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Se la situazione a livello regionale e provinciale è delineata in modo piuttosto chiaro, ciò non si verifica a livello comunale.

A partire dal Testo Unico sugli Enti Locali122 e fino al 2010, la normativa lasciava liberà ai Comuni di istituire un proprio Difensore civico con una competenza limitata al territorio comunale e alle attività delle amministrazioni che vi operano. Molti Comuni, sia quelli di grandi dimensione sia quelli di piccole dimensioni, in quegli anni hanno nominato ed istituito uffici di difesa civica. Se i Comuni maggiori hanno istituito uffici propri di difesa civica, quelli di dimensioni più piccole e tra loro confinanti, invece, hanno stipulato delle convenzioni nelle quali si prevedeva la nomina di un unico Difensore civico competente nel territorio di tutti i Comuni sottoscriventi la convenzione, così da ottenere un importante risparmio di costi e allo stesso tempo non rinunciare allo strumento della difesa civica.

Dal 2010 ed in particolare con l’approvazione della legge finanziaria, la n. 267 del 2000 è stato abrogato l’art. 11 e di conseguenza soppressa a livello comunale la figura del Difensore civico.

La legge del 23 dicembre 2009, la n. 191, all’art. 2, comma 186 nella logica del contenimento alla spesa pubblica ha previsto la soppressione da parte dei Comuni dei seguenti uffici: difensore civico comunale; circoscrizioni di decentramento comunale; direttore generale; consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Sulla base delle nuove disposizioni normative, qualora il Difensore civico fosse contemplato dallo Statuto comunale e disciplinato da un regolamento interno, il Comune dovrebbe provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari che ne prevedano l’istituzione, il funzionamento o l’organizzazione, abolendolo.

122 Quando con l’introduzione dell’art. 11 nel nostro ordinamento è stata riconosciuta alle

120 Si prevedeva che la soppressione avvenisse già a partire dal 2010 e mano a mano che fossero stati eletti i nuovi consigli comunali. Così da rendere il cambiamento graduale e dare un margine di tempo ai Comuni per poter provvedere all’abolizione.

Inoltre, nella legge è stato previsto che i Comuni potranno attribuire, attraverso la stipula di una convenzione, al Difensore civico provinciale le funzioni che fino al 2010 erano attribuite al Difensore civico comunale.

Questa disposizione è interessante sotto due diversi punti di vista. In primo luogo, si deve sottolineare che si tratta di una possibilità riconosciuta ai Comuni e non di un obbligo. E allora ci si chiede cosa succede nel caso in cui il Comune decida di non stipulare una convenzione oppure nel caso in cui la Provincia non è interessata ad attribuire al proprio ufficio di difesa civica anche la competenza degli uffici pubblici del livello comunale. Sicuramente, in questo modo si produce una situazione disomogenea e non si garantisce in modo uniforme uno strumento di tutela a tutti i cittadini, lasciando libero arbitrio a Comuni e Province.

In secondo luogo, ci si chiede cosa succede nel caso in cui la convenzione non possa essere stipulata perché manca del tutto un ufficio di difesa civica a livello provinciale. Sappiamo che non si tratta di una situazione astratta, ma ancora oggi molte Province italiane non hanno mai istituito un ufficio di difesa civica, molte pur avendo approvato un regolamento interno in materia non lo hanno mai nominato ed altre ancora allo scadere del mandato non hanno provveduto al rinnovo della carica.

In entrambi i casi appena descritti, i cittadini restano privi di uno strumento di tutela non giurisdizionale e le uniche due soluzioni possibili al fine di colmare questo vuoto sono il ricorso al Difensore civico regionale (ove istituito) oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico competente su quel territorio.

Si tratta di una disposizione che contrasta con le risoluzioni europee ed internazionali nelle quali si raccomanda all’Italia d’istituire il Difensore civico nazionale realizzando una disciplina organica della materia e che sia in grado di rafforzare l’autonomia e l’indipendenza della difesa civica. È questo uno dei motivi per i quali la normativa è stata fortemente criticata fino a richiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla questione di costituzionalità.

121 La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su diversi aspetti di questa legge finanziaria ed in particolare sulle lettere a) ed e) del comma 186 dell’art. 2 e sulla soppressione del Difensore civico comunale.

L’unica Regione a richiedere l’intervento della Corte su questo specifico aspetto è stata la Toscana che impugna il provvedimento affermando che è in contrasto con gli articoli della Costituzione che sanciscono il principio di leale collaborazione, del principio di certezza delle entrate e del principio di affidamento. La Regione contesta anche la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione123, lamentando il mancato riconoscimento in capo allo Stato della competenza esclusiva in materia di difesa civica a livello comunale perché quest’ultima non rientra tra gli organi di governo dei comuni, per i quali invece è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato.

Con riguardo a questo profilo la Corte si pronuncia dichiarando l’inammissibilità del contenzioso, fermandosi alle sole questioni di rito e senza neanche entrare nel merito della questione. La Corte giustifica l’inammissibilità della questione affermando che con la legge finanziaria del 2010 lo Stato centrale non ha esercitato poteri in una materia che non rientra tra le sue competenze perché lo Stato centrale ha soppresso la figura del Difensore civico comunale ma non ha soppresso le sue funzioni, trasferendo queste ultime al Difensore civico comunale.

La Corte Costituzionale afferma inoltre che la Regione Toscana avrebbe dovuto impugnare il D.L. 2/2010 (convertito successivamente nella legge 42/2010) che ha ad oggetto la modifica della disciplina di funzioni ed organizzazione di Enti pubblici e Regioni e non il D.lgs. 191/2009.

La Corte dichiara quindi la Regione Toscana carente di interesse.

Oggi, a distanza di cinque anni, quasi tutti i Difensori civici comunali sono stati soppressi, ma la situazione si è modificata ulteriormente con l’approvazione della legge del 7 aprile 2014, n. 56 che ha abolito le Province, abolizione che si trascinerà inevitabilmente anche la soppressione del Difensore civico provinciale.

A questo punto ci chiediamo quali siano le sorti di questo istituto, cosa succederà agli uffici di difesa civica provinciale e come riusciranno a gestire queste

123 Art. 117, comma 2, lettera p): legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali

122 funzioni i Difensori regionali. E soprattutto quali garanzie restano ai cittadini di quelle Regioni che non hanno un Difensore regionale?