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LA FEDERAL RESERVE AL TEMPO DELLA CRISI E COSA HA FATTO PER USCIRNE

L'EUROZONA, SFIDE PER NON CADERE IN TRAPPOLA

4.1. VERSO UN SOGNO COMUNE

Si suole far risalire la moderna definizione del concetto di sovranità statale al pensiero del giurista e filosofo Jean Bodin, che lo definì come “quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello

Stato, indipendente da ogni altro potere che lo possa limitare e pertanto porsi ad esso in posizione sovra ordinata”118. La sovranità

dello Stato è il potere più alto contro cui nulla si può opporre, e si qualifica come assoluta, perpetua, indivisibile, inalienabile, imprescrittibile. La storia insegna che tale concezione abbia trovato poi sua consacrazione nel Trattato di Westfalia119 del 1648, dove si

raggiunse un riconoscimento giuridico effettivo della realtà degli Stati nazionali, soggetti uguali tra loro in quanto soggetti di diritto, ma diversi per profili economici, demografici, culturali, geografici e politici. Ciò significa che il riconoscimento della Sovranità consiste nella libertà per lo Stato di svolgere un complesso di attività, tra cui anche la politica economica, intesa come forma di esercizio del pubblico potere a cui partecipano a pieno titolo politica fiscale e politica monetaria.120 Emerge così, la particolarità di quello che è il

modello Europeo, dove l'interdipendenza economica tra i singoli Stati appartenenti alla medesima area geografica, nel corso dei decenni successivi al Secondo conflitto mondiale, si è rivelata talmente crescente da determinare l'esigenza di un mercato unico europeo121. Da qui la spinta verso la cooperazione e l'integrazione

118JEAN BODIN, “Le six livres de la Republique” Parigi (1953).

119Va ricordato che la Pace di Westfalia fu l'ultimo atto della Guerra dei Trent'anni e pose fine alla Res Publica Christiana, fondata su base verticale e dipendente da quei “Due Soli” (cit. DANTE ALIGHERI - “De Monarchia” 1312-1313), Papato ed Impero, con la contestuale nascita dello Stato- Nazione.

120GIULIO PERONI, “La Crisi dell'Euro: Limiti e Rimedi dell'Unione

Economica e Monetaria” - Giuffrè Editore, pp.23-24 (Milano 2012).

121E' un' espressione, comunque, che non trova una specifica definizione in alcun Trattato, ma ha una sua ufficializzazione con la pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella Causa 15/81 Schul, sentenza del 5 Maggio 1982, punto 33 dove si evidenzia che “la nozione di mercato comune […] mira ad eliminare

economica da parte dei Paesi di quella che sarà la Comunità Europea e poi Unione Europea122, ritenendola condizione essenziale per

incrementare e favorire la crescita economica degli Stati aderenti. Sulla base del “one market one money”123 ha acquisito credito la

convinzione che un mercato unico in cui esplichi una piena circolazione dei fattori produttivi, possa trovare realizzazione solo con il ricorso ad una politica monetaria ed economica comune. È per questa ragione che i singoli Stati membri della Comunità hanno ceduto parte della loro sovranità, esattamente quella dello ius

cudendae monetae, cioè di battere moneta, con la attribuzione della

relativa politica a organi sovranazionali e hanno dato corso legale alla loro Moneta unica: l'euro.

L'adozione della Moneta unica è stata la conseguenza di una serie di accadimenti sia politici che economici, che avrebbero potuto e dovuto rappresentare l'occasione per la costruzione di un'effettiva unione politica. È stato affermato come il sistema non abbia subito, invece, degli adattamenti reali volti a fronteggiare una tale innovazione, non avendo realizzato un accettabile parallelismo tra

ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno”.

122Il primo comma dell'art. 133 TCE, (oggi art.207 TFUE) recita “la politica

commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali (l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni ”. Tale norma definisce l’ambito

di competenza della Comunità in campo commerciale, mentre i successivi commi danno un’elencazione esemplificativa, non tassativa, delle procedure da seguire nell’attuazione di questa politica ed individuano le istituzioni

comunitarie cui sono devoluti tali compiti. La competenza attribuita alla Comunità in materia è una competenza esclusiva con la conseguente perdita di autonomia negoziale da parte degli Stati membri, nell’ambito di accordi e decisioni di politica commerciale e il venir meno del principio di sussidiarietà. 123Study of the Directorate – General for Economic and Financial Affairs“One

Market , one Money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union” No 44 October 1990.

l'intensità dell'integrazione economico - monetaria e quella prevista per l'Unione Europea istituzionale e politica nel suo complesso .124

Sin dalle origini la Cominità Europea, e poi in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona l'Unione Europea, si sono poste il quesito di prevedere, in seno a propri accordi istitutivi specifiche forme e modalità di integrazione con cui alcuni degli Stati partecipanti al fine di poter convergere intorno a progetti e iniziative comuni. Forme di integrazione diversificata sono state compiute, inizialmente ricorrendo a strumenti esterni ai Trattati comunitari, servendosi in particolare del diritto internazionale stipulando specifiche convenzioni, anche in materie dove gli accordi comunitari fornivano idonee basi giuridiche per realizzare una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, ma a cui non fece seguito una volontà comune nel perseguire una maggiore integrazione in quei settori già disciplinati dal diritto comunitario. Si è trattato oltre che di Convenzioni, anche di Protocolli aggiuntivi ai Trattati125, che

sancendo posizioni differenziate tra i vari paesi, hanno prodotto da un lato un'anomalia e dall'altra sono una palese dimostrazione dell'incapacità, da parte della Comunità, o meglio dell'Unione, di farsi promotrice di un percorso di inclusione nei confronti di tutti gli Stati Europei, all'interno di un progetto di integrazione. Tanto che diverse sono state le espressioni utilizzate: “Europa a due velocità” contenuta nel Rapporto Tindemands ed “Europa a geometria variabile” come affermato nel Rapporto Delors126.

124ANTONIO TIZZANO, “Qualche Considerazione sull'Unione Economica e

Monetaria”, in Il Diritto dell'Unione Europea, pag 457, (1997).

125Secondo L.R. ROSSI lo strumento dei protocolli consentiva agli stessi di superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che i Trattati comunitari non ammettono riserve.

126Sul significato di tali espressioni, come di altre similari ad esempio “Europe à la carte” o “Nocciolo duro” A.STUBB, “A Categorization of Differentiated

4.2. I CRITERI DI CONVERGENZA ISTUTUITI A