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Il ruolo dell’autonomia collettiva dopo il TU del 2008 e le scelte interconfederali

50 Cfr. M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, op.cit, 94

51 Un esempio è quanto previsto dall’ articolo 54 sui lavoratori videoterminalisti, per i quali le modalità del diritto a interrompere l’attività con una pausa o con un cambio di attività, devono essere specificate tramite contrattazione collettiva anche aziendale.

52 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108); al D.Lgs.81/2008 è dedicato il successivo paragrafo e ad esso si rimanda per un un’analisi più dettagliata delle singole norme che più ci interessano, vista la loro continuità, seppur parziale, con il testo del 1994 e delle sue successive modifiche. Per una introduzione generale al decreto legislativo 81/2008 e alle sue origini cfr. M. Tiraboschi, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla prova del «testo unico», in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute… op.cit., 1-13

53 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (GU n.185 del 10-8-2007)

54 Cfr. D.Lgs. 81/2008, art. 2, lett. a)

55 Cfr. D.Lgs. 626/1994, art.2, lett. a)

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Il Decreto Legislativo 81/2008 e le successive modifiche attualmente in vigore hanno fondamentalmente seguito il percorso tracciato dal decreto legislativo 626/1994, razionalizzando e integrando la disciplina ivi prevista in taluni aspetti56, su cui dodici anni di esperienza applicativa hanno consigliato un cambio di passo, insieme a una organizzazione delle fasi produttive e degli assetti di fabbrica resi sempre più velocemente mutevoli dall’innovazione tecnologica e da una composizione della forza lavoro, e quindi della comunità di rischio, sempre più diversificata sia in termini contrattuali, sia in termini anagrafici, sia a seguito di importanti processi migratori57. Fermo è rimasto in ogni caso l’approccio partecipativo alla prevenzione di matrice comunitaria, ispirato e imposto, come visto, anzitutto dalla direttiva-quadro 89/39158, caratterizzato dal coinvolgimento e dalla presenza di rappresentanti dei lavoratori nelle varie fasi della gestione della sicurezza procedimentalizzata, presenza peraltro rafforzata dal testo unico del 2008 rispetto al passato.

Nel passato la contrattazione collettiva si era conquistata un ruolo importante e, con tutti i limiti del caso, si era attribuita, potremmo dire, una funzione suppletiva rispetto a una normativa poco omogenea, che diventava anno dopo anno sempre più obsoleta e la cui vigenza era più formale che sostanziale. Oggi con un assetto

56 Cfr. G. Natullo, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", in WPO-Working Papers di Olympus, 2012, 5, 5; cfr. L.

Fantini, A. Faventi, L’impianto del testo unico…op.cit, 40; M. Lai, Il diritto della sicurezza...op.cit.,54

57 Non è un caso che l’articolo 28, comma 1 del TU prevede, ex novo, che nella valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, il datore di lavoro deve tenere in debita considerazione anche «quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro». Cfr. M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro…op.cit., 126-128; cfr. S. Ferrua, M. Giovannone, Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in M.

Tiraboschi (a cura di) Il testo unico della salute… op.cit. 415-429; sui contratti di lavoro flessibili cfr.

M. Tiraboschi, Campo di applicazione e tipologie contrattuali, in M. Tiraboschi (a cura di) Il testo unico della salute… op.cit., 67-72; cfr. R. Nunin, Precarietà, lavoro femminile e tutela della salute e della sicurezza, in Lavoro e Diritto, 2010, 3, 425 ss.; sulla sicurezza di genere cfr. R. Nunin, Lavoro femminile e tutela della salute e della sicurezza: nuovi scenari per una prospettiva di genere dopo il d.lgs. n. 81/2008, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2011, 2, 383 ss.; sui lavoratori immigrati cfr. N. Persico, I lavoratori immigrati, in M. Tiraboschi (a cura di) Il testo unico della salute… op.cit., 293-297; cfr. C. Di Carluccio, Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2017, 1, 45 ss.

