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La Legge Modello UNCITRAL del 198

L'acronimo UNCITRAL sta per United Nations Commission on Inter-

national Trade Law; Il testo, approvato dalle Nazioni Unite il 21 giu-

gno 1985, ha per oggetto la creazione di una disciplina uniforme per regolamentare l'arbitrato commerciale internazionale.

Un tentativo precedente si era avuto nel 1966 con la Convenzione di Strasburgo “sulla legislazione uniforme in materia di arbitrato”, che aveva introdotto, o meglio, tentato di introdurre una regolamentazio- ne omogenea dell'istituto, senza però riscuotere il successo auspica- to. 79

L'elaborazione della Legge Modello trova la sua origine nel periodo di riferimento, un periodo cioè nel quale si vede fiorire sempre di più l'i- stituto dell'arbitrato come metodo alternativo di risoluzione delle

79BERNARDINI, L'arbitrato commerciale internazionale, Milano, 2000, pp. 32 ss.

Si pensi che ad oggi gli Stati che l'hanno firmata sono soltanto l'Austria ed il Belgio, e solo quest'ultimo ha provveduto alla ratifica in data 22/2/1973.

controversie commerciali internazionali. La difficoltà di cui presto però ci si rende conto, è quella di far coesistere e soprattutto coordi- nare tra loro le diverse discipline nazionali vigenti; da qui lo scopo di dettare regole uniformi, che vadano a completare, con gli adattamen- ti necessari, le regolamentazioni nazionali.

Proposito essenziale della Model Law è quello di coordinarsi con le di- sposizioni della Convenzione di New York del 1958 da un lato, e quel- le contenute nel Regolamento di Arbitrato UNCITRAL del 1976 dall'al- tro.80

Le maggiori difficoltà incontrate in sede pratica erano state quelle re- lative all'applicazione di norme imperative dei vari ordinamenti con- trastanti fra loro, alla scelta della legge applicabile al merito della questione, al ruolo da riservare ai tribunali nazionali in corso di pro- cedimento. La Legge Modello si sforza di supplire a tali incertezze an- dando ad incidere su diverse materie; innanzitutto essa lascia intatto il principio di libertà delle parti, dato che le sue disposizioni assumo- no carattere prettamente dispositivo.

Dopo aver definito l'ambito applicativo nell'art. 1, (1) dichiarando di riferirsi “to international commercial arbitration, subject to any

agreement in force between this State and any other State or States”,

al n. (3) stabilisce che l'arbitrato si considera internazionale quando: a) le parti dell'accordo arbitrale hanno, al momento di conclusione dell'accordo, la sede dei propri affari in Stati diversi; oppure

80Si tratta del Regolamento approvato dalle Nazioni Unite, dal titolo “Regolamento

di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale inter- nazionale”, approvato dall'Assemblea Generale delle N.U. il 15/12/1976.

b) uno dei luoghi sottoindicati si trova al di fuori dello Stato nel quale le parti hanno la sede dei propri affari:

i) la sede dell'arbitrato, se determinata, oppure ricavabile dall'accordo ;

ii) il luogo in cui una parte sostanziale dell'obbligazione

derivante dal contratto presenta un collegamento più stretto con la convenzione arbitrale (clotest relationship).

Nella lett. b) viene chiarito che se la parte non ha una sede principale di affari, ci si riferisce al luogo della sua residenza abituale (habitual

residence).

Il criterio della residenza abituale è lo stesso che era stato adottato dalla Convenzione di Ginevra del 1961, e viene perciò qui confermato e preferito rispetto a quelli più risalenti della nazionalità o cittadinan- za presenti nelle precedenti convenzioni ginevrine.

Disposizione di grande è importanza è quella contenuta nell'art. 5, intitolata “Extent of court intervention”, poiché è in essa che viene stabilito il principio per il quale nessun ordinamento nazionale può in- tervenire nelle materie regolata dalla presente legge, eccetto i casi in cui essa stessa preveda tale intervento.81

L'art. 6, denominato “Court or other authority for certain functions

of arbitration assistance and supervision” consente ad ogni Stato ade-

rente alla Model Law, di designare un determinato tribunale per l'e- ventualità che sia necessario risolvere, nel corso del procedimento, problemi di vario genere, quali la nomina o ricusazione degli arbitri,

81Il testo originale così dispone: “In matters governed by this Law, no court shall in-

l'assistenza nella concessione di misure cautelari o nell'assunzione delle prove, l' annullamento del lodo arbitrale.

Il Capitolo II (artt. 7 – 9), emendato nel 2006, è dedicato all'accordo arbitrale (“arbitration agreement”), e prescrive che esso deve presen- tare forma scritta, specificando che tale requisito è soddisfatto quan- do il contenuto dell'accordo viene registrato in qualunque modo.

