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Dall’inchiesta preparatoria al canone di doverosa

La premessa di fondo racchiusa nel dettato degli artt. 326 e 358 c.p.p. era che le indagini preliminari avrebbero dovuto rappresentare una mera informativa del pubblico ministero e il materiale acquisito dagli

interna corporis ai fini delle determinazioni sull’ esercizio dell’azione

panale116. È noto però come ben presto l’idea sia tramontata non appena il diaframma tra indagini e dibattimento è stato cancellato per

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G.Ubertisnon termini astratti ma garanzia del contraddittorio,inQuest. Giust , 1992 p.483. vedi anche G.Ichinoalcuni spunti di riflessione sul tema delle indagini

preliminari in riv.it.dir.eproc.pen 1993

116M.Nobilidiritto alla prova e diritto di difesa nelle indagini preliminari, in AA.VV.il

84 lasciare spazio ad una relazione osmotica tra i due stadi; tale mutazione genetica del sistema processuale è stata indotta dalle note pronunce della Consulta117 , la quale con due sentenze del 1992, la n.254, relativa all’art.513 c.p.p. e la n.255, relativa all’art.500 c.p.p., aveva fatto cadere la regola che impediva il passaggio nel dibattimento delle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero nella fase delle indagini. Tuttavia prima che la corte cost. avviasse l’opera demolitoria del sistema, già si erano manifestati i sintomi della crisi d’identità che avrebbe di li a poco segnato la fase preliminare secondo dinamiche interne alle indagini stesse118. Per spirito di fedeltà al modello dell’inchiesta di parte, l’esercizio dell’azione penale risultava spostato in avanti, all’esito dell’attività investigativa119. Tale scelta era fonte di dubbi circa l’incidenza dell’art.112 Cost. sull’arco procedimentale anteriore alle determinazioni ex art.405 c.p.p. questo scenario avrebbe potuto avallare letture del seguente tenore: se l’azione si promuove solo alla fine delle indagini, tutto quanto sta a monte di tale snodo è insensibile ai postulati dell’art. 112 Cost120

. affiorava dunque il rischio che una volta acquisita la notizia di reato venisse legittimata l’inerzia del pubblico ministero, con evidenti ricadute sul piano di basilari valori costituzionali: dal principio di obbligatorietà dell’azione penale a quello sancito dall’art.3 Cost. L’esigenza di

117 Corte cost. sent 1992/ 92; sent. 254/ 92; sent 255/ 92 . in dottrina tra i numerosi commenti si vedano quelli di P.Ferruaanamorfosi del processo accusatorio, in ID.,

studi del processo penale Giappichelli Torino 1992; G.Giostraequivoci sulla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e sacrificio del principio di oralità in

riv.dir.proc. 1992; G.Illuminatiprincipio di oralità e ideologie della Corte

costituzionale nella motivazione della sent n.255 del 1992 in Giur.cost.1992

118 Le insidie nascoste nelle pieghe della disciplina codicistica, sono evidenziate da M.Nobilidiritti per la fase che non conta e non pesa in ID., scenari e trasformazioni

del processo penale,Cedam Padova 1998

119V.Greviarchiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione

penale in riv.it dir.eproc. Penale 1990; D.Siracusanopolivalenza delle indagini preliminari.

120M.Chiavario l’obbligatorietà dell’azione penale:il principio e la realtà in AA.VV.il

pubblico ministero oggi( atti del convegno enrico de nicola di saintvincent 3-4

85 rinsaldare il presidio dell’art.112 Cost e quella di rendere effettive le chances per l’imputato di accesso al modulo abbreviato, hanno finito con l’esercitare una spinta sinergica, foriera di sviluppi tali da riflettersi sulla dimensione funzionale delle indagini preliminari.

Dal principio di obbligatorietà viene ricavato quello di tendenziale completezza delle indagini, che diventa il canone al quale il pubblico ministero deve ispirare la propria condotta fin dall’acquisizione della

notitia criminis, questa lettura è ritenuta strumentale a diversi obiettivi:

consentire al p.m. di sciogliere l’alternativa dell’art.405 c.p.p.; indurre l’imputato ad imboccare la strada dei riti alternativi; porre un argine ad eventuali prassi di esercizio apparente dell’azione penale, in modo da evitare un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale. Cosi per armonizzare la discrezionalità investigativa con i fondamentali valori espressi dall’art.112 Cost., si delinea un assetto che obbliga il p.m. a verificare la fondatezza della notizia di reato attraverso lo svolgimento delle indagini complete121. Tuttavia nell’ enucleare tale parametro, la Corte cost non aveva alterato la natura delle indagini preliminari, sul punto però i toni mutano quando la Consulta è chiamata a scrutinare la disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge 479/1999122.

