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6. La situazione normativa attuale

1.2. L’autonomia e l’indipendenza

In tutti le leggi regionali che disciplinano l’istituto della difesa civica, già nei primi articoli, viene enunciata l’autonomia e l’indipendenza che la figura del Difensore civico deve possedere e le formule utilizzate sono in larga parte omogenee.

Negli articoli che si occupano della questione si afferma l’assoluta indipedenza gerarchica e funzionale e la piena libertà d’azione del Difensore civico rispetto a qualsiasi ente o organo operante nel suo stesso territorio di competenza. Negli ordinamenti regionali si afferma una sequenza di principi volti all’individuazione di requisiti che il candidato deve possedere e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità che comportano l’impossibilità di essere eletti ed il loro unico scopo è far sì che i principi di autonomia vengano effettivamente messi in pratica.

Infatti, nelle normative troviamo disposizioni che vietano l’accesso alla carica di Difensore civico a tutti coloro che, a causa dello svolgimento di incarichi di natura politica, sindacale oppure di un’attività economica, potrebbero subire pressioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le norme in questione costituiscono, dunque, il primo livello di verifica che viene attuato sul candidato e hanno l’obiettivo di garantire la sussistenza di tali qualità e di escludere qualsiasi condizionamento.

41 F. Verde – Il Difensore civico, Cedam Editore, Padova, 1996, pag. 48 e ss. rileva che il Difensore

civico non è un funzionario autorizzato alla stesura dei verbali con efficacia probatoria e non è autorizzato all’autenticazione di firme o certificati.

38 Le garanzie di imparzialità e di indipendenza sono un elemento essenziale non soltanto al momento della nomina ma devono sussistere in ogni momento e costituiscono una forma di protezione durante tutta la carriera del Difensore civico. Si tratta di una protezione volta a tutelarlo dalle possibili invasioni da parte degli organi politici e tecnici dell’ente.

Infatti, è consentito al Difensore civico di rivendicare la propria autonomia e libertà di azione tramite la denuncia di eventuali sollecitazioni illecite da parte dell’ente e dai suoi organismi interni. Inoltre, un altro strumento utile sono le relazioni periodiche che il Difensore deve emettere e che hanno l’obiettivo di esporre il lavoro svolto e far conoscere alla comunità i problemi e gli ostacoli riscontrati nell’esercizio della sua funzione.

Vanno poi ricordati anche gli altri accorgimenti che sono presenti in alcune leggi regionali e mettono al riparo il Difensore civico dall’ingerenza politico-amministrativa degli enti. Pensiamo ad esempio alla durata della carica non corrispondente a quella della legislatura, previsione introdotta con lo scopo di evitare che il Difensore civico si trovi in una posizione di assoluta dipendenza dalle maggioranze politiche che governano l’ente.

Altri esempi di aspetti che garantiscono in modo diretto l’autonomia sono l’impossibilità, prevista nella maggior parte delle disposizioni regionali, di essere rieletti successivamente ad un incarico quinquennale42 e la possibilità di revoca solamente in casi di grave violazione di legge e senza valutazioni sul merito dell’attività svolta.

Se attraverso queste norme si riescono quantomeno a limitare i condizionamenti diretti, la questione si complica riguardo alle forme di condizionamento indiretto che in quanto tali sono più difficili da riconoscere ed individuare.

Per chiarire subito la situazione si possono utilizzare degli esempi, pensiamo alla situazione dei funzionari e alle strutture che collaborano direttamente con il Difensore civico. Ogni ufficio deve dotarsi necessariamente di un complesso di risorse umane e strutturali adeguate alle competenze attribuite e agli incarichi da svolgere, adeguatezza richiesta non soltanto da un punto di vista qualitativo ma anche quantitativo.

