• Non ci sono risultati.

La Convenzione di Ginevra del 1961 sull'arbitrato commerciale

La Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, conclusasi a Ginevra il 21 Aprile 1961, ed entrata in vigore il 7 genna- io 1964, viene elaborata nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con il dichiarato intento di favorire il ricorso all'istituto arbitrale commerciale da parte degli Stati occiden- tali ed orientali. 73 Il progetto viene affidato ad un gruppo di esperti

all'interno del Comité pour le Développement du Commerce, e viene portato avanti per nove anni, dal 1954 al 1963.

La Convenzione si pone come un continuum rispetto a quella di New York, ed in certo modo come una specificazione di essa, avendo ri- guardo a disciplinare aspetti da quella trascurati.

Nel Preambolo si dichiara espressamente di voler prendere come punto di partenza il testo del 1958, incidendo solo in parte sulla ma- teria da quello tralasciata, ed elaborando piuttosto una regolamenta- zione deputata a risolvere problematiche di ordine differente. Abbia- mo infatti già notato come la Convenzione di New York si occupi sol- tanto della esecuzione e del riconoscimento del lodo arbitrale, e quindi della fase soltanto finale del procedimento, lasciando lacune

73La legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione si trova in Gazz.Uff., 6 luglio

1970 n. 167; l'atto di ratifica è stato depositato il 3 agosto 1970 ed è entrata in vigo- re in Italia il I novembre dello stesso anno, e resa esecutiva con l. 418. Alla Conven- zione in esame hanno aderito, oltre all'Italia, altri 27 Paesi, soprattutto dell'area eu- ropea, quali Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Roma- nia, Repubblica Ceca, Slovenia, e da ultimo, nel 2006, Montenegro. Per quanto ri- guarda il panorama internazionale, ad essa ha aderito soltanto Cuba.

per quanto riguarda invece la fase strettamente procedimentale, rin- viandone la disciplina ai vari ordinamenti statali, secondo le norme del diritto internazionale privato.

Particolarità della Convenzione del 1961 è perciò quella di porsi, o meglio, di voler porsi come disciplina uniforme ed universale, andan- do a sostituire in qualche modo quella nazionale degli Stati firmatari; intento che verrà soddisfatto solo in parte, trovando essa, al momen- to della sua esecuzione, marcate resistenze nazionali.74

Per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, deve considerarsi come, nonostante l'aggettivo “europea” che la accompagna, essa sia rivolta anche a Paesi non facenti parte del panorama europeo.

4.1 Ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra del 1961

La Convenzione di New York del 1958, come abbiamo visto, per qualificare l'arbitrato come “internazionale”, non prevede né l'inter- nazionalità del rapporto, né tantomeno l'estraneità soggettiva delle parti in gioco; la Convenzione di Ginevra del 1961 invece li richiede entrambi. L'art. I, (1) così dispone: “La presente Convenzione si appli-

ca:

a) alle convenzioni d'arbitrato concluse per risolvere le controversie sorte o che potrebbero sorgere da operazioni di commercio interna- zionale, tra persone fisiche o morali aventi, al momento della conclu-

74Si pensi che l'Italia ha dato esecuzione ad essa soltanto nel 1970, dopo cioè ben

sione della Convenzione, lo loro residenza abituale o la loro sede in Stati contraenti diversi;

b) alle procedure e sentenze arbitrali basate sulle convenzioni di cui al paragrafo a).” 75

Ciò che quindi differisce in primo luogo tra la presente Convenzione e quelle precedenti ginevrine del 1923 e 1927, è il diverso criterio adot- tato per qualificare l'estraneità soggettiva: l'art 1 del Protocollo del 1923 e l'art. 1 della Convenzione del 1927 si riferiscono alla diversa nazionalità o cittadinanza della parti; l'art. I, (1) lett. a) e b) della Con- venzione del 1961 invece prendono a riferimento il dato della resi- denza abituale per le persone fisiche e quello della sede per le perso- ne giuridiche.76

Bisogna sottolineare che, ai fini dell'applicabilità, la residenza abituale o la sede deve essere situata nel territorio di Stati diversi ma entram- bi parte della Convenzione (a differenza quindi di quanto contenuto nella disciplina della Convenzione di New York).77

Con riguardo al contenuto complessivo della Convenzione del 1961, essa è composta da dieci disposizioni.

75Il testo originale cosi dispone: “This Convention shall apply: a) to arbitration

agreements concluded for the purpose of settling disputesarising from international trade between physical or legal persons having, when concluding the agreement, their abitual place of residence or their seat in different Contracting States; b) to ar- bitral procedures and awards based on agreements referred to in paragraph a) above “.

76RICCI, “Lodi pronunciati in Italia e lodi pronunciati all'estero di fronte alla Conven-

zione di Ginevra del 1961”, in Riv. Dir. Proc., 1975, pp. 342 e ss.

77LUZZATTO, “Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Con-

Nell'art. I, (2), lett. a) viene delimitato l'ambito applicativo alle con- venzioni d'arbitrato, ricomprendendo in tale concetto : “sia una clau-

sola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso, contratto o compromesso, firmati dalle Parti oppure contenuti in uno scambio di note, telegrammi o comunicazioni tramite telescriventi e , nei rapporti tra Paesi le cui leggi non impongono la forma scritta alla Convenzione di arbitrato, ogni convenzione conclusa nelle forme am- messe da dette leggi”,

Alla lett. b) viene invece specificato il concetto di “arbitrato”, inten- dendosi per tale “non solo la soluzione di controversie ad opera di ar-

bitri nominati per casi determinati (arbitrato ad hoc), ma anche ad opera di istituzioni di arbitrato permanente [...]” .78

Le disposizioni successive si occupano degli aspetti tecnici del pro- cedimento arbitrale, quali la capacità di Stati ed enti pubblici di esse- re parti del procedimento (art. II), la capacità per gli stranieri di assu- mere la funzione di arbitri (art. III), l'organizzazione generale dell'isti- tuto (art. IV), l'eccezione di incompetenza arbitrale (art. V), l'eccezio- ne di carenza di giurisdizione (art. VI), il diritto applicabile alla lite (art. VII), e la motivazione del lodo arbitrale (art. VIII) .

78Il testo originale è così formulato: “For the purpose of this Convention: a) the term

“arbitration agreement” shall mean either an arbitral clause in a contract or an ar- bitration agreement, the contract or arbitration agreement being signed by the parties, or contained in an exchange of letters, telegrams, or in a communication by teleprinter and, in relation between States whose laws do not require that an arbit- ration agreement concluded in the form authorized by these laws; b) the term “ar- bitration” shall mean not only settlement by arbitrators appointed for each case (ad hoc arbitration) but also by permanent arbitral insitutions [...]”.

L'art. IX, rappresenta una disposizione diversa dalle altre, in quanto dedicata alla fase esecutiva, piuttosto che a quella procedimentale in senso stretto; esso si occupa infatti dell'annullamento della sentenza arbitrale, ponendosi come eccezione rispetto al contenuto dell'art. V, (1), lett. e) della Convenzione di New York.

Tutte le materie non trattate dalla Convenzione sono lasciate alla di- sciplina nazionale dei singoli ordinamenti.

5. La Legge Modello UNCITRAL del 1985 sull'arbitrato commerciale