58 Per una ricostruzione più ampia dell’intervento del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro cfr. M. Lai, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Giappichelli, 2010,

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regolativo molto più puntuale – supportato da un complesso sistema istituzionale e da enti e organismi tecnici, attento a tutti i fattori di rischio anche in maniera molto dettagliata – la contrattazione collettiva non ricopre, comprensibilmente59, un ruolo di primo piano nella legislazione su salute e sicurezza sebbene il TU non manca di richiamarla e coinvolgerla in modo variamente graduato.

Volendo individuare dei criteri nel coinvolgimento della contrattazione collettiva da parte del D. Lgs. 81/2008, possiamo distinguere alcune funzioni ad essa affidate:

a) una funzione specificativa e integrativa del dettato normativo, derivante da una delega esplicita, il cui adempimento è funzionale al completamento del disegno riformatore e che può esplicitarsi tanto in ottica generale quanto con riferimento a specifici settori o attività. Ci riferiamo in primis alla regolazione degli istituti sindacali, in particolare a quella che è la materia più cospicua rinviata alla negoziazione delle Parti, la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza60 (v. infra 2.2. nel dettaglio), per la quale non mancano limiti e prescrizioni minime di legge entro cui l’autonomia collettiva deve muoversi61 o clausole di salvaguardia in caso di inerzia e mancanza di accordi collettivi62. Sempre con riguardo ai RLS, ma con specifico riferimento al settore agricolo, possiamo qui richiamare l’articolo 3, il quale al comma 13 prevede che, nel caso in cui la forza lavoro utilizzata in azienda fosse composta esclusivamente da lavoratori agricoli stagionali, sarà compito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative definire specifiche modalità di attuazione delle previsioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

155-181; cfr. anche A. Rossi, L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro nella politica sociale comunitaria, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2013, 1, 101-10

59 Cfr. G. Natullo, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva… op.cit., 2-3, l’Autore riconduce ciò alla «scarsa o nulla “negoziabilità” della materia stessa, in funzione del carattere indisponibile del bene tutelato – la salute –, che necessariamente comporta la necessità di rigidi vincoli legislativi».

Sempre secondo Natullo la disciplina che va dal d.lgs. 626/1994 al correttivo al TU del 2008 «ha tendenzialmente “messo nell’angolo” la contrattazione collettiva come potenziale fonte di standard minimi di tutela, lasciandole di fatto un ruolo ben più marginale di previsione di regole (e pratiche)

“virtuose”, ma che vengono per così dire in seconda linea rispetto al rispetto degli standard obbligatori di tutela».

60 Cfr. art. 37, c. 11; artt. 47-50

61 Cfr. art. 37, c. 11; art.47, c.7; art. 48, c. 7

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Un altro spazio di intervento aperto alla contrattazione collettiva, «anche aziendale», è la definizione delle modalità di interruzione della prestazione dei lavoratori videoterminalisti63, intesi come coloro che «utilizza[no] un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali»64. Infatti, per via dei rischi insiti nell’utilizzo continuativo e duraturo di questi strumenti – si pensi ai potenziali danni alla vista, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche – i lavoratori hanno il diritto ad una interruzione dell’attività, mediante pausa o cambiamento di attività;

anche in questo caso la normativa ricorre alla tecnica della salvaguardia, prevedendo, nel caso di assenza di una previsione contrattuale, il diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale65; b) una funzione di parametro normativo, dove la contrattazione viene assunta a parametro di riferimento ai fini di sostanziare determinate tutele. È il caso dell’

articolo 26, comma 6, in tema di appalti; qui si prevede un obbligo in capo agli enti aggiudicatori, a che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture», valutino che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e ai costi previsti per la sicurezza;

in particolare il valore del costo del lavoro, al quale fare riferimento per valutarne la congruità, è quello determinato dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi e, in assenza di un contratto applicabile, si farà riferimento al CCNL «del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»66;

62 Cfr. art.48, c.2

63 Cfr. art. 175, c. 2

64 Cfr. art. 173, c.1, lett. c)

65 Cfr. art. 173, c.3

66 Per la precisone, l’art.26, c. 6 prevede che il costo del lavoro deve essere determinato dal Ministero del Lavoro periodicamente e con la pubblicazione di apposite tabelle, basandosi per l’appunto sui valori economici dei CCNL ma anche sui valori economici «delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali».

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c) una funzione di semplice riferimento; si richiamano qui l’articolo 4, comma 3 e l’articolo 3, comma 10. Il primo è relativo al computo dei lavoratori nelle attività stagionali; il TU nello stabilire che il personale ivi impiegato vada computato «a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato», rimanda alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione di attività stagionali diverse da quelle già riconosciute tali dal D.P.R 1525/196367. Il secondo è invece relativo ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa a distanza; per la verifica della corretta attuazione della normativa sulla sicurezza a questa tipologia di lavoratori, gli accessi al luogo di lavoro da parte del datore, dei RLS e delle autorità competenti, dovranno avvenire «nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi». A differenza del punto a), nei casi di cui alle lettere b) e c), possiamo rilevare come il contenuto normativo di riferimento richiamato prescinde da un legame funzionale con il TU.

Dinnanzi a spazi di intervento così limitati per la contrattazione collettiva, non possiamo non segnalare come appaiano in parziale controtendenza le recenti vicende sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’emergenza del coronavirus.

In particolare si sottolinea l’importanza del Protocollo firmato il 14 Marzo 2020 tra le principali Confederazioni dei datori di lavoro e i Sindacati68. La genesi del Protocollo è stata prima auspicata dal Governo con il Dpcm dell’11 Marzo 202069, in seguito i suoi contenuti sono stati valorizzati e richiamati sempre tramite decreto presidenziale70 fino ad assumere, secondo recente e autorevole dottrina71, una

«potestà lato sensu normativa» a seguito dell’intervento del decreto legge 19/202072.

67 Cfr. art. 4, c. 3

68 Cfr. «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», siglato il 14 Marzo 2020 tra Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl, Uil. Per una rassegna degli accordi collettivi ai vari livelli cfr.

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22008:acc&catid=151&It emid=101

69 Cfr. art. 1, c. 9 del Dpcm 11 Marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)

70 Cfr. art. 1, c. 3 del Dpcm 22 Marzo 2020 « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

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Tornando al sistema delineato dal TU, occorre soffermarsi sul livello negoziale cui si riferiscono i rinvii operati dal D.lgs. 81/2008. In maniera non propriamente omogenea, questi sono talvolta specificamente rivolti agli «accordi interconfederali»73, altre volte alla «contrattazione collettiva nazionale»74 e «di categoria» oppure si fa riferimento alla «contrattazione collettiva» senza ulteriori specificazioni75; talora ci si riferisce ponendo come alternativa una di queste ultime agli Accordi Interconfederali76

È bene chiarire che tutti i livelli negoziali sono coinvolgibili nel regolare la disciplina della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dagli Accordi Interconfederali ai contratti aziendali; ognuno nel rispetto, anzitutto, dei livelli minimi di tutela stabiliti dalle fonti normative e dal livello contrattuale superiore e, in senso migliorativo, inserendosi negli spazi di intervento dagli stessi concessi. Nel prosieguo del presente capitolo, nell’analizzare i rinvii del TU all’autonomia collettiva, faremo costante riferimento alle scelte pattuite dalle parti sociali negli accordi interconfederali, rinviando al secondo capitolo invece gli interventi operati in alcuni settori produttivi dalla contrattazione nazionale di categoria e da quella aziendale.

Tra le intese interconfederali applicative del TU cui faremo riferimento, la più recente è l’«Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza», allegato all’«Accordo attuativo del Patto per la Fabbrica in tema di salute e sicurezza» firmato il 12 Dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, e che ha sostituito integralmente, dopo ventitré anni, l’A.I. del 22 Giugno 1995 attuativo del precedente d.lgs. 626/1994, firmato dalle stesse Confederazioni.

Il sistema dell’artigianato fa invece riferimento a quello che è stato il primo A.I.

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

71 Cfr. P. Pascucci, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n.19/2020, Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, 1, 123

72 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

73 Cfr. art. 48, c.3

74 Cfr. art. 37, c. 11; art. 50, c. 3; art. 4, c. 3

75 Cfr. art. 47, c. 5 e c. 6; art. 48, c. 7; art. 49, c. 3; art. 50, c. 1; art. 51, c. 2; art. 3, c. 13