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Il coordinamento tra le decisioni del Giurì e quelle rese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel documento Product placement e libertà di espressione (pagine 130-135)

3. Gli organi deputati al controllo della ingannevolezza della pubblicità.

3.3. Il coordinamento tra le decisioni del Giurì e quelle rese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Speculare alla questione concernente l’ammissibilità di un controllo (nei limiti, peraltro, in cui esso sia ammesso) dell’ordinamento statuale sulle decisioni adottate dal Giurì, è la problematica relativa all’incidenza della pronuncia autodisciplinare sull’ordinamento statuale.

Come si è già rilevato, l’autonomia del sistema di autodisciplina rispetto all’ordinamento statuale comporta, fra i suoi effetti, la possibilità che, in relazione alla medesima fattispecie pubblicitaria, possano aversi differenti pronunce da parte dei due ordinamenti.

Il problema si è posto, peraltro, non tanto in relazione all’Autorità Giudiziaria ordinaria, la quale potrebbe essere adita, ad esempio, invocando la disciplina in materia di concorrenza sleale, quanto piuttosto con riferimento alla disciplina contenuta nell’allora D.Lgs. n. 74/92, e, in particolare, sotto il profilo del coordinamento tra la pronuncia resa dal Giurì e quella dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Un simile problema è stato avvertito dal legislatore del 1992, il quale, nel disciplinare, con il citato decreto legislativo, il fenomeno della pubblicità ingannevole, prevedeva, all’art. 8, una specifica norma tesa, appunto, a regolare il rapporto tra i due sistemi di tutela: quello amministrativo, affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e quello autodisciplinare, demandato, invece, agli organi di autodisciplina

pubblicitaria291. Previsione, questa, con la quale il legislatore italiano, peraltro recependo quanto già rilevato da quello comunitario, implicitamente rilevava una sorta di riconoscimento dell’importanza del sistema autodisciplinare, quale strumento di tutela diverso da quello statuale.

Ed anzi, al riguardo non è mancato chi ha rilevato come l’espresso riconoscimento, da parte del legislatore statuale, del “ruolo” dell’autodisciplina, abbia inteso circoscrivere l’intervento dell’Autorità amministrativa statuale esclusivamente a quelle ipotesi nelle quali non potesse ricorrersi allo strumento dell’autodisciplina292.

Una simile ratio è stata ulteriormente ribadita per effetto delle già accennate recenti modifiche al Codice del Consumo, introdotte con il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che, in attuazione della direttiva 2005/29/CE, da un lato ha specificamente previsto, all’interno della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, una autonoma disposizione tesa a regolamentare i cosiddetti codici di condotta293, dall’altro, ha tenuto conto

291

Dispone, infatti, l’art. 27 Codice del Consumo (“Autodisciplina”): “Le parti

interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.

Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni”.

292

Così Archiutti, op. cit., 492; Guglielmetti, I rapporti tra Autorità, Giurì e altri organi

in materia di pubblicità ingannevole, in Giur. pubbl., VIII, 1997, 81 ss..

293

Art. 27 bis (“Codici di autodisciplina”): “Le associazioni o le organizzazioni

imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

di tale innovazione nel disciplinare i rapporti tra autodisciplina e competenze dell’Autorità amministrativa, prevedendo espressamente che “i

consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore per la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta”294

. In altri termini, con le recenti modifiche legislative, si è inteso ampliare la categoria degli strumenti di tutela cui ricorrere in via alternativa rispetto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricomprendendo fra questi tutti gli organismi cui sia demandata dai codici di condotta la risoluzione delle controversie relative agli stessi, e, dunque, non soltanto il Giurì.

Nella medesima ottica, tesa a riconoscere il ruolo attivo del sistema autodiscipliare, si pone la previsione circa la validità del patto con cui le parti decidano, una volta “iniziata la procedura davanti ad un organismo di

autodisciplina… di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto

Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori”.

294

legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina”295 . Cionondimeno, sotto altro profilo, è incontestabile che il ricorso allo strumento dell’Autodisciplina non precluda la possibilità di sottoporre al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la medesima comunicazione pubblicitaria.

Diversamente, non è dato rinvenire una disposizione di contenuto analogo in relazione alla possibilità di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. Tale differente disciplina, molto probabilmente, può ricondursi, da un lato, alla circostanza che la tutela giurisdizionale dei diritti non può subire limitazione alcuna, quale è, appunto, quella realizzata attraverso il ricorso al giudice ordinario, dall’altro, al fatto che, mentre il sistema dell’autodisciplina e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa svolgono, entrambe, sindacati, per così dire, dal contenuto analogo, il controllo effettuato dal giudice ordinario è teso ad un esame di natura diversa e peculiare, in quanto finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali fattispecie di concorrenza sleale.

In ogni caso, é bene rilevare che, nella prassi, mentre non è stato fatto un grande ricorso allo strumento della sospensione del giudizio avanti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la decisione sulla

295

Art. 27 ter, co. 3, D.Lgs. n. 206/2005. La procedura in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento avanti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata disciplinata dall’art. 14 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, successivamente abrogato dal citato D.P.R. n. 284/2003. In particolare, l’art. 13 D.P.R. n. 284/2003 stabilisce che “I

soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorità sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione”.

quale, peraltro, è rimessa alla discrezionalità della stessa Autorità amministrativa), sono state, per contro, frequentemente invocate le statuizioni rese in sede autodisciplinare quali precedenti utili a dimostrare l’infondatezza di una pronuncia di inibitoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Circostanza, quest’ultima, la quale induce ad interrogarsi sugli effetti che una pronuncia autodisciplinare possa spiegare nell’ambito di un procedimento avanti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In proposito, è opportuno, peraltro, rilevare come, mentre, come visto, il legislatore ha avuto premura di regolamentare i rapporti tra i due sistemi di tutela sotto il profilo dei relativi procedimenti, nulla ha previsto in merito agli effetti che la pronuncia resa nell’ambito di un giudizio autodisciplinare possa avere, ad esempio, nel diverso procedimento amministrativo.

L’autonomia di ciascuno di tali sistemi normativi indurrebbe ad escludere un’efficacia vincolante delle decisioni rese da uno dei due organismi su quelle dell’altro, anche tenuto conto del fatto che trattasi di due forme di tutela che si fondano su norme diverse.

Cionondimeno, pur non potendo rinvenirsi un rapporto di vincolatività tra le decisioni dei due organismi, in ogni caso è incontestabile che quella resa da uno dei due organi, ad esempio il Giurì, ben potrà essere tenuta in considerazione dall’altro, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tanto, del resto, trova conferma oltre che nella stessa previsione legislativa, laddove prevede l’accennata possibilità di chiedere la sospensione del procedimento avanti l’Autorità amministrativa in attesa della definizione del giudizio autodisciplinare, altresì nell’orientamento della dottrina prevalente e di taluna giurisprudenza nel senso di ritenere che, qualora, per

effetto di una pronuncia del Giurì, una pubblicità sia cessata, l’Autorità amministrativa debba astenersi dall’emettere una pronuncia su quella stessa comunicazione pubblicitaria, in quanto sarebbe venuto meno l’interesse pubblico ad un vaglio dell’Autorità amministrativa su una pubblicità cessata296.

Nel documento Product placement e libertà di espressione (pagine 130-135)

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