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appaiono di ampio respiro, ma non sono accompagnati da specifiche coperture finanziarie716, ed è difficile pensare che possano essere realizzati senza dispendio di risorse economiche.

4. Il Decreto “Semplifica Italia”

Il già citato Decreto legge n. 5 del 2012, ossia il cosiddetto “Decreto Semplifica Italia”, oltre a contenere la disciplina sull’Agenda digitale, ha introdotto importanti disposizioni che riguardano la pubblica amministrazione digitale, alcune delle quali molto rilevanti, di modifica del Codice dell’amministrazione digitale, che analizzeremo più diffusamente nei paragrafi successivi.

Uno sguardo alla relazione accompagnatoria ci permette di individuare chiaramente lo scopo del testo del decreto di semplificazione, cioè la riduzione del gap tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea, l’eliminazione dello svantaggio competitivo, dovuto principalmente alle complicazioni burocratiche tipiche del nostro Paese. Il decreto si propone, tramite una serie di interventi atti a semplificare la burocrazia italiana a vantaggio di cittadini e imprese, lo scopo di ridurre tale divario e di rilanciare la competitività del Paese717. Tale obiettivo viene perseguito anche, e soprattutto, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie telematiche per migliorare l’efficienza del sistema pubblico e i rapporti tra questo, i cittadini e le imprese718. Il ricorso alle procedure telematiche, quale fattore virtuoso per l'ammodernamento complessivo della pubblica amministrazione è evidenziato dal decreto in questione che dispone: ‹‹le semplificazioni per i cittadini si realizzano, infatti, in primo luogo attraverso l’esclusivo utilizzo di modalità telematiche per le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e documenti relativi a stato civile, anagrafe e liste elettorali; nonché, attraverso le medesime forme, per le comunicazioni tra i comuni e le questure in materia di pubblica sicurezza, immigrazione, e per quelle tra notai e comuni relativamente all’annotazione di convenzioni matrimoniali››719

.

Come noto, nel Codice dell’amministrazione digitale si ritrovano, a tal proposito, le condizioni, e le premesse, per consentire un pieno ricorso alle Ict per le comunicazioni tra amministrazioni, prima ancora che per quelle tra queste ed i cittadini: la scelta del legislatore è

716 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, in Giornale di Diritto amministrativo, 2012, n.7, p. 691 ss.

717 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte?, Pubblicato il 20.04.2012, in www.altalex.it.

718 Ricordiamo che questa tendenza è già sottesa ai piani ed alle politiche di e-government e più specificatamente

nel Codice dell’amministrazione digitale.

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quella di forzare la transizione al digitale come modalità non solo alternativa, o preferenziale, ma ‘‘esclusiva’’ di comunicazione720. Questa previsione si ricollega a quella contenuta nell’art. 5 del decreto legge n. 5/2012, relativa alla velocizzazione delle procedure anagrafiche dei cittadini, il cosiddetto ‘‘cambio di residenza in tempo reale”, che prevede che ‹‹le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223721, sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445›› che fa espresso riferimento alle comunicazioni trasmesse alla PA sia a mezzo fax, che per via telematica, come previsto dal comma 1 dell’articolo 38 del citato decreto722.

Ricordiamo che questa norma, in ogni caso, non era immediatamente efficace, dal momento che le modalità e i termini per la sua messa a regime venivano subordinate a decreti attuativi del Ministro dell’interno, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto723

. Continuando ad illustrare le novità in materia di digitalizzazione introdotte dal decreto n. 5/2012, l’articolo 6 dispone, in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, l’obbligo di comunicazioni e trasmissioni di atti tra i comuni esclusivamente in modalità telematica724.

Ad avviso di alcuni autori725, la norma appare ridondante, considerando che il ‘nuovo’ adempimento previsto dall’articolo poteva già considerarsi ricompreso nei generali obblighi di trasmissione per via telematica (a mezzo posta elettronica certificata) previsti per tutte le PA dalla norma contenuta nell’art. 47, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale726

. Nonostante questo, sembra che il legislatore abbia avvertito la necessità di ribadire l’utilizzo delle

720 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, cit., p. 710.

721

‹‹trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; cambiamento di abitazione››.

722

Art. 38 comma 1, legge n. 445/2000: ‹‹1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica››.

723 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, cit., p. 710.

724 Gli atti interessati sono: le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti di stato civile -

d.P.R. 396/00 - e dell’anagrafe della popolazione residente - d.P.R. 223/89, nonché dal t.u. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - d.P.R. 223/67; le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di esecuzione del T.U.L.P.S. - r.d. 635/40 e concernenti la disciplina dell’immigrazione - d.P.R. 394/99; le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a le comunicazioni per margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile; le trasmissioni e l’accesso alle liste di leva - art. 1937 del d.lgs. 66/10.

725 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte?,cit.

726 Art. 47 comma 1: ‹‹Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante

l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza››.

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comunicazioni telematiche tramite un’ ulteriore disposizione normativa, introducendo però, norme prive di sanzione, che entreranno a regime dopo l’adozione di decreti interministeriali727

.

Suscita qualche perplessità, secondo la dottrina, la scelta delle procedure e delle amministrazioni interessate da questa accelerazione, secondo quanto disposto dal suddetto articolo 6, ossia le amministrazioni locali, relativamente ai compiti per servizi di competenza statale.

