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Le diverse teorie interpretative e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

5. Il sistema dei limiti costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero.

5.1. Il limite esplicito del buon costume.

5.1.1. Le diverse teorie interpretative e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Passando ad esaminare le teorie che si sono sviluppate in ordine alla nozione di buon costume quale limite opponibile all’esercizio della libertà di espressione, un primo orientamento, peraltro minoritario, ha cercato di

77

In questi termini, Vignudelli, cit., 91. 78

elaborare una definizione di buon costume alla luce del diritto civile. In una simile prospettiva, il predetto limite, lungi dall’essere circoscritto alla sfera della morale sessuale, ricomprenderebbe anche la più generale sfera dell’honeste vivere (la cosiddetta morale pubblica)79.

Non poche, peraltro, sono state le critiche all’accezione civilistica di buon costume, le quali hanno evidenziato, in particolare, come, aderendo a tale impostazione, si perverrebbe ad un’opera di sostanziale svuotamento della libertà di manifestazione del pensiero.

Diverso, sebbene parimenti minoritario, è l’orientamento che, forse nel timore di “affidare” la definizione di buon costume al legislatore ordinario, riconduce tale limite ai valori etici della Costituzione80.

Maggior seguito ha avuto, invece, l’orientamento cosiddetto penalistico, il quale ha elaborato una definizione del limite previsto dall’art. 21, comma sesto, Cost., sulla base delle norme dell’ordinamento penale a tutela del relativo bene e, dunque, lo ha circoscritto alla nozione penalistica di buon costume81. In una simile impostazione, è stato individuato, quale contenuto di tale limite, il comune senso del pudore e di pubblica decenza: ovvero, più in generale, la nozione di morale sessuale82.

Cionondimeno, è bene precisare come, nonostante l’orientamento prevalente sembri prediligere la “lettura” penalistica, non sono del tutto scomparsi i dubbi circa il significato da attribuirsi a tale limite.

79

Così, in dottrina Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1989. In giurisprudenza, Cass. 17.6.1950, n. 1552, in Foro it. Mass., 1950, 326 ss..

80

Così, De Roberto, Buon costume, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988. 81

Così, Esposito, cit.. 82

Stabilisce, infatti, l’art. 529 c.p. (“Atti e oggetti osceni: nozione”): “Agli effetti della

legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”.

In particolare, è stata evidenziata la non esaustività del riferimento alle norme del diritto penale83, ben potendo il limite del buon costume, da un lato, essere circoscritto ai delitti relativi al pudore sessuale(Libro II, Titolo IX, c.p.), dall’altro lato, essere esteso anche a quei delitti che si riferiscano, più in generale, alla pubblica decenza, la quale, non necessariamente, attiene alla sfera sessuale, dall’altro lato ancora, essere ricondotto a quei reati che presentino un collegamento con la sfera sessuale e, purtuttavia, siano diversamente rubricati84.

In tale contesto, si sono inserite le numerose pronunce rese dalla Corte costituzionale, la quale, nel tentativo di comporre i diversi indirizzi affermatisi nel tempo, ha, in un primo momento, precisato che rimangono estranei alla nozione penalistica di buon costume concetti quali la morale o la coscienza etica, dovendo il predetto limite essere interpretato, piuttosto, come complesso di precetti riguardanti specifici comportamenti da tenere nella vita di relazione, l’inosservanza dei quali determina “la violazione del

pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani”85

. Proprio nei confronti dei giovani è apprestata una tutela, per così dire rafforzata86, nel senso, cioè, che la giovane età dei destinatari della manifestazione del pensiero impone, conformemente alla esplicita tutela costituzionale della gioventù87, una maggior protezione, attuata, appunto, attraverso lo strumento del limite del buon costume.

83

In questi termini, Chiola, Manifestazione del pensiero, cit., 9. 84

Fra questi, i delitti contro la famiglia. 85

Corte cost., 19.2.1965, n. 9, in Giur. cost., 1965, 61 ss.. 86

Così, Zaccaria, cit., 61. 87

Il riferimento è all’art. 31 Cost., che al comma secondo prevede espressamente che la Repubblica “protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti

La Corte Costituzionale ha, inoltre, ribadito, a più riprese, la peculiare natura della nozione di buon costume, quale concetto continuamente in

fieri, attesa la necessità di un costante adeguamento al mutare del contesto

sociale di riferimento88. Si pensi, ad esempio, all’evoluzione in materia di incitamento a pratiche contro la procreazione, con riferimento alla quale i giudici costituzionali hanno ritenuto la previsione, all’interno del codice penale, della relativa fattispecie criminosa, dapprima conforme al dettato costituzionale, siccome considerata relativa alla tutela del buon costume (inteso dalla Corte come coincidente con la morale pubblica, ma non anche con la distinta nozione di morale individuale)89, successivamente, invece, illegittima90. Nel rilevare l’illegittimità della fattispecie di reato, la Corte costituzionale ha specificato il contrasto della norma penale con quanto prescritto dagli art. 18, 21 e 32 Cost., evidenziando, in particolare, l’utilità, a livello informativo, della propaganda anticoncezionale, rinvenendo, per contro, la ratio della prima in ragioni di carattere storico-demografico, ritenute, cionondimeno, non sussistenti nella fattispecie all’esame della Consulta91.

Una simile evoluzione ha, peraltro, determinato non poche perplessità e riserve in dottrina, ove si é evidenziato, infatti, come proprio l’elasticità della nozione di ordine pubblico potrebbe risultare in contrasto con i

88

Si è, in particolare, osservato come “il buon costume è diretto a significare un valore

riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 Cost.)” (Corte

cost., 27.7.1992, n. 368, in Giur. cost., 1992, 2936 ss.). 89

Corte cost., n. 9/1965, cit.. 90

Corte cost., 16.3.1971, n. 49, in Giur. cost., 1971, 525 ss.. 91

principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, a loro volta espressioni del più generale principio di legalità92.

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