42 Si ritiene che la durata di un incarico che comprende due legislature sia la soluzione migliore

39 È necessaria, allora, la presenza di strutture all’altezza e di personale qualificato che abbiano più o meno le stesse caratteristiche e gli stessi requisiti del Difensore civico. Si vuole evitare che i rischi da cui ci si mette al riparo con l’individuazione dei requisiti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti per il Difensore stesso possano poi ricadere sui funzionari che lo affiancano nell’esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, va sottolineato che occorre una certa adeguatezza anche dal punto di vista quantitativo. Se proviamo a pensare ad un ufficio con scarse risorse umane ed economiche, l’unico risultato ottenibile è l’impossibilità di esaurire tutte le richieste provenienti dalla comunità e la difficoltà di rispondere in modo tempestivo ed accurato alle istanze andando ad incidere negativamente anche sull’attività di intervento d’ufficio.

Quindi, si può ben comprendere che una scarsità di mezzi e di risorse ricade e condiziona negativamente la capacità di azione e l’efficacia degli interventi dell’istituto della difesa civica.

Proprio per ovviare a queste problematiche si ritiene che sia necessario riconoscere al Difensore civico il potere di essere parte attiva nelle procedure di scelta e di gestione del personale.

Come già accennato, anche i collaboratori del Difensore civico devono possedere dei requisiti e delle doti professionali oltre che determinate caratteristiche di umanità, sensibilità, capacità di approccio e di ascolto delle persone e delle loro problematiche. Chi si rivolge all’ufficio della difesa civica ha subito un trattamento negativo da parte delle autorità amministrative ed ha bisogno di sentirsi accolto e compreso.

Lo scopo del Difensore civico è anche quello di far riacquisire al cittadino la fiducia nelle istituzioni e per far sì che ciò si realizzi è necessario che si dimostri attenzione e comprensione nei confronti del cittadino stesso e delle sue problematiche.

A questo scopo uno strumento fondamentale nelle mani del Difensore civico è proprio la selezione dei propri collaboratori, anche se in realtà ciò avviene soltanto in parte perché la dotazione organica degli uffici di difesa civica è parte generalmente degli enti di provenienza e nominata tramite delibera del Consiglio

40 regionale oppure dell’Ufficio di Presidenza43. E a peggiorare la situazione troviamo la mancanza di flessibilità, derivante da questo tipo di inquadramento, che è necessaria invece per chi svolge funzioni di questo tipo.

Un semplice esempio che ci permette di capire le difficoltà che si riscontrano nella gestione delle istanze sono la limitazione nell’orario di lavoro straordinario oppure negli spostamenti fuori ufficio che precludono spesso la possibilità di occuparsi in modo continuativo e tempestivo delle situazioni di cui i cittadini chiedono tutela.

L’unica soluzione possibile per ovviare a questo tipo problema è senza dubbio l’attribuzione di un ruolo specifico ed una gestione più elastica di queste risorse.

La gestione delle risorse strutturali e tecnologiche è tanto importante quanto quella delle risorse umane. Infatti l’individuazione di locali idonei e facilmente accessibili al pubblico, il riconoscimento di un budget di spesa adeguato e la libera gestione di tali risorse sono altrettanto fondamentali al fine di rendere l’attività efficace ed efficiente e di raggiungere gli obiettivi per i quali il Difensore civico è stato istituito.

Una situazione di ristrettezza economica e di risorse limitate potrebbe facilmente generare problematiche tra i vertici degli Uffici, ovvero i dirigenti che si trovano a dover suddividere tra tutti gli apparati risorse scarse e gli stessi Difensori civici che chiederebbero maggiore considerazione.

Questo genere di problemi, purtroppo, si verificano di frequente e soprattutto nelle realtà più piccole che sono quelle maggiormente colpite da difficoltà a carattere economico. Molto spesso gli uffici periferici sono totalmente privi di personale, di potere di spesa e di locali idonei a ricevere l’utenza.

Come si può ben comprendere tutto ciò rende estremamente difficoltoso garantire una tutela piena e crea inevitabilmente diversi livelli di tutela e differenze di trattamento da ufficio a ufficio.

43 Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla Toscana che all’art. 15 dello Statuto della

Regione Toscana attribuisce il compito all’Ufficio di Presidenza. Altri esempi sono: l’Emilia Romagna, il Veneto, la Valle d’Aosta.

Il Friuli Venezia Giulia, invece, attribuisce la funzione alla Giunta Regionale, per un riscontro consultare l’art. 7 dello statuto regionale.

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