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Uno sguardo alla recente giurisprudenza appare necessario al fine di dimostrare che, nonostante le problematiche legate alla concreta applicabilità delle norme del Codice riguardanti il diritto all’uso delle tecnologie, è stato compiuto qualche positivo passo in avanti.

Ci riferiamo alla sentenza del Tar Basilicata incentrata proprio sul diritto all’uso delle tecnologie590, indicata come il primo riconoscimento dell’effettività di tale diritto nei confronti della pubblica amministrazione, per la prima voltadopo tanti anni dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale e dalla previsione del diritto all’uso delle nuove tecnologie (art. 3 del Codice)591.

In sintesi, la vicenda ha riguardato la presentazione di un ricorso contro la regione Basilicata innanzi al Tar Basilicata, in cui si contestava a tale Regione la mancata pubblicazione sulle pagine del proprio sito web dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in adempimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 2 ter, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)592

; e la mancata predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l’effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione medesima attraverso la PEC593. Infatti, fino ad allora, la Regione Basilicata non aveva ottemperato all’obbligo di pubblicazione del proprio indirizzo PEC sul sito web istituzionale594.

A conclusione del giudizio il T.A.R. ha condannato la Regione Basilicata ordinandole di porre in essere le condizioni necessarie ad assolvere agli obblighi di pubblicazione del proprio indirizzo PEC e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite tale mezzo informatico,entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica595. Inoltre la Pubblica amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese legali.

590 Sentenza Tar Basilicata, Sez. I, 21 settembre 2011, n.478, in www.lexitalia.it. 591 Cfr. S.L

AGUARDIA, Pa Digitale: la regione Basilicata condannata ad utilizzare la Pec, in www.leggioggi.it.

592

Articolo 54 comma 2-ter. ‹‹Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta››.

593 Ricordiamo che tra le modalità di comunicazione tra privato e pubblica amministrazione contemplate dal

codice dell’amministrazione digitale, l’art. 6 prevede l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione della posta elettronica certificata per la trasmissione telematica di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna.

594 Cfr. S.L

AGUARDIA, Pa Digitale: la regione Basilicata condannata ad utilizzare la Pec, cit.

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La conclusione cui è giunto il Tribunale Amministrativo è estremamente interessante, come anche le argomentazioni proposte, ed alcuni principi di diritto sanciti596 in materia di diritti digitali.

Il Tribunale, dopo aver argomentato in merito alla reale, concreta ed immediata imposizione alle regioni di pubblicazione dell’indirizzo di PEC sulle home page dei rispettivi siti web, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 54 comma 2 ter, D. Lgs. 82/2005597 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010)598, nonché in ragione di quanto disposto dalle “Linee guida per i siti

web delle P.A. – Anno 2010”599, rileva che ‹‹il detto quadro normativo delinea un comportamento

esigibile da parte delle Regioni consistente nell’obbligo di soddisfare le richieste di ogni interessato a comunicare in via informatica tramite la posta elettronica certificata››600.

Il TAR, inoltre, pone l’accento sulla circostanza per cui la mancata pubblicazione dell’indirizzo PEC sul sito web della Regione ‹‹determina un vero e proprio disservizio che, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e a far uso della carta, ha riflessi negativi sulle modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo con conseguente violazione anche dell’art. 4 del Codice dell’amministrazione

596 Cfr. S.L

AGUARDIA, Pa Digitale: la regione Basilicata condannata ad utilizzare la Pec, cit.

597 ‹‹Una prima imposizione alle Regioni di comunicare in via digitale è rinvenibile nell’ art. 2 del d.lgs 7 marzo

2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, che reca: lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione››; ‹‹Come precisato dall’art. 54, comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta e di assicurare, altresì un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta››.Cfr. Sentenza Tar Basilicata, Sez. I, 21 settembre 2011, n.478, cit.

598 ‹‹L’immediata applicabilità per le Regioni delle disposizioni sopra illustrate e la conseguente cogenza

dell’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sulla propria home page l’elenco completo delle caselle di posta elettronica certificata e di rendere effettiva la possibilità per l’utente di comunicare tramite posta elettronica certificata è confermata anche da alcune disposizioni del decreto legislativo correttivo al codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) ed in particolare:

a) dall’abrogazione nel corpo dell’art. 3 del codice dell’amministrazione digitale della disposizione (comma 1 bis) che, con riferimento alle amministrazioni regionali e locali, subordinava l’attuazione del principio relativo al diritto dell’utente di “richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche” alla sussistenza delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e al rispetto della loro autonomia normativa;

b) dall’assenza di una specifica disposizione transitoria che dilazioni l’entrata a regime delle disposizioni in materia di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione tramite posta elettronica certificata, come invece previsto all’art. 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, rubricato “disposizioni transitorie e finali”, per altre disposizioni del codice, quali ad esempio quelle in materia di pagamenti telematici di comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, che sono subordinate all’adozione, entro termini prestabiliti, di successivi decreti ministeriali››.Cfr. Sentenza Tar Basilicata, Sez. I, 21 settembre 2011, n.478, cit.

599

‹‹Al riguardo, un ulteriore vincolo, che questa volta incide sulle modalità di pubblicizzazione delle caselle di posta elettronica certificata, è dettato dalla “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione in attuazione della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della funzione pubblica, dove le regioni sono espressamente indicate tra le amministrazioni tenute all’osservanza delle indicazioni impartite (art.1, comma 3 delle citate linee guida). Tali linee guida impongono che l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata debba essere: a) “costantemente disponibile all’interno della testata”;b) collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella home page del sito››. Cfr. Sentenza Tar Basilicata, Sez. I, 21 settembre 2011, n.478, cit.

600 Cfr. S.L

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digitale601 che consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici››602.

La portata della pronuncia è molto rilevante in quanto, per la prima volta, un Tribunale è chiamato a tutelare i diritti digitali dei cittadini contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale: la sentenza n. 478/2011 ha sancito il diritto di richiedere l’attuazione concreta delle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale con specifico riferimento al diritto di comunicare con la P.A. tramite l’uso di strumenti info-telematici603

.

L’auspicio è che questa sentenza possa rappresentare il principio di una linea giurisprudenziale volta a sollecitare le amministrazioni che ancora non fossero adempienti rispetto a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale, affinché si possa garantire ai cittadini la partecipazione ai procedimenti mediante l’uso delle tecnologie info-telematiche.