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Il rapporto con la Commissione per le petizioni

Con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea sono stati istituiti diversi strumenti volti al controllo dell’attività comunitaria.

Al Parlamento è riconosciuto il potere di costituire una commissione temporanea d’inchiesta con il compito di esaminare le denunce di infrazioni o i casi di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario187. Le commissioni d’inchiesta possono essere costituite solo su richiesta di almeno un quarto dei deputati e non sono organi permanenti, una volta terminata l’attività di verifica e redatta la relazione sui casi esaminati cessano di esistere. Inoltre, hanno una competenza piuttosto ampia; infatti, possono occuparsi di tutte le infrazioni commesse nell’applicazione del diritto europeo da parte di organi ed istituzioni comunitarie, autorità nazionali e anche da persone fisiche e giuridiche.

Accanto a queste commissioni però sono previsti altri strumenti di cui il Parlamento può avvalersi, si fa riferimento proprio al Mediatore europeo e alla Commissione per le petizioni.

186 