L’intento, continua la dottrina, sembra quello, da un lato, di semplificare maggiormente le funzioni locali che fanno capo al Ministro dell’interno, ma dall’altro, rivela la scelta di ‹‹saltare il livello regionale (e le relative funzioni), scaricando sulle amministrazioni locali una parte cospicua della complessità legata alla concreta attuazione del nuovo modello››728

.

Di visuale più ampia sono, in questo senso, le previsione dell’articolo 6 bis e dell’articolo 8. L’articolo 6 bis, rivolto a tutte le amministrazioni, dispone la possibilità di assolvere l’imposta di bollo per l’invio di istanze in modalità telematica. L’art. 8, che si rivolge direttamente alle amministrazioni centrali, chiamando però quelle regionali ad adeguarsi a questa previsione729, anche nell’ottica del contenimento dei costi, dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi dopo l’entrata in vigore del presente decreto siano ‹‹inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82››730.

Un'altra novità in ambito digitale la ritroviamo all’articolo 37, “Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese”, che inserisce un comma 6 bis dopo il comma 6 dell’articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185731

, disponendo che ‹‹l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata››. È stato

727 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte, cit.

728 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, cit., p. 710.

729 Il comma 2 dispone, infatti, che la norma si applichi anche alle Regioni, che ‹‹adeguano i propri ordinamenti

a quanto previsto nel comma 1”: nel rispetto della ripartizione di competenze concorrenti costituzionali››, pertanto, la norma non dispone direttamente la modifica negli ordinamenti regionali, ma pone la norma di principio affinché siano questi ultimi, nell’ambito della ripartizione di competenze, ad adeguare il proprio assetto normativo.

730 In questo caso il riferimento espresso è alle ipotesi di trasmissione previste dal CAD all’art. 65, relativo alle

differenti modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica. In questo contesto si inserisce anche la necessità di dare attuazione al comma c-bis dell’articolo 65, tramite adozione delle regole tecniche previste dall’art. 71, e quindi di dare volto e concreta attuazione ai criteri e modalità di identificazione del titolare della casella PEC.

731 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-

crisi il quadro strategico nazionale”. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008, Supplemento Ordinario n.

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osservato da alcuni autori, come tale disposizione operi solo in fase di iscrizione nel registro, mentre non è predisposta nessuna sanzione per le società già iscritte732 .

Tra le ipotesi settoriali di semplificazione dei rapporti con l’amministrazione attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, meritano attenzione: l’articolo 48 del provvedimento in commento733, che, in una prospettiva di miglioramento dell’efficienza e della funzionalità nelle relazioni tra atenei e studenti, dispone che le procedure di iscrizione alle università siano effettuate esclusivamente in modalità telematica e che, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avvenga esclusivamente con modalità informatiche734. Particolare attenzione si dovrà prestare all’applicazione delle procedure di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti e anche alla policy da adottare relativamente alla tutela dei dati personali735.

L’altra disposizione riguarda la promozione della sanità digitale introdotta dall’ art. 47 bis, che prevede che ‹‹nei piani di sanità nazionali e regionali debba essere privilegiata la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, al fine di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica››.

Infine, un cenno alle misure di semplificazione introdotte a favore delle imprese, che, oltre alla forte spinta alla digitalizzazione dei rapporti con le amministrazioni, prevista dal Codice dell’amministrazione digitale con la riforma del 2010, sempre nella prospettiva della riduzione degli oneri burocratici e dello snellimento delle procedure, il decreto demanda l’adozione di misure di semplificazione a successivi regolamenti del governo, da adottare nel rispetto di ‘‘principi e criteri direttivi’’ fissati dall’art. 12. A questi regolamenti delegati è dunque affidato il compito, per le tematiche trattate in questa sede, di prevedere conferenze di servizi telematiche, anche in modalità ‘‘asincrona’’, nonché di disciplinare «forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali», al fine di rendere conoscibili, on line, «contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio»736.

732 Cfr. A.L

ISI, I rocamboleschi passi del gambero dell’Agenda digitale italiana, in www.forumpa.it.

733 Che introduce l’articolo 5 bis alla legge 2 agosto 1999, n. 264. 734 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, cit., p. 711.

735

Cfr. S.UNGARO,S.ZINGARELLI, Decreto semplificazioni e Agenda digitale europea: quando una rondine non

fa primavera, cit.

736

152

All’ articolo 14 si dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, assicurando la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, anche in base al criterio dell’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82737; in particolare l’art. 14 prevede inoltre l’obbligo di pubblicare da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, sul proprio sito istituzionale «la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività», indicando anche le relative modalità di svolgimento738.

Ricordiamo infine, (come già accennato nel primo capitolo), che dopo il decreto “Semplifica Italia”, è stato emanato il d.l. 22 giugno 2012 n. 83739, che ha dettato un’ importante disposizione concernente l’organizzazione dell’informatica pubblica. Con tale decreto è stata infatti istituita l’Agenzia per l’Italia digitale, con la conseguente soppressione del DigitPa (già Cnipa e già Aipa) e l’Agenzia delle tecnologie per l’innovazione. La nuova Agenzia assorbe le funzioni degli enti soppressi e deve realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale, mirando ad un risparmio di spesa e ad un miglior coordinamento delle iniziative di informatica nella pubblica amministrazione740.

737 Cfr. S.U

NGARO,S.ZINGARELLI, Decreto semplificazioni e Agenda digitale europea: quando una rondine non

fa primavera, cit.

738 Cfr. E.C

ARLONI, Il Decreto “Semplifica Italia”, cit., p. 711.

739

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 2012, n. 147.

740 Art. 19, Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale. 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta

alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. 2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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