2.5 Compravendita delle partecipazion
2.5.3 Le fasi del contratto: dalla sottoscrizione al post-closing La prima fase riguarda la sottoscrizione del contratto di compravendita Se s
tratta di contratto preliminare vengono già inserite le clausole di garanzia, che vengono, successivamente, trasferite integralmente nell’atto definitivo.
Appena sottoscritto il contratto inizia quello che è il periodo più denso di attività ed anche il più critico; il periodo intermedio. In tale fase si possono modificare certe condizioni stabilite in partenza, si attende che determinati eventi si verifichino e si rendono operative le clausole e covenants stabilite. Se il contratto è sottoscritto nella versione definitiva, lo stesso consente alla parte acquirente di diventare formalmente titolare della quota oggetto di compravendita, anche se la legittimazione nell’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi ha luogo nella fase di closing. Proprio per questo, in questa fase, la gestione risulta ancora in carico al venditore.
L’interesse dell’acquirente, è quello che la gestione in tale periodo sia svolta senza correre grossi rischi, con diligenza professionale, al fine di non determinare cadute operative. Pertanto, la parte acquirente ha necessità di regolamentare la fase di gestione cosiddetta interinale, vincolando il venditore al rispetto di determinati obblighi, come ad esempio non contrarre nuovi finanziamenti, non modificare lo staff aziendale, conservare buoni rapporti con gli stakeholders. Oltre agli obblighi strettamente inerenti alla gestione, vi sono altri obblighi a carico del venditore, tra questi: eventuali modifiche statutarie, operazioni di scorporo, eliminazione di gravami insistenti sulla quota o su cespiti aziendali e così via. Il mancato rispetto di tali obblighi, contenuti in patti parasociali, è sanzionabile con clausole penali.
Ci sono anche eventuali condizioni sospensive previste dal contratto. Si tratta di condizioni che rivestono un’importanza strategica in quanto consentono alle parti, in caso di loro mancato avveramento, di procedere all’annullamento dell’operazione senza incorrere in sanzioni contrattuali. Trattandosi di un’operazione di MLBO è opportuno inserire fra le condizioni sospensive la conferma dell’esistenza della quota di controllo.
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Questo è essenziale poichè, per effetto di eventuali aumenti di capitale intervenuti nel frattempo, o per l’esercizio di diritti di opzione, potrebbe anche venir meno55
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Vi sono poi della clausole che ricorrono frequentemente nella stipulazione dei contratti di acquisizione, tra queste rientra la “clausola di assenza di effetti sfavorevoli”. Si tratta di una clausola legata ad effetti sfavorevoli intervenuti prima del closing, la quale fornisce all’acquirente il diritto di recedere dal contratto oppure di richiedere l’aggiustamento del prezzo. Gli effetti sfavorevoli possono essere la perdita di un cliente importante, uno stravolgimento del settore di appartenenza, oppure una consistente riduzione del patrimonio aziendale. Insieme al contratto di vendita ed alle varie clausole, vengono sottoscritti dalle parti dei patti accessori, quali l’obbligo di non concorrenza da parte del venditore, la rinuncia ad azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori, impegni di lock up per eventuali quote residue ancora detenute dalla parte venditrice, l’obbligo di riservatezza ecc..
Avveratesi le condizioni sospensive, e non essendo sorta nessuna motivazione per l’operatività di ipotesi risolutive, le parti sono pronte per attuare la fase esecutiva del closing. Per il closing viene convenuto un termine, che può essere ritenuto essenziale, entro il quale deve aver luogo la chiusura dell’operazione di compravendita, una volta che è stato accertato il corretto adempimento, durante il periodo interinale, degli obblighi previsti, le parti provvedono al materiale trasferimento della quota di partecipazione56; alla stipula del contratto di finanziamento, all’erogazione della somma convenuta (salvi versamenti differiti) e all’acquisizione della garanzia. L’insieme delle operazioni compiute nella fase di closing, vanno considerate come un atto unico, nel senso che ciascun atto od operazione non acquista efficacia se tutti gli altri atti od operazioni non sono stati perfezionati.
Trasferita la quota di partecipazione dal venditore all’acquirente, l’amministrazione della stessa passa nelle mani di quest’ultimo, da tale momento inizia la gestione delle cosiddette “clausole di dichiarazioni e garanzie” e prende avvio la fase del post-closing. Data l’inidoneità dei rimedi ordinari, è stato elaborato e perfezionato nel tempo il sopracitato sistema di clausole. Non sono altro che accordi contrattuali, a cui vengono associate quelle di indennizzo, anch’esse aventi forza di contratto.
Le clausole di indennizzo prevedono il ristoro economico a favore della parte
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L’acquisizione della quota di controllo di un’altra società integra un’ipotesi di concentrazione, come tale è disciplinata dalla legge n. 287/1009 e, pertanto, può essere necessaria l’autorizzazione dell’Autorità antitrust.
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Il trasferimento sarà efficace se operato mediante girata piena delle azioni, oppure al momento del deposito del contratto di cessione nel Registro delle imprese se il passeggio riguarda la quota di una S.r.l.
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(acquirente) che ha sofferto il danno. Nella pratica, nello schema del contratto di compravendita della partecipazione sociale, oltre agli elementi essenziali del contratto stesso vengono inserite le clausole in parola che impegnano la parte venditrice. Se, per ipotesi, a seguito di verifica fiscale, si impone il pagamento di una determinata somma riferibile alla passata gestione; l’ormai ex venditore deve, risarcire l’altra parte dell’importo dovuto al fisco. Se il prezzo della compravendita non è stato ancora interamente pagato, in presenza di apposita clausola, sarà possibile per il compratore ridurre la quota di prezzo ancora da corrispondere nella misura pari all’indennizzo. Per ogni garanzia, le parti stabiliscono una durata, che va dai 12 mesi a 3 o 5 anni. Detta durata, spesso, è suggerita da termini di decadenza e prescrizionali di talune normative.