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2.2 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

2.2.3 La formazione e le tutele

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto a una formazione particolare e specifica151, una componente centrale al fine di garantire l’efficacia della rappresentanza collettiva in un campo, quello della sicurezza sul lavoro, complesso e popolato di tecnici e di tecnicismi che anche i lavoratori, in particolare quelli delegati, devono sapere e potere dominare152. Anche qui la contrattazione collettiva nazionale, pur nel rispetto di alcuni contenuti formativi minimi stabiliti dalla normativa153, è chiamata a sostanziare questo diritto, definendo la modalità, i contenuti specifici e la durata della formazione154. Quest’ultima deve essere di almeno 32 ore, delle quali 12 devono essere sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell’

apprendimento155. Alla contrattazione collettiva nazionale spetta anche definire le modalità dell’aggiornamento periodico, la cui durata deve essere di minimo 4 ore annue nelle aziende tra i 15 e i 50 dipendenti e di minimo 8 ore in quelle superiori ai 50156. Per i RLST invece la formazione iniziale minima indicata dalla normativa è di 64 ore, da svolgersi entro 3 mesi dalla data di elezione o di designazione e otto ore di

148 Cfr. art. 35, c. 3

149 Cfr. art. 8

150 Cfr. punto 6.3 (AI Coop.) e punto 7 (AI Confindustria)

151 Cfr. art. 37, c. 10

152 L’art. 2, comma 1, lett. aa) definisce la formazione come il «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»

153 Cfr. art. 37, c. 11, lett. a)-h)

154 Cfr. art. 37, c. 11, primo periodo

155 Cfr. art. 37, c. 11, secondo periodo

156 Cfr. art. 37, c. 11, ultimo periodo

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aggiornamento annuale; contenuti specifici, durata e modalità dovranno essere definiti dalla «contrattazione collettiva»157.

Tra i patti interconfederali chiamati a intervenire, emerge l’Accordo Confapi quale unicum nel prevedere una formazione minima quantitativamente superiore a quella base indicata dal testo unico (v. art.10). La durata minima del corso di un RLS viene individuata infatti in 36 ore, di cui 20 ore sui contenuti essenziali indicati dall’art.37, comma 11 del TU e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda, che devono riguardare l’analisi del ciclo produttivo e l’approfondimento delle «specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive»158. Per i RLST le ore minime previste dall’accordo devono essere invece 80: trentadue da dedicarsi alla formazione minima, 40 ai rischi specifici delle diverse realtà operative rappresentate e le restanti 8 sono da dedicare a visite conoscitive delle stesse; l’aggiornamento periodico è raddoppiato a 16 ore annue per ogni RLST, otto ore per i RLS, a prescindere dalla dimensione d’impresa159. L’Intesa attuativa del Patto per la Fabbrica che, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, fa fede al testo normativo, aggiunge che la formazione dei RLS deve essere svolta prioritariamente in azienda160 e che eventuali fasi di crisi di impresa non devono osteggiare il procedere della formazione a fini prevenzionistici, che pertanto potrà essere validamente erogata anche durante periodi di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro161. Si ribadisce che, anche per la formazione, rimane ferma la possibilità della contrattazione collettiva di categoria e aziendale di discostarsi in senso migliorativo dagli accordi interconfederali, rimodulando le ore di formazione, prevedendo ulteriori contenuti formativi, modalità e metodologie didattiche.

Per lo svolgimento di tutte le funzioni e gli oneri sopra descritti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere tutelato dal punto di vista anzitutto retributivo,

157 Cfr. art. 48, c. 7

158 Cfr. art. 10, c. 1

159 Cfr. art. 10, c. 2

160 Cfr. punto 6.5

161 Cfr. il punto 8

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potendo quindi godere del tempo necessario per svolgere il suo gravoso compito, senza erosione della componente salariale per le assenze dal posto di lavoro richieste dal suo ruolo162; lo svolgimento dell’attività rappresentativa è poi protetta dalle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali163, ivi compreso l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori164.

Come previsto dall’articolo 47, comma 5 del TU, è dovere della «contrattazione collettiva» stabilire il tempo di lavoro retribuito di cui possa godere il RLS per l’espletamento dei propri compiti, questa volta senza limiti minimi imposti dal legislatore. Volgendo lo sguardo all’azione interconfederale, il Patto per la Fabbrica ha aumentato in maniera netta le ore minime di permesso annuo retribuite per i RLS rispetto all’Accordo del 1995: nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori le ore di permesso son state raddoppiate a 24; son passate da 30 a 48 ore in quelle che occupano dai 6 ai 15 lavoratori e da 40 a 72 ore in quelle con oltre 15 lavoratori165. Le ore di permesso di cui si parla, è bene ricordarlo, sono aggiuntive rispetto a quelle già previste per lo svolgimento del ruolo di RSA/RSU e ovviamente distinte anche da quelle riservate alla formazione oltreché aumentabili dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale. Nei sistemi dell’artigianato166 e della piccola industria167 le ore di permesso contrattate sono minimo 40 annuali, indipendentemente dalla dimensione aziendale e per poterne usufruire deve esservi un preavviso di almeno 2

162 Cfr. art. 50, c. 2: «il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione»

163 Cfr. art. 50, c. 2, ultimo periodo: «[il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza] non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali».

164 Cfr. M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro…, op. cit., 147; sul punto non è mancato il dibattito in dottrina e nella giurisprudenza, cfr. A. Tampieri, Azione sindacale e contrattazione collettiva, op.cit., 564 ss.; cfr. M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro…, op. cit., 35-38

165 Cfr. il punto 4; lo stesso prevede poi che «gli RLS hanno diritto ad utilizzare il proprio monte ore per potersi recare ad iniziative sindacali di info-formazione sull’esercizio del ruolo, nell’ambito della provincia. Dietro presentazione di documentazione che attesti la partecipazione, non verranno computate le ore utilizzate per recarsi all’iniziativa».

166 Cfr. punto 2.2.3

167 Cfr. art. 3, c.2

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giorni alla direzione aziendale; nel più risalente accordo delle cooperative sono 12, 30 o 40 ore di permesso a seconda del numero dei «dipendenti»168.

Sede di prima istanza per risolvere le controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione, sono gli Organismi Paritetici di cui all’articolo 51 del TU. Gli OP sono piena espressione dell’autonomia collettiva, infatti essi sono «costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»169 e alle stesse spetta definirne l’articolazione strutturale e le modalità di funzionamento.

Il legislatore li individua inoltre quali sedi privilegiate per la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, la programmazione di attività formative e di ogni altra funzione assegnata loro dalla legge e dai contratti collettivi. Un ruolo che è particolarmente prevalso nella prassi degli Organismi Paritetici è quello relativo alla formazione sulla sicurezza, divenendo sempre più un punto di riferimento per i lavoratori e per le imprese170; potremmo definire gli Op come degli Enti Bilaterali specializzati nei temi della salute e della sicurezza del lavoro. La disciplina specifica e dettagliata degli Organismi Paritetici è pattuita in tutti gli A.I. già citati in questo capitolo in relazione alle rappresentanze per la sicurezza. In tutti i sistemi, le Parti hanno previsto una loro articolazione secondo i tre gradi dell’ OP Nazionale, OP Regionale e OP Provinciale.

3. Dalla dimensione interconfederale a quella settoriale: premessa e