Il Capitolo III (artt. 10 – 15) si occupa della composizione del tribu- nale arbitrale, e introduce ampi poteri discrezionali in capo agli arbi- tri, nel silenzio delle parti.

Nel Capitolo IV (art. 16) vengono disciplinate le regole relative alle competenze del tribunale, prevedendo la possibilità per gli arbitri di pronunciarsi sulle questioni relative alla validità o all'esistenza dell'ac- cordo arbitrale e prevedendo, al comma 2, l'iter da seguire per solle- vare tale eccezione.

L'intervento del 2006 ha profondamente inciso su questa sezione, an- dando ad eliminare da questo Capitolo l'art. 17, relativo alle misure cautelari, e creandone uno apposito, il IV-A, diviso in cinque sezioni e contenente ben undici articoli dedicati alla materia cautelare (artt. 17 – 17-J).

Il Capitolo V (artt. 18 - 27) è dedicato alla fase strettamente procedi- mentale, contenendo disposizioni relative alla scelta delle regole di procedura da adottare, e stabilendo che le parti sono libere di accor- darsi sulla procedura da applicare; in mancanza di tale accordo il tri- bunale mantiene ampia discrezionalità in ordine allo svolgimento, specificando che esso “conduct the arbitration in such manner as it

batorio, pronunciandosi sull'ammissibilità, rilevanza e pertinenza del- le prove.82

Degni di attenzione sono poi i Capitoli VII e VIII; il primo si occupa dei motivi di ricorso contro la decisione arbitrale, che sono limitati e tas- sativi, coincidendo con quelli che, elencati dall'art. 36, impediscono il riconoscimento e l'esecuzione del lodo.

Il Capitolo VIII è dedicato invece alla fase puramente di esecuzione e riconoscimento (“recognition and enforcement”).

L'art. 35, così come riformato nel 2006, prevede che il lodo arbitrale, indipendentemente dal Paese in cui è stato emesso, viene riconosciu- to come vincolante (“as blinding”) e la sua esecuzione seguirà le rego- le contenute in questo articolo e in quelle dell'art. 36. Il rifiuto all'ese- cuzione o al riconoscimento potranno essere opposti soltanto in pre- senza dei motivi tassativamente elencati nell'art. 36, dimostrando: a) su richiesta della parte contro cui il riconoscimento è domandato, se tale parte dimostra al tribunale dove esecuzione e riconoscimento sono richiesti, che:

i) una parte dell'accordo di arbitrato di cui all'articolo 7 era incapace; o che il suddetto accordo non è valido secondo la legge alla quale le parti lo hanno sottoposto o, in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, secondo la legge del paese in cui è stato effettuato il riconoscimento; oppure

82Dal testo originale: “1) Subject to the provisions of this Law, the parties are free to

agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings. (2) Failing such agreement, the arbitral tribunal may subject to the provisions of this Law, conduct the arbitration in such manner as it considers appro- priate. The power conferred upon the arbitral tribunal includes the power to de- termine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence.”

ii) non è stata debitamente informata della nomina dell'arbitro o del procedimento arbitrale o non è stata altrimenti messa in grado di presentare le proprie ragioni; oppure

iii) la clausola di arbitrato riguarda una controversia non prevista o non rientrante nei termini di arbitrato, oppure essa ha statuito su questioni che esorbitano dalla compromettibilità, a condizione che, se le decisioni sulle questioni sottoposte ad arbitrato possono essere se- parate da quelle che esulano l'ambito di applicazione, quella parte del lodo che statuisce sulle materie sottoposte ad arbitrato può esse- re riconosciuta ed applicata; oppure

(iv) la composizione del tribunale arbitrale o la procedura arbitrale non è conforme all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, non è conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato si è svolto;

b) su eccezione del giudice che:

(i) l'oggetto della controversia non è definibile mediante arbitrato se- condo la legge di questo Stato; o

(ii) il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sono contrari al- l'ordine pubblico di questo Stato.

In conclusione, possiamo notare come l'impatto della Model Law sia stato rilevante, ma diversificato all'interno dei singoli ordinamenti. Alcuni Paesi, quali Svizzera e Francia, l'hanno adottata con legge na- zionale, introducendo all'occorrenza modifiche o specificazioni neces- sarie a determinate disposizioni; altri ne hanno invece tenuto conto nel momento in cui hanno predisposto una legge propria in materia arbitrale, primo fra tutti il nostro ordinamento, insieme a quello in- glese ed olandese.

Infine, altri Stati ancora, hanno deciso di far propria la Model Law per regolare ogni specie di arbitrato che si svolga nel proprio territorio, relativo quindi sia a rapporti interni, sia internazionali. 83

E' arrivato adesso il momento di soffermarsi specificamente sul pro- cedimento per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stra- nieri, che segue le regola, perlopiù, dettate dalla Convenzione di New York del 1958.

6. La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo