• Non ci sono risultati.

1. La fase finale del procedimento arbitrale – la deliberazione del lodo

1.9. L'impugnazione del lodo

Con l'espressione “impugnazione” ci si riferisce alla possibilità di concedere all'autorità giudiziaria di pronunciarsi sulla decisione emessa dagli arbitri, allo scopo di eccepirne l'invalidità o l'ingiustizia impedendole di produrre i propri effetti. La tendenza che si registra in sede di arbitrato internazionale, è quella di dettare una disciplina omogenea, che, per quanto riservi ai singoli ordinamenti la regola- mentazione specifica sia dei mezzi sia della procedura di impugnazio- ne, vuole limitare l'intervento statale al minimo; in questo senso l'art. V della Legge Modello dispone che nelle materie regolate da tale le ge, nessuna corte statale potrà intervenire, ad eccezione che sia con- sentito dalla stessa Legge.37

Nella maggior parte degli ordinamenti si riconosce la competenza a conoscere delle impugnazioni al Paese sede dell'arbitrato, o al massi- mo a quello la cui legislazione ha disciplinato il procedimento. Lo strumento previsto per controllare le decisioni arbitrali è quello del- l'annullamento e nullità in presenza di particolari vizi; questo è quan- to prevedono tutte le legislazioni nazionali.

Alcune vi aggiungono anche la possibilità di promuovere la revocazio- ne, in presenza di gravi eventi sopravvenuti, e l'opposizione di terzo

37Il testo inglese così dispone: “ In matters governed by this Law, no court shall in-

che vede pregiudicata la propria posizione giuridica in seguito all'e- manazione del lodo.

L'appello è di solito escluso, in base al principio per cui il lodo arbi- trale è definitivo, per cui la volontà compromissoria verrebbe meno se si permettesse senza limiti che la decisione, sottoposta ad arbitra- to proprio per favorire una risoluzione celere e definitiva, venga poi stravolta, in sede di riesame, anche nel merito, da parte dei giudici dell'appello. La disciplina delle impugnazioni è sottratta all'autonomia delle parti, le quali perciò, di regola, non possono manifestare una ri- nuncia preventiva ad avvalersi dei mezzi di ricorso, contenuta nella clausola o nel compromesso. C'è da rilevare, infine, come l'idea pre- valente alla base dell'arbitrato internazionale sia quella di consentire una maggiore stabilità possibile della decisione; conseguenza di ciò è la previsione, da parte degli ordinamenti nazionali, di motivi tassativi dei vizi che comportano annullamento, e del fatto che essi possano essere rilevati, tranne in due casi, solo su eccezione di parte.

Dalla disciplina delle impugnazioni va tenuta distinta quella dell'op- posizione al riconoscimento e all'esecuzione; esistono però punti di contatto fra esse. Innanzitutto i motivi sono pressochè identici sia nell'una sia nell'altra; essi sono indicati innanzitutto nell'art. V, (1) della Convenzione di New York, e nell'art. 34 della Model Law.

Essi sono i seguenti, rilevabili solo su istanza di parte:

a) incapacità di una parte di compromettere per arbitri oppure invali- dità dell'accordo arbitrale in base alla legge scelta dalle parti o in mancanza alla legge dove l'arbitrato si svolge;

b) mancata instaurazione del contraddittorio per la parte convenuta, dovuta alla mancata comunicazione della designazione dell'arbitro o

della procedura arbitrale, o all'impossibilità, per tale parte, di far vale- re i propri mezzi;

c) ultra o extra-petizione dell'accordo compromissorio;

d) irregolare costituzione del collegio arbitrale o della procedura arbi- trale rispetto a quanto statuito nell'accordo compromissorio, o in mancanza, alla legge del Paese sede dell'arbitrato;

e) la decisione non è ancora divenuta vincolante (“binding”) tra le parti, oppure è stata annullata o sospesa dall'autorità competente nel Paese in cui, o secondo la cui legislazione essa è stata emanata.

Il comma successivo prevede poi altri due motivi, rilevabili però an- che dal giudice ex officio:

a) la materia oggetto della controversia non è definibile per via arbi- trale;

b) il riconoscimento o l'esecuzione sono contrari all'ordine pubblico del Paese richiesto.

Altro elemento di convergenza tra i due procedimenti è dato dal fatto che alcuni ordinamenti prevedono una sorta di coordinamento tra essi, con la conseguenza che il lodo sarà eseguibile solo in mancanza della pendenza di un giudizio di impugnazione.

Questo è quanto accade in Francia, dove l'impugnazione del lodo arbitrale comporta di pieno diritto il ricorso avverso l'ordinanza che ne dispone il riconoscimento e il procedimento di esecuzione viene sospeso durante il termine per impugnare il lodo e per tutta la durata del giudi-zio di impugnazione.38

Secondo la legge belga i termini per impugnare vengono stabiliti in relazione all'avvenuto o denegato riconoscimento del lodo nell'ordi- namento straniero, con la conseguenza che la parte soccombente può decidere se attendere la fine del giudizio di riconoscimento pri- ma di impugnare la sentenza arbitrale nel Paese d'origine.39

In Inghilterra vige invece il principio per il quale i due procedimenti, di impugnazione e riconoscimento, sono completamente distinti ed indipendenti tra loro.40

Nel nostro ordinamento, infine, ai sensi dell'art. 827, c. 2 c.p.c., l'im- pugnazione del lodo è promuovibile indipendentemente dal suo de- posito ai fini del riconoscimento: “i mezzi di impugnazione possono

essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo”.

In quegli ordinamenti dove il lodo è esecutivo fin dalla pronuncia, l'impugnazione di esso non esplica effetti all'interno del procedimen- to di esecuzione; questa eventualità è però possibile, e la sospensio- ne si verificherà in presenza di determinate circostanze, stabilite dalle singole legislazioni: la L.D.I.P. svizzera, per esempio, prevede, all'art. 191, c. 1 che potrà essere disposta la sospensione quando vengano allegati i due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'art. 830, c. 4 del nostro Codice di Procedura stabilisce che l'efficacia del lodo impugnato è sospesa solo al ricorrere di gravi motivi.41 Per

quanto riguarda i termini di impugnazione, essi sono lasciati alla de-

39Vd. gli artt. 1711-1713 del Code Judiciare. 40Vd. gli artt. 67-70 dell'Arbitration Act del 1996.

41Il comma in oggetto recita: “ Su istanza di parte, anche successiva alla proposta di

impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi”.

terminazione dei vari giudici nazionali, sia in relazione alla durata, sia in relazione al dies a quo; questo coincide di regola con la data di emanazione del lodo (secondo l'art. 70, (3) dell'Arbitration Act ingle- se) , o con la data della notifica alle parti, secondo l'art. 34, (3) della Legge Modello UNCITRAL. Il termine è di regola tassativo per la mag- gior parte degli ordinamenti, ma in alcuni casi è consentito allungarlo da parte dell'autorità giudiziaria, quando la parte dimostri di non aver potuto impugnare entro i termini per causa indipendente dalla pro- pria volontà.