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Il capo II del Decreto del fare ( Decreto 69/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 98 del 2013, apre l’ ingresso , tra le misure a sostegno dell’ economia , al cantiere delle “Misure per il potenziamento dell’ Agenda Digitale Italiana”.

L’ articolo 14 (“ Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”) intende favorire tra i cittadini la diffusione del “DOMICILIO DIGITALE” ossia di una casella di posta elettronica certificata che fungerà da riferimento alle Pa per le comunicazioni e lo scambio di richieste , dati, documenti, in una prospettiva di semplificazione e di risparmio . La casella di posta verrà fornita gratuitamente nel momento in cui il cittadino farà richiesta del documento unificato, o in sede di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza. La disciplina è contenuta nell’ articolo 10 del Decreto Legge 70 del 2011, anche in riferimento all’ emissione della Carta d’ identità elettronica e della tessera sanitaria in un unico documento a valere quale tesserino del codice fiscale. Secondo il Cad la richiesta del domicilio era facoltativa, oggi, ad una prima lettura della novella, il rilascio della casella e l’ utilizzo della stessa da parte della Pa sembrerebbe obbligatoria con conseguenza pratica a carico del cittadino.

I comma 1-bis e 1-ter dell’ articolo 14 del Decreto del fare modificano l’ articolo 47 del Codice di Amministrazione digitale (Decreto del 2005 n. 82) e l’ articolo 43 del Dpr del 2000 n. 445 ( Testo unico in materia di documentazione amministrativa) inserendo nel primo caso un divieto espresso dell’ utilizzo del fax nello scambio di documentazione tra Pa e nel secondo caso , l’ operatività esclusivamente telematica in sede di accesso da parte di amministrazioni ai dati conservati da altra amministrazione per verifica delle dichiarazioni rese in luogo di certificazione ovvero di notorietà da parte dei privati.

L’articolo 14 ( “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”) del Decreto del Fare (Decreto Legge 69/2013) ha inserito modificazioni nell’ articolo 47 del Cda stabilendo che nei rapporti tra Pa ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è esclusa la trasmissione dei documenti a mezzo di fax. Il riformato articolo 47 Cad (“Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le Pa”) recita così :

1.“Le comunicazioni di documenti tra le Pa avvengono mediante utilizzo della posta elettronica, esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L’ inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’ eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale o disciplinare

2 .” Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se : a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo articolo 55 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

c) ovvero è possibile accertarne la provenienza , secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui articolo 71. E’ esclusa in ogni caso la trasmissione di documenti a mezzo di fax

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di Pec di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68”.

Questa riformulazione dell’ articolo 47 del CAD non brilla per chiarezza, può dare adito in una Pa a diverse interpretazioni giurisprudenziali. Infatti il telefax , per la giurisprudenza, è un sistema di comunicazione elettronica parificabile alla comunicazione mail semplice e dunque essere valido strumento per trasmettere documenti tra Pa anche se non valido ai fini dell’ avvio di procedimenti amministrativi. Leggiamo anche il contenuto all’ articolo 45 del CAD :

“ i documenti trasmessi da chiunque ad una Pa con qualsiasi mezzo telematico o informatico , idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.

Allo stesso tempo il legislatore , specificando al secondo comma punto c) dell’ articolo 47 che “ è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo di fax”, ai fini della verifica della provenienza dei documenti , sembrerebbe apparentemente quasi chiedere alle Pa di dismettere tutti gli strumenti di telefax quando per molte Pa e cittadini il telefax continua ad essere ancora oggi un “ diffuso sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza, con l’ utilizzazione di reti telefoniche e terminali del contenuto di documenti”.

In realtà, il telefax (come qualsiasi sistema di posta elettronica semplice) non è idoneo in re ipsa ad accertare la fonte di provenienza e quindi ne viene dal legislatore semplicemente ribadita la non utilizzabilità solo e soltanto per il punto c) dell’ articolo 47 del Cad .

Se il legislatore avesse voluto eliminare in toto il telefax nei rapporti tra Pa, avrebbe dovuto inserire inciso all’inizio dell’ articolo 47 e renderne generale l’ applicabilità a tutti gli altri casi previsti nei comma 1 e 2 dello stesso articolo.

Dunque, ad oggi, il telefax come sistema di posta elettronica rimane utilizzabile da tutti i cittadini nei rapporti con la Pa , in quanto il citato articolo 47 fa riferimento ai soli rapporti tra Pa . E la ricezione di un documento trasmesso via telefax comporta per una Pa il dovere di registrazione ai sensi dell’ articolo 53 ultimo comma Dpr 445/2000 , sarà poi il responsabile del procedimento a verificare di volta in volta se quel documento trasmesso via telefax sia in grado di garantire la verifica della provenienza e ,quindi, possa attivare un procedimento amministrativo ( rendendo superflua l’ ulteriore trasmissione da parte dell’ interessato dell’ originale, cartaceo o informatico che sia ).

L’ utilizzo del fax è stato escluso solo limitatamente ai rapporti tra amministrazioni e a scambio di dati o informazioni , in favore dell’ utilizzo delle tecnologie digitali. Non si riviene un’ esclusione generalizzata ( rapporti cittadini- amministrazione o viceversa) .

Di sicuro impatto risulta essere l’ ultimo articolo del Capo II , l’ articolo 17 ter “ Sistema pubblico per la gestione dell’ identità digitale di cittadini ed imprese” che introduce nel tessuto digitale disciplinato dal Cad il sistema SPID ( Sistema pubblico per la gestione dell’ identità digitale di cittadini ed imprese) quale modalità di accesso ai servizi messi in rete delle amministrazioni in aggiunta ad altre procedure di riconoscimento quali la carta d’ identità elettronica e/ o carta nazionale dei servizi.

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’ Agenzia per l’ Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini ed imprese per conto delle Pa , in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente su richiesta degli interessati. Il sistema SPID è realizzato utilizzando risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l’ Agenzia per l’ Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPITOLO 4 :

LE INFORMAZIONI , I PRODOTTI ED I

SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

DA PARTE DEL COMUNE DI PISA