresenta un apprezzabile momento di confronto tra tutti i soggetti della prevenzione, il datore di lavoro sottopone all’esame del RLS, del RSPP e del MC il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute146. Inoltre in questa sede è possibile individuare codici di comportamento e buone prassi147 per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali nonché obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro148.

In tutti gli AI è previsto che la convocazione della suddetta Riunione debba avvenire con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto; l’AI Confapi prevede la possibilità per il RLS di richiedere una integrazione dell’odg nei

143 Cfr. 2.1.16 (AI Artigianato)

144 Cfr. art. 35, c. 1

145 Cfr. art. 35, c. 4; lo stesso comma prevede che, nelle aziende più piccole, è facoltà del delegato alla sicurezza chiedere la convocazione della Riunione Periodica

146 Cfr. art. 35, c. 2

147 L’art. 2, comma 1, lett. v) definisce le buone prassi come le «soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica»

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limiti degli argomenti previsti dall’art.35 e che il verbale finale sia dallo stesso firmato149; gli Accordi delle Cooperative e di Confindustria danno la possibilità ai Rappresentanti di richiedere la convocazione della Riunione al presentarsi di gravi e motivate situazione di rischio150, facendo venire meno, dunque, l’esclusiva assoluta di convocazione al datore di lavoro.

2.2.3 La formazione e le tutele.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto a una formazione particolare e specifica151, una componente centrale al fine di garantire l’efficacia della rappresentanza collettiva in un campo, quello della sicurezza sul lavoro, complesso e popolato di tecnici e di tecnicismi che anche i lavoratori, in particolare quelli delegati, devono sapere e potere dominare152. Anche qui la contrattazione collettiva nazionale, pur nel rispetto di alcuni contenuti formativi minimi stabiliti dalla normativa153, è chiamata a sostanziare questo diritto, definendo la modalità, i contenuti specifici e la durata della formazione154. Quest’ultima deve essere di almeno 32 ore, delle quali 12 devono essere sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell’

apprendimento155. Alla contrattazione collettiva nazionale spetta anche definire le modalità dell’aggiornamento periodico, la cui durata deve essere di minimo 4 ore annue nelle aziende tra i 15 e i 50 dipendenti e di minimo 8 ore in quelle superiori ai 50156. Per i RLST invece la formazione iniziale minima indicata dalla normativa è di 64 ore, da svolgersi entro 3 mesi dalla data di elezione o di designazione e otto ore di

148 Cfr. art. 35, c. 3

149 Cfr. art. 8

150 Cfr. punto 6.3 (AI Coop.) e punto 7 (AI Confindustria)

151 Cfr. art. 37, c. 10

152 L’art. 2, comma 1, lett. aa) definisce la formazione come il «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»

153 Cfr. art. 37, c. 11, lett. a)-h)

154 Cfr. art. 37, c. 11, primo periodo

155 Cfr. art. 37, c. 11, secondo periodo

156 Cfr. art. 37, c. 11, ultimo periodo

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aggiornamento annuale; contenuti specifici, durata e modalità dovranno essere definiti dalla «contrattazione collettiva»157.

Tra i patti interconfederali chiamati a intervenire, emerge l’Accordo Confapi quale unicum nel prevedere una formazione minima quantitativamente superiore a quella base indicata dal testo unico (v. art.10). La durata minima del corso di un RLS viene individuata infatti in 36 ore, di cui 20 ore sui contenuti essenziali indicati dall’art.37, comma 11 del TU e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda, che devono riguardare l’analisi del ciclo produttivo e l’approfondimento delle «specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive»158. Per i RLST le ore minime previste dall’accordo devono

Tra i patti interconfederali chiamati a intervenire, emerge l’Accordo Confapi quale unicum nel prevedere una formazione minima quantitativamente superiore a quella base indicata dal testo unico (v. art.10). La durata minima del corso di un RLS viene individuata infatti in 36 ore, di cui 20 ore sui contenuti essenziali indicati dall’art.37, comma 11 del TU e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda, che devono riguardare l’analisi del ciclo produttivo e l’approfondimento delle «specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive»158. Per i RLST le ore minime previste dall’accordo devono