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Il decreto semplificazioni e le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale

Il decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, contiene anche altre disposizioni, oltre a quelle già illustrate addietro, che hanno ulteriormente modificato il Codice dell’amministrazione digitale, rendendo, secondo la dottrina, più attuali e concreti alcuni suoi articoli750.

Tra quelle di maggior impatto si ascrive quella introdotta con l’articolo 47 quinquies, con cui si aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che impone alle pubbliche amministrazioni (individuate al comma 2 dell’art. 2 dello stesso Codice)751 a partire dal 1 gennaio 2014 di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi752.

750

Cfr. A.LISI, I rocamboleschi passi del gambero dell’Agenda digitale italiana, cit.

751 Art. 2 comma 2. ‹‹Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311››.

752 Cfr. Art. 47-quinquies ”Organizzazione e finalità dei servizi in rete”, comma 3 bis:‹‹ A partire dal 1º gennaio

2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni››.

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La norma pone una scadenza ad una data precisa (un principio di esclusività), a partire dalla quale l’interazione pubblica amministrazione - cittadino dovrà avvenire esclusivamente mediante gli strumenti telematici, compresa la pec, qui, espressamente richiamata753.

Il successivo comma 3 ter integra la precedente disposizione, prevedendo che sempre ‹‹a partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3 bis (ossia i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD) utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi››. Per raggiungere tale obiettivo, il comma 3 quater prevede che ‹‹i soggetti indicati al comma 3 bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, hanno l’obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata››754.

Il comma successivo, infine, prevede che con DPCM, sentita la Conferenza Unificata, è possibile prevedere deroghe ed eccezioni al principio di esclusività, ‹‹anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica››755.

Proseguendo sempre nella prospettiva di rendere più agevole il dialogo telematico tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni e di estendere i servizi da queste offerti, l’art. 47 sexies, modifica la lettera a) del primo comma dell’art. 65 del CAD ampliando il novero degli strumenti digitali utili a sottoscrivere validamente le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, ed aggiungendo alla firma digitale anche la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato756.

Inoltre, al fine di incentivare una gestione completamente telematica dei rapporti pubblica amministrazione - cittadino, la citata legge di conversione, ha dato un altro forte impulso anche all’effettivo utilizzo dei pagamenti telematici con le pubbliche amministrazioni, attraverso l’introduzione del nuovo art. 6 bis che dispone che tutti gli oneri connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente debbano essere assolti per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate757.

753 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte, cit.

754 Cfr. Art. 47-quinquies ”Organizzazione e finalita' dei servizi in rete”. 755

Art. 47 quinquies comma 3-quinquies. ‹‹Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica››.

756

Cfr. S.UNGARO, Il decreto semplificazioni e le modifiche al CAD: dal 2014 le comunicazioni tra cittadini e

pa sarà solo telematica, pubblicato il 14/04/2012, in www.forumpa.it.

757 La Legge 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n.69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n.82) , di conversione, ha disposto

157

Per dare concreta attuazione a tale norma, l’art. 6 ter modifica l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale, a cui si aggiunge un ulteriore periodo al comma 1, prescrivendo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nei propri siti istituzionali, oltre che su ogni determinata richiesta di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possano effettuare i pagamenti mediante bonifico, nonché di specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento758.

Entrambe le disposizioni citate, potranno garantire la possibilità di effettuare bonifici, anche

online, per utilizzare appieno i servizi di eGovernment messi a disposizione dalle amministrazioni

pubbliche759.

L’art. 47 quater introduce invece un nuovo comma 3 all'articolo 57 bis del Codice, prevedendo un obbligo di aggiornamento tempestivo (o comunque a cadenza almeno semestrale) dell’indice delle pubbliche amministrazioni da parte delle stesse amministrazioni e dei propri indirizzi. In linea con le nuove disposizioni sugli obblighi dirigenziali e sulla valutazione delle

performance, ‹‹la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e

del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili››760

.

Quest’ultima disposizione, si rivela molto utile da un punto di vista pratico, consentendo ai cittadini la reperibilità immediata di tutti i dati aggiornati relativi alle Pubbliche amministrazioni, anche se, ad avviso di alcuni autori, la cadenza semestrale risulta un po’ eccessiva per un adempimento considerato abbastanza elementare761.

Un’ altra rilevante innovazione al Codice dell’amministrazione digitale, è quella introdotta ( dall’articolo 47 ter) all’articolo 15, cui vengono aggiunti sette commi, riguardanti l’espletamento delle funzioni Ict da parte delle pubbliche amministrazioni comunali. La norma impone che le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione762 siano

telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta››.

758 Cfr. S.U

NGARO, Il decreto semplificazioni e le modifiche al CAD: dal 2014 le comunicazioni tra cittadini e

pa sarà solo telematica, cit.

759 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte, cit.

760

Cfr. Art. 47 quater, legge n. 5/2012.

761 Cfr. M.M.R

AGONE,F.SIGILLÒ, Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte, cit.

762Il nuovo c. 3 ter dell’art. 15, stabilisce che tali funzioni «comprendono la realizzazione e la gestione di

infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica».

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«obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

Oltre alla volontà di semplificazione delle procedure, la ratio di questa disposizione sembrerebbe essere quella di un contenimento della spesa e di una maggiore omogeneità a livello territoriale nella fornitura dei servizi attinenti le funzioni legate all’Ict763

.

Suscita qualche perplessità, secondo la dottrina, la previsione del nuovo comma 3 quinquies, in base al quale i comuni che non siano in grado di raggiungere autonomamente la soglia individuata dal legislatore debbano associarsi non per superarla, ma per raggiungere una diversa, e decisamente più alta ‹‹asticella›› (30.000 abitanti)764. La norma, secondo la medesima dottrina, appare contraddittoria in quanto non è chiaro se la dimensione adeguata per l’esercizio di queste funzioni sia quella maggiore, ed allora non si spiega perchè si ammettano all’esercizio delle funzioni Ict comuni di dimensione anche molto inferiore a 30.000 abitanti, o quella minore, di 5.000 abitanti, ed allora sembra ingiustificato non riconoscere l’esercizio di queste funzioni a comuni che, associandosi, la oltrepassino (anche di molto)765. Le perplessità sono durate poco, dal momento che il legislatore con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è intervenuto nuovamente sull’articolo, abrogando i commi dal 3 bis al 3 octies.

7. Ulteriori modifiche al Codice dell’amministrazione digitale a seguito dell’emanazione del