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Nel biennio 2008- 2009 il Ministero della funzione pubblica, come già detto, ha fondato il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione italiana mettendo insieme la modifica al Codice e quella dell’organizzazione e del lavoro pubblico, ossia l'uso delle tecnologie informatiche con la gestione del personale pubblico attraverso le logiche della programmazione nonché attraverso la misurazione, il controllo e la valutazione della performance555.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale collega questi due profili considerando l’utilizzo delle nuove tecnologie come un fattore determinante per la riorganizzazione pubblica in chiave di semplificazione ed efficienza.

La dottrina parla di organizzazione ‹‹delle nuove tecnologie››, intendendo con tale espressione, l’introduzione delle tecnologie ‹‹in modo governato all'interno della propria organizzazione con piani e programmi, strutture dedicate nonché idonee modalità di gestione e incentivazione del personale››556

. Questo aspetto della gestione delle nuove tecnologie si lega indissolubilmente con la riforma del pubblico impiego.

L'organizzazione ‹‹delle nuove tecnologie›› è disciplinata nel Codice dell’amministrazione digitale nella terza sezione, che è stata profondamente modificata dalla riforma. In particolare all'art. 12 si parla di impiego dell'informatica nell'attività amministrativa come strumento, o meglio come uno degli strumenti, attraverso il quale realizzare gli obbiettivi di efficienza, efficacia,

554 Si veda l’art. 12 comma 1 ter del vigente Codice dell’amministrazione digitale, per cui: ‹‹I dirigenti

rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti››.

555 Cfr. F.T

ENTONI, Organizzazione e nuove tecnologie nel “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale, cit., p. 459.

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trasparenza, semplificazione e partecipazione557, e non come obiettivo in sé. Aspetto, questo, sottolineato più volte nel corso della presente trattazione, e che la riforma ha enfatizzato ulteriormente, stabilendo che occorre ripensare l’ organizzazione della pubblica amministrazione in modo che i cittadini e le imprese possano esercitare pienamente tutti i diritti loro attribuiti nella prima sezione del Codice (comunicare, pagare, essere informati e fruire dei servizi pubblici, ove possibile, in modo telematico)558.

Il comma 1 bis dell'art. 12 del Codice dell’amministrazione digitale prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni di programmare l'attuazione del Codice e quindi di pianificare l'acquisizione, l'impiego e l'utilizzo delle nuove tecnologie559.

La legge delega n. 69/2009 richiedeva la predisposizione di meccanismi finalizzati all’informatizzazione dell’azione amministrativa. In questo senso è stato previsto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di inserire nel Piano della performance le disposizioni di attuazione del Codice, secondo i rispettivi ordinamenti560.

Secondo quanto disposto dalla norma, il compito di effettuare tale programmazione spetta agli organi di governo mediante l'emanazione di direttive generali, e, in generale, alle amministrazioni attraverso la redazione del Piano della performance così come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. Ad avviso di qualche autore, il percorso andrebbe inteso in senso contrario: ‹‹è attraverso il Piano della performance infatti che gli organi di governo della amministrazioni pianificano l'attuazione del Codice. In coerenza con esso, successivamente gli stessi organi di governo adottano le direttive generali necessarie ad attuare tali piani››561

.

Per ricostruire "il ciclo della performance" relativo all'introduzione delle nuove tecnologie, occorre fare riferimento al già citato art. 10, del D.lgs. n. 150/2009 che stabilisce i contenuti del Piano della performance, che sono gli obbiettivi strategici, quelli operativi in rapporto alle risorse disponibili (e quindi alla programmazione economico-finanziaria), gli indicatori per la misurazione

557 Cfr. Art. 12 comma 1 Codice dell’amministrazione digitale: Norme generali per l'uso delle tecnologie

dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, ‹‹1. Le pubbliche amministrazioni

nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione , nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto››.

558 Cfr. F.T

ENTONI, Organizzazione e nuove tecnologie nel “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale, cit., p. 460.

559 Cfr. art. 12 comma 1 bis: ‹‹Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in

particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto››.

560 Cfr. F.T

ENTONI, La nuova amministrazione digitale, cit., p. 210.

561 Così F.T

ENTONI, Organizzazione e nuove tecnologie nel “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale, cit., p. 460.

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e la valutazione dei medesimi obbiettivi e infine l'assegnazione coerente degli obbiettivi individuali a dirigenti e personale562.

Alla fine della programmazione gli obiettivi operativi vengono assegnati al management e al personale563.

Per quanto riguarda le politiche di gestione del personale orientate al merito e ai risultati, il comma 2 ter dell'art. 15 prevede l'istituto del “premio annuale di efficienza”564, destinato al personale coinvolto nei processi di riorganizzazione basati sull'impiego delle nuove tecnologie del Codice dell’amministrazione digitale565, laddove si dimostri l’effettivo risparmio conseguito attraverso il processo di innovazione e la sua quantificazione documentata nella Relazione annuale

562 Art. 10: Piano della performance e Relazione sulla performance, ‹‹ 1. Al fine di assicurare la qualità,

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati››.

563

‹‹L'assegnazione è effettuata in base a due modalità: competenza e assegnazione diffusa. Nel primo caso saranno assegnati gli obbiettivi più specifici e settoriali. L'assegnazione diffusa degli obbiettivi operativi mira invece, in coerenza con quelli assegnati specificamente in ragione della competenza, all'attuazione complessiva della strategia››. Cfr. F.TENTONI, Organizzazione e nuove tecnologie nel “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale, cit., p. 461.

564 Introdotto dall’ art. 27, D.Lgs. n. 150/2009 Premio di efficienza : ‹‹1. Fermo restando quanto disposto

dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione››.

565 Per un approfondimento sul tema si veda: A. G

RANDORI, Organizzazione del lavoro e valutazione della

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sulla performance (contenente le risultanze della misurazione a consuntivo degli obbiettivi fissati)566.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance dovrà avvenire anche a livello individuale: il comma 1 ter dell'art. 12 del Codice dell’amministrazione digitale prevede che ‹‹l’attuazione delle disposizioni del Codice stesso è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della perfomance individuale e organizzativa dei dirigenti››. La valutazione dei dirigenti567 dovrà avvenire sulla base degli obbiettivi assegnati, relativamente all'utilizzo delle nuove tecnologie e dovrà tenere in considerazione i benefici in termini di risparmio che ogni

manager dimostri di aver conseguito introducendo o utilizzando correttamente le tecnologie568.