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La Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali este-

Questa convenzione, intitolata “per l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri”, è stata conclusa a Ginevra il 26 settembre 192755, e amplia

notevolmente la portata del Protocollo precedente, introducendo l'obbligo per i Paesi contraenti di dare esecuzione non soltanto alle decisioni arbitrali adottate sul proprio territorio sulla base di un com- promesso o clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1 del Protocol- lo, ma anche alle sentenze emesse nel territorio di un altro Stato fir- matario della Convenzione. Per quanto riguarda l'ambito di applica- zione, esso è indicato all'interno dell'art. 1, e gli elementi cui fare rife- rimento sono tre:

1) la sentenza arbitrale che si vuol far riconoscere o eseguire deve es- sere stata pronunciata in virtù di un compromesso o clausola compro- missoria conformi al Protocollo del 1923 e successivamente all'entra- ta in vigore di questo, ai sensi dell'art. 6;

2) la sentenza arbitrale deve essere stata emessa nel territorio di uno degli Stati contraenti;

3) le parti della sentenza devono essere soggetti alla giurisdizione di uno degli Stati contraenti.56

55La Convenzione ha avuto esecuzione in Italia con l. 18 luglio 1930 n. 1244.

56Dal testo originale: “Dans le territoires relevant de l'una des Hautes Parties con-

tractantes auxquels s'applique la présente Convention, l'autorité d'une sentence ar- bitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage ouvert à Genève depuis le 24 septembre

Il dato maggiormente di rilievo è che l'esecuzione del lodo viene con- sentita in conformità con le regole di procedura vigenti nel territorio nel quale il lodo è invocato. Le disposizioni convenzionali vanno quin- di a cumularsi con la legislazione interna dei singoli ordinamenti. La parte che chiede l'esecuzione deve, ai sensi del successivo art. 4, adempiere a diverse formalità:

1) produrre l'originale o una copia autentica della sentenza arbitrale; 2) fornire prova che essa è divenuta définitive, nell'accezione conte- nuta nella lett. d) dell'art. 1;

3) fornire prova che sono state rispettate le condizioni relative all'am- bito di applicazione suindicate, oltre a quelle ulteriori esplicate dalle lett. a) – e) dell'art. 1, ossia:

a) che la sentenza sia stata emessa in seguito a compromesso o clau- sola compromissoria validi in base alla legislazione ad essi applicabile; b) che l'oggetto della controversia fosse compromettibile per arbitri in base alla legislazione del Paese in cui la sentenza è invocata;

c) che la sentenza sia stata emessa dal tribunale arbitrale previsto dal compromesso o dalla clausola compromissoria, o comunque formato in accordo delle parti e in conformità alle norme di diritto applicabili al procedimento arbitrale;

d) che il lodo sia divenuto definitivo nel Paese in cui è stato emesso, precisando che non potrà essere considerato tale quello ancora impu-

1923, sera reconnue et l'exécution sera accordée […] lorsque cette sentence aura été rendue dans une territoitre relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente Convention et entre personnes soumises à la jurisdic- tion de l'une des Hautes Parties contractantes” […].

gnabile con appello, opposizione o ricorso per Cassazione, o comun- que con altro procedimento volto a contestarne la validità;

e) che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo non contrastino con l'ordine pubblico o con principi di diritto pubblico del Paese in cui il lodo è invocato.

Per quanto riguarda la formula contenuta nella lett. a), è necessario chiarire quale sia la legge secondo la quale compromesso o clausola siano validi.

Dato che il testo è al riguardo silente, bisogna per forza di cose fare un passo indietro, andando quindi a studiare la natura del compro- messo arbitrale; se lo si qualifica come atto inerente il processo, si ar- riva alla conclusione che la legge da prendere a modello sia quella del luogo in cui si svolge il procedimento arbitrale e in cui la sentenza vie- ne emessa.

Se invece si guarda al compromesso o alla clausola come atto sostan- ziale, anziché processuale, si giungerà all'opposta conclusione per cui la legge da prendere a riferimento è quella regolatrice delle obbliga- zioni.57

La condizione prevista dalla lett. d), nota comunemente come doppio

exequatur, è importante perchè, come vedremo, verrà meno con la

Convenzione di New York del 1958.

L'art. 2 contiene poi la disciplina del mancato riconoscimento o ese- cuzione, che dovranno essere negati qualora, nonostante risultino presenti tutti gli elementi descritti nell'art. 4, il giudice appuri:

57Vedi l'art. 57 l. 31 maggio 1995 n. 218, che rimanda, per la regolamentazione del-

la materia, alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

a) che il lodo sia stato annullato nel Paese in cui è stato emesso; da qui si deduce quindi che il giudice competente per l'impugnazione sarà quello del luogo in cui il lodo è stato emesso;

b) che la parte contro la quale la sentenza arbitrale è stata invocata non ha avuto, in tempo utile, conoscenza della procedura arbitrale, così da poter far valere le proprie ragioni, o, trattandosi di persona in- capace, non sia stata regolarmente rappresentata;

c) che il lodo arbitrale sia stato pronunciato su una controversia che non ha formato oggetto di compromesso o che non rientra nella clau- sola compromissoria o che contiene un dictum eccedente i limiti del compromesso o della clausola.

Se poi risulta che la sentenza arbitrale non ha affrontato e risolto tut- te le questioni che erano state proposte, l'autorità competente del Paese in cui vengono richiesti l'esecuzione o il riconoscimento potrà, se lo ritiene opportuno, rinviare l'esecuzione e il riconoscimento e su- bordinarli alla prestazione di idonea garanzia.

Il successivo art. 3 disciplina il caso in cui la parte, contro la quale è stata pronunciata la sentenza e richiesti l'esecuzione o il riconosci- mento, voglia far valere un motivo di impugnazione, oltre a quelli previsti dall'art. 1 lett. a) e c) ed art. 2 lett. b) e c). In tale circostanza si stabilisce che il giudice al quale sono stati richiesti l'esecuzione o il riconoscimento può rifiutarsi di procedervi o sospenderli momenta- neamente, concedendo un termine alla parte per proporre impugna- zione ed ottenere così l'annullamento. Questa possibilità è spiegabile se si considera che la declaratoria di nullità pronunciata dal giudice del Paese in cui il lodo è stato emesso costituisce, ai sensi dell'art. 2

lett. a), un fatto preclusivo al riconoscimento o all'esecuzione.58 Dal-

l'impianto complessivo del testo possiamo a questo punto dedurre quale rapporto intercorre tra la legge del luogo in cui l'esecuzione e il riconoscimento sono richiesti, e quella del luogo in cui il lodo è stato pronunciato: alla prima dovrà farsi riferimento per verificare che la controversia rientra tra quelle compromettibili per arbitri, che la deci- sione arbitrale non contrasta con l'ordine pubblico ai fini del ricono- scimento o esecuzione, e dovrà seguirsi la procedura da essa indicata per ottenerne riconoscimento ed esecuzione; alla legge del luogo in cui la sentenza è stata pronunciata bisognerà invece guardare per se- guire il procedimento di annullamento. Sarà perciò il giudice di tale Paese quello che verrà investito della competenza ad annullare la de- cisione.

3. La Convenzione di New York del 1958 per l'esecuzione e il