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Nel dare atto di aver modificato l’opinione in precedenza espressa (Azione (dir.proc.penale) in enc.giur. Treccani vol.IV Roma 1996, E.Marzaduri considerazioni

sui profili di rilevanza processuale del principio di obbligatorietà dell’azione penale a vent’anni dalla riforma del codice di procedura penale in Cass.pen2010 osserva

come si trattasse di una completezza relativa delle indagini parametrata sulle esigenze espresse nell’art.125 disp.att. c.p.p. non una completezza assoluta riferita a tutti i possivbili sviluppi investigativi. Prende le distanze da una lettura radicale del concetta di completezza ancheM.Caianielloarchiviazione Giuffrè Milano 2008 122

Gli approdi della giurisprudenza costituzionale si erano rivelati insufficienti ad eludere il paradosso per cui al p.m. risultava legittimamente consentito di impedire l’instaurazione del giudizio abbreviato, adducendo deficit probatori riconducibili alle scelte discrezionali compiute dallo stesso organo d’accusa. sebben ricadute di questo tipo fossero bollate come inaccettabili dalla Consulta, non vi era spazio per forme di sindacato giurisdizionale sulle strategie investigative del pubblico ministero; anche per il fatto che comunque le indagini restavano finalizzate non ad un accertamento pieno, ma alla raccolta degli elementi necessari ai fini stabiliti dall’art.326 c.p.p. e pertanto la loro completezza andava misurata in base a quest’ ultimo metro. La situazione di stallo venutasi a creare è stata risolta dal legislatore

86 Le indagini preliminari, ormai lontane dallo schema dell’inchiesta di parte e al contrario pervase dalla tensione a raccogliere elementi utili a provare la responsabilità dell’imputato, assumerebbero sfumature latamente istruttorie123. Il finalismo che le caratterizza sembrerebbe destinato a mutare, non più semplicemente quello di precostituire gli elementi necessari per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il p.m. stante la possibilità che l’imputato opti per il rito abbreviato non potrebbe fare altro che svolgere indagini tali da consentire un’eventuale condanna in sede abbreviata; diversamente non farebbe bene il suo lavoro124. Ad imporre un più elevato livello di approfondimento investigativo, contribuirebbero le modifiche relative alla regola di giudizio dettata per l’emissione della sent di non luogo a procedere. In tema di udienza preliminare l’art.425 co.3 c.p.p. darebbe vigore alla tesi della condanna probabile secondo cui il passaggio alla fase dibattimentale postulerebbe un quadro già sfavorevole all’imputato, indipendentemente dai possibili sviluppi successivi; pertanto la situazione di dubbio, impedendo di pronosticare la condanna, dovrebbe sfociare in una sentenza ex art.425 c.p.p.

Se il filtro dell’udienza preliminare è concepito a maglie strette, diventa fondamentale mettere a disposizione del giudice elementi probatori adeguati al tipo di vaglio richiesto; di riflesso ciò implicherebbe indagini esaustive ed un’udienza preliminare strutturata come un’anticipazione del dibattimento, ossia come un luogo in cui

che spinta dai pressanti moniti della Corte cost e da obiettivi di deflazione dibattimentale, è intervenuto a rimodellare ab imis il giudizio abbreviato.

123

F.Cassiba investigazioni e indagini preliminari in dig.disc.pen. aggiornamento Utet, Torino 2004, secondo il quale sarebbe divenuta sempre piu accentuata la tendenza a formalizzare la disciplina delle indagini, con riguardo sia al regime dei singoli atti che alla loro concatenazione

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G.Illuminati il giudizio senza oralità in AA.VV. verso la riscoperta di un modello processuale Giuffrè Milano 2003. F.Siracusano la completezza, il quale sottolinea come i risultati delle indagini devono essere tali da permettere un giudizio diagnostico sulla responsabilità dell’imputato

87 viene compiuta un’attività di istruzione probatoria125

. Significative conferme verrebbero dagli artt.421bis e 422 c.p.p. in particolare, la prima di tali disposizioni rifletterebbe l’evidente ansia di raggiungere un obiettivo ormai irrinunciabile per le dinamiche del sistema: la completezza delle indagini. In definitiva l’immagine è quella di un assetto ormai dicotomizzato a causa di una fase preliminare intrisa di uno sforzo parossistico alla ricerca di informazioni, di notizie, di dati, destinati però ove non sia prescelta la strada dei riti alternativi al dibattimento, a rimanere esclusi dall’orizzonte di conoscenze del giudice.

Nonostante le modifiche introdotte dalla legge 63/2001 per attuare il contraddittorio nella formazione della prova, la disciplina dettata dagli artt.405-407 c.p.p. non può ritenersi un corpo estraneo al sistema; infatti ove al centro dell’analisi venga posta la durata delle indagini , il punto nevralgico sta negli obiettivi affidati a questa fase, cioè se lo scopo ultimo risponda alla verifica sulla fondatezza della notizia di reato. In quest’ottica serve a poco invocare l’incomunicabilità tra le indagini e il dibattimento. Ad assumere notevole peso è la spinta esercitata dall’esigenza di completezza del quadro investigativo che sembrerebbe accresciuta a dismisura quasi fino al punto da far rivivere le dinamiche proprie del vecchio accertamento istruttorio. Quindi se l’assetto delle indagini rischia di scivolare verso gli antipodi del modello accusatorio, perdono forza persuasiva gli argomenti impiegati per sostenere l’incongruenza che sarebbe insita nei vincoli posti dagli art.405-407 c.p.p. anzi in senso opposto proprio quel pericolo può contribuire a giustificare la scelta di stabilire controlli periodici sulla

125M.Daniele la regola di giudizio in udienza preliminare, in riv.dir.proc 2002 che tuttavia esclude un rapporto di implicazione tra i meccanismi di integrazione probatoria e regola di giudizio ex art.425 c.p.p

88 durata delle indagini preliminari e un termine ultimo per lo svolgimento delle stesse126