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Contratti d’area .1 Obiettivi e caratteristiche

DI ACCESSO, ATTUAZIONE

1. I PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE

1.2 Contratti d’area .1 Obiettivi e caratteristiche

La delibera Cipe del 21 marzo 1997, che disciplina gli strumenti di programmazione negoziata, definisce il Contratto d’area come una “forma di partenariato sociale per la progettazione concertata di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli”.

Il Contratto d’area può anche essere descritto come uno strumento di pronto intervento per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione nell’ambito delle aree in crisi e con gravi problemi di disoccupazione strutturale, nelle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori dell’obiettivo 1, nonché delle aree industrializzate, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di aree attrezzate e di risorse sia private sia derivanti da interventi normativi.

L’attivazione del Contratto d’area prevede, quindi, l’esistenza di determinati presupposti, dati dalla disponibilità di:

• aree attrezzate per insediamenti produttivi;

• progetti d’investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell’area e dell’intera Regione;

• un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali cofinanziate dall’UE.

Il Contratto d’area non è quindi una forma di finanziamento, bensì di organizzazione.

Ciò significa che le azioni e gli interventi previsti devono essere finanziati da più fonti, in particolare:

• fonti ordinarie che possono derivare da legislazione di settore oppure da specifiche attività di sostegno alle attività produttive oppure all’occupazione;

• fondi Cipe aggiuntivi solo nei casi in cui il contratto sia utilizzato nelle aree comprese negli Obiettivi 1, 2 e 5b della passata programmazione comunitaria (1994-99);

• finanziamenti privati.

La disponibilità di risorse finanziarie e quindi l’individuazione di investitori pubblici e privati è una condizione preliminare per la formulazione del Contratto.

1.2.2 Ambiti di intervento

Il Contratto d’area può essere stipulato nell’ambito:

• di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b (con riferimento al ciclo di programmazione 1994-1999) e nelle zone del Centro-Nord che presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed individuate dal Ministero del Lavoro;

• di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all’Obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 219/1981;

• aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’Obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari.

Le aree in crisi sono quelle aree nelle quali si è verificata una repentina caduta dei livelli produttivi, di reddito ed occupazionali a seguito di eventi quali: la crisi dei settori produttivi portanti dell’economia locale, la ristrutturazione industriale, processi di deindustrializzazione verticale.

Per quanto riguarda i settori d’intervento i contratti d’area possono riguardare l’industria, i servizi in senso lato e il turismo.

1.2.3 Soggetti coinvolti

Il Contratto d’area è il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, le amministrazioni regionali, gli enti locali e i rappresentanti delle parti sociali locali per la realizzazione di interventi di programmazione negoziata.

Il Contratto d’area prevede dei soggetti promotori, dei soggetti sottoscrittori e un responsabile unico.

I soggetti promotori sono le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. I sottoscrittori sono, oltre i promotori, i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, gli Enti locali territorialmente competenti, soggetti imprenditoriali titolari dei progetti d’investimento proposti e soggetti intermediari che abbiano requisiti per attivare le sovvenzioni globali dell’UE. Il Contratto d’area può essere, inoltre, sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblici e da banche o altri operatori finanziari.

Spetta ai soggetti pubblici sottoscrittori individuare il responsabile unico che coordina l’attività dei responsabili delle singole attività e degli interventi programmati, assumendo i provvedimenti necessari per impedire i ritardi nell’esecuzione.

Al responsabile unico si applicano le disposizioni del DM Tesoro n. 320 del 31 luglio 2000 che fissa le seguenti responsabilità in capo a tale soggetto:

• l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati alla buona e rapida esecuzione degli interventi allo stesso affidati;

• l’approvazione delle varianti non sostanziali, se dovuta, delle quali deve essere data tempestiva informazione al Ministero delle Attività Produttive, al soggetto istruttore e all’Istituto convenzionato per l’erogazione;

• la verifica della conformità del programma realizzato dal soggetto beneficiario dell’agevolazione o dal soggetto attuatore rispetto al progetto ammesso all’agevolazione ovvero a quello variato che abbia conseguito le prescritte approvazioni;

• la regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese effettuate direttamente a valere sul contributo globale per quanto concerne le erogazioni concesse ai beneficiari.

1.2.4 Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del Contratto d’area, le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano un Accordo di Programma Quadro che stabilisce gli adempimenti di reciproca competenza, le deroghe alle norme ordinarie di contabilità e d’amministrazione e agli strumenti urbanistici e i termini entro cui devono essere espletati tutti gli adempimenti.

Inoltre, ai fini della stipula del Contratto, le parti sociali devono sottoscrivere un’intesa qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell’Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996.

Il contenuto del Contratto deve necessariamente prevedere:

• gli obiettivi inerenti la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo delle iniziative stesse;

• il responsabile unico dell’attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;

• i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi.

1.2.5 Stato di attuazione

Dopo una prima fase di attuazione che ha visto la selezione di interventi prevalentemente concentrati sulle aree di crisi, lo strumento del Contratto d’area è entrato in una seconda fase, caratterizzata dall’individuazione sia di nuove aree di intervento sia di nuovi investimenti sulle aree già oggetto di contratto.

Nel corso della prima fase sono stati stipulati nelle regioni obiettivo 1 i seguenti Contratti d’area: Manfredonia, Crotone, area Torrese–Stabiese, Sassari–Alghero–Porto Torres, Ottana e Gela. Tali Contratti sono stati finanziati con leggi nazionali (n. 488/92 e n. 181/89), Sovvenzioni Globali dei fondi strutturali e leggi regionali. La seconda fase, sostenuta prevalentemente dal finanziamento del Cipe, ha avuto avvio con la stipula del primo protocollo aggiuntivo di Manfredonia.

Al 31 dicembre 2002, risultano sottoscritti, sull’intero territorio nazionale, 18 Contratti d’area e 13 Protocolli aggiuntivi, con una previsione di 630 iniziative (606 progetti imprenditoriali e 24 interventi infrastrutturali) e oltre 20.000 posti di lavoro previsti a regime. Gli investimenti complessivi ammessi a contributo sono superiori ai 3 miliardi di euro.

Nella figura seguente sono riportati i Contratti d’area e i Protocolli aggiuntivi presenti sul territorio nazionale.

1.2.6 Normativa di riferimento Documenti politico istituzionali

Accordo per il lavoro 24 settembre 1996 (Governo, parti sociali)

Introduce il contratto d’area come strumento innovativo a carattere negoziale che può contribuire a promuovere l'occupazione nelle aree di crisi.

Patto sociale per occupazione e sviluppo 22 dicembre 1998

Contiene una serie di impegni in materia di sviluppo locale e programmazione negoziata, con riferimento ai principali strumenti, fra i quali figurano i contratti d’area

Leggi e decreti