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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea salva il programma “OMT”

LA FEDERAL RESERVE AL TEMPO DELLA CRISI E COSA HA FATTO PER USCIRNE

E L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

4.10. LE OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS

4.10.1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea salva il programma “OMT”

In data 10 febbraio 2014, la Corte di Giustizia Europea è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal BverfG (Corte Costituzionale Federale di Germania), adita con quattro ricorsi diretti di costituzionalità presentati da gruppi di vari soggetti privati, uno dei quali sostenuto da più di 11000 firmatari e un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tali ricorsi avevano ad oggetto il contributo fornito dalla Deutsche Bundesbank all'attuazione del programma OMT, nonché veniva evidenziata l'inerzia del Governo federale e della Camera bassa del Parlamento

180ALBERTO ODDENINO, “Il QE della Banca Centrale Europea tra politica

monetaria, politica economica e dinamiche dei mercati finanziari

internazionali” - Biblioteca della libertà, gennaio – aprile n 212, Centro di

federale in relazione a tale programma.

Le parti che hanno sollevato i ricorsi, contestavano la non conformità del programma OMT con il mandato della Banca Centrale Europea, denunciando poi una violazione del divieto di finanziamento monetario degli Stati membri dell' Eurozona, e sopratutto che le operazione OMT mettevano in pericolo il principio di democrazia sancito nella Legge Fondamentale Tedesca, pregiudicando l'identità costituzionale della Germania. Pertanto la Corte federale tedesca, nutrendo dei dubbi sul punto e se tale programma potesse rientrare nelle attribuzioni del SEBC, rinviava alla Corte di Giustizia Europea una valutazione pregiudiziale in relazione ai Trattati e sulla compatibilità con il divieto di finanziamento monetario agli Stati membri.181 La pronuncia

rappresenta una tappa storica nella costruzione dei rapporti tra l'ordinamento tedesco e il processo di integrazione europea, tanto da essere stata oggetto di numerosi commenti, anche critici182.

La vicenda è interessante in quanto si fonda su un equivoco, o potremmo dire un'anomalia, il programma OMT è stato dichiarato attraverso un comunicato stampa da parte della BCE, il quale pur affermando “has today taken decisions”183, invero non era stata

181Corte di giustizia dell'Unione Europea COMUNICATO STAMPA n.70/2015 “Il Programma OMT annunciato dalla BCE nel settembre 2012 è compatibile

con il diritto dell'Unione”- Lussemburgo, 16 Giugno 2015,

www.curia.europa.eu

182Critiche sono state rivolte da V. M. BONINI, “Dichiarare ammissibili i ricorsi

diretti di costituzionalità e sul conflitto tra poteri dello Stato per ottenere la revisione dei Trattati sovranazionali? Dal Meccanismo europeo di stabilità alle Outright Monetary Transactions, attraverso una imprevedibile giurisprudenza costituzionale” - Osservatorio costituzionale (AIC), maggio 2014. Tra i

numerosi commenti, si vedano i contributi raccolti nel n. 2/2014 del German Law Journal, dedicato alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale. V. inoltre F. BASSAN, Le operazioni non convenzionali della BCE al vaglio della Corte costituzionale tedesca, in Rivista di diritto internazionale, 2014, p. 361 ss.; R. CAPONI, “La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell’eurozona, in

Giornale di diritto amministrativo” 2014, p. 469 ss.; G.

assunta nessuna decisione di approvazione del piano, sia per l'opposizione riscontrata all'interno del Consiglio direttivo, sia per l'effetto prodotto sui mercati, dal mero annuncio di un intervento della BCE. Per cui il BverfG fondava il ricorso su una decisione, che in fondo non c'era mai stata.

La proposizione del rinvio pregiudiziale era accompagnata da un monito per la Corte di Giustizia, per cui qualora questa non avesse aderito ad un'interpretazione particolarmente restrittiva del mandato della BCE, il Tribunale Costituzionale avrebbe potuto ignorare la sentenza della Corte, dichiarando che il programma OMT risultava essere una misura ultra vires, priva di qualsiasi copertura da parte della Costituzione tedesca, unica fonte che autorizzi cessioni di sovranità in favore dell'Unione. Esattamente l'anno seguente dalla decisione di rinvio, l'Avvocato generale Cruz Villalón ha presentato le proprie conclusioni. In primo luogo, le caratteristiche particolari del procedimento principale, secondo l'Avvocato generale presentano una “difficoltà funzionale”, ma per quanto attiene la posizione della Corte, avendo ricordato i compiti della BCE e del SEBC, constata che il programma alla luce dei suoi obiettivi e dei mezzi previsti, rientra nella politica monetaria e dunque nelle attribuzioni del SEBC e risponde al principio di “unicità” in conformità dei Trattati dell'Unione, perseguendo l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Infatti a parere della Corte, pur potendo il programma OMT contribuire anche alla stabilità della zona euro, non vale a mettere in discussione una tale valutazione, non potendo una misura di politica monetaria essere equiparata ad una misura di politica economica per il solo fatto di produrre effetti indiretti sulla stabilità della zona euro. La Corte, avuto riguardo ai profili di condizionalità del programma al

EFSF/MES, non esclude la natura di un programma di politica monetaria. Inoltre non è stata tracciata neppure una violazione del principio di proporzionalità, poiché il programma veniva ritenuto idoneo al perseguimento degli obiettivi del SEBC e dunque al mantenimento della stabilità finanziaria, per cui non era assolutamente privo di una ponderazione tra i diversi interessi in gioco al fine di evitare che l'applicazione del programma avesse potuto produrre inconveniente manifestatamente esorbitanti gli obiettivi perseguiti.

Per quanto attiene all'ulteriore punto, ovvero se sia in corso una violazione del divieto di finanziamento monetario degli Stati membri secondo la Corte, nonostante tale divieto non sussiste alcun limite generale della facoltà del SEBC di riacquistare, presso i creditori di tale Stato, titoli in precedenza emesso da quest'ultimo sui mercati secondari, purchè non presenti un effetto pari ad un acquisto diretto di tali titoli sui mercati primari, pur dovendo la BCE prestare al tal fine apposite garanzie.

Tale decisione miliare, apre a degli spunti di riflessione, prima di tutto la Corte avrebbe potuto in primissima battuta chiudere il procedimento dichiarando l'irricevibilità del ricorso, ma invece ha scelto la via del dialogo e della cooperazione. Tale decisione del 16 Giugno 2015 si è posta, poi in linea di continuità con la sentenza

Pringle, di cui si è avuto modo già di delineare i contorni. Segnando

il confine tra politica monetaria e politica economica, non lasciando ad una valutazione in concreto la qualificazione dell'oggetto della misura, né adottando la soluzione di una distinzione che si potesse fondare sugli effetti della misura, perchè è evidente come tra politica monetaria e politica economica non vi sia una netta cesura, ma

sussiste un rapporto di comunicabilità e complementarietà.184

La decisione, dunque, non poteva che far piacere alla Banca Centrale Europea, non solo perchè ne difende le scelte, ma perchè ne ha chiaramente affermato l'indipendenza.

4.11. UNA NUOVA BCE: TRA QUANTITATIVE EASING,