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Contratti di programma .1 Obiettivi e caratteristiche

DI ACCESSO, ATTUAZIONE

D. M. Tesoro 1° dicembre 1999

1.3 Contratti di programma .1 Obiettivi e caratteristiche

Il Contratto di Programma è regolato dalla delibera Cipe del 21 marzo 1997 e può essere definito come: un “piano progettuale caratterizzato da un alto grado di innovazione ed uno strumento di programmazione negoziata e coordinata di specifiche iniziative volte a consentire il rapido avvio di nuove iniziative produttive e la creazione di occupazione aggiuntiva”.

In particolare, attraverso lo strumento del Contratto di Programma, l’amministrazione centrale può promuovere l’investimento diretto nelle aree depresse del Mezzogiorno da parte di grandi imprese, di consorzi di medie e piccole imprese, di distretti industriali.

La normativa che disciplina il Contratto di Programma ha previsto che questo sia individuato attraverso la preventiva presentazione di un piano progettuale. Tale piano, che costituisce l’oggetto del Contratto, deve essere caratterizzato da un elevato grado idi innovazione degli interventi.

Occorre precisare, tuttavia, che i contenuti del Contratto variano a seconda del soggetto proponente.

In particolare, nel caso in cui il Contratto venga attivato da parte di imprese di grandi dimensioni o di gruppi nazionali o internazionali, il contenuto dello stesso dovrà riguardare “piani progettuali articolati sul territorio, in aree definite, atti a generare significative ricadute sull’apparato produttivo, mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva”. Laddove, invece, i soggetti economici proponenti siano rappresentati da consorzi di medie e piccole imprese, il Contratto avrà come oggetto la realizzazione di “iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive”. Infine, nel caso in cui il Contratto sia finalizzato alla realizzazione di investimenti diretti nelle regioni del Mezzogiorno da parte di distretti industriali, il contratto riguarderà l’attuazione “in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche nei diversi settori che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile”.

1.3.2 Ambiti di intervento

Il Contratto di programma, come gli altri strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla Delibera CIPE del 21 marzo 1997, è attuato nelle aree cosiddette

“depresse”, ossia nelle aree 1, 2, 5b della programmazione 1994/1999 e in quelle previste dall’art. 92 3C del Trattato di Roma e riguarda essenzialmente il settore industriale.

1.3.3 Soggetti coinvolti

A differenza dei patti territoriali e dei contratti d’area, il contratto di programma non prevede un vero e proprio partenariato, dal momento che in questo caso i sottoscrittori dell’accordo sono solamente due, vale a dire il Ministero (originariamente del Bilancio e adesso delle Attività Produttive) e l’impresa investitrice.

1.3.4 Modalità di attuazione

Secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 25 novembre 1994, la procedura di attuazione del Contratto di programma può essere articolata in sei distinte fasi:

fase di accesso, che prende avvio con la presentazione della domanda e del piano progettuale e nel corso della quale viene verificata la sussistenza dei presupposti di validità del programma e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del proponente;

fase di istruttoria, finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnica del piano progettuale, l’ammissibilità e l’adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati;

fase redazionale, attinente la redazione del documento contrattuale;

fase dell’approvazione da parte del Ministero;

fase della gestione; in questa fase, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l’operatore presenta al Ministero i progetti esecutivi delle singole iniziativela sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi;

fase della verifica del Contratto di programma; questa fase ha luogo una volta che gli interventi siano in avanzato stato di realizzazione e consiste nella verifica da parte del Ministero dello stato di erogazione delle agevolazioni e nella successiva formalizzazione di tutti gli atti necessari all’attuazione.

1.3.5 Stato di attuazione

Il Contratto di Programma ha prevalentemente riguardato la delocalizzazione nelle regioni del Mezzogiorno di stabilimenti produttivi appartenenti a grandi gruppi industriali nazionali e esteri e, solo negli ultimi anni, gli investimenti coordinati di consorzi di medie e piccole imprese. Si riscontra, infine, un numero molto basso di investimenti realizzati da parte di distretti industriali.

Il complesso degli attuali Contratti di Programma esistenti è venuto a formarsi nel tempo attraverso tre differenti fasi e progressivamente ha visto il passaggio dall’esclusivo finanziamento di progetti riguardanti prevalentemente attività estrattive e manifatturiere, o comunque aventi carattere industriale, al sostegno anche dei settori del turismo, dell’agricoltura e della pesca, con l’estensione dello strumento del contratto di Programma anche alle rappresentanze dei distretti industriali.

I primi Contratti di programma stipulati sono stati realizzati nel periodo 1986-1995 grazie alla legge 64/1986, attivando, nel complesso, circa 7,9 Meuro per la realizzazione di investimenti esclusivamente nelle regioni meridionali. 12 di tali contratti hanno avuto una estensione territoriale multiregionale.

Le attività di investimento previste dagli interventi di seconda generazione hanno ottenuto agevolazioni a valere sulla legge 488/1992, regime 1994-1999. Nel periodo 1996/1999 ciò ha condotto alla realizzazione di investimenti per circa 1,7 Meuro. In particolare, va segnalato come il 49% degli investimenti considerati si sia concentrato nella regione Puglia.

Al 31/12/2002, secondo quanto emerge dallo studio realizzato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze8, risulta ancora non completata la terza fase dei contratti di programma. Quest’ultima è disciplinata dal regime di aiuto ex lege 488/92 per il periodo 2000/2006 ed ha portato all’approvazione di 38 contratti che prevedono progetti di investimento non solo nel campo dell’industria, ma anche in quelli dell’agricoltura e del turismo. Più nello specifico, nel 2002, ultimo anno considerato, oltre alla definitiva approvazione di 8 contratti per cui si era avuta la delibera

8 Quinto Rapporto del DPS – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 2001-2002.

di finanziamento già nell’anno precedente, si è ottenuta l’autorizzazione da parte del CIPE alla stipula di altri 11 contratti.

Nella terza fase sono stati autorizzati prevalentemente contratti uniregionali, mentre solo tre hanno un carattere multiregionale. Nel complesso da tali ultimi contratti sono assorbite risorse per 3.705 Meuro e va evidenziata una particolare concentrazione degli stessi nella regione Campania (circa il 25% di quelli complessivi), che risulta coinvolta sia in quelli uniregionali che in quelli multiregionali. In particolare va segnalato in positivo come la regione abbia prodotto, tramite i progetti uniregionali, più di 4000 nuovi posti di lavoro.

1.3.6 Normativa di riferimento

Si rinvia all’esame della normativa relativa ai Patti Territoriali e ai Contratti d’Area.

1.4 Patti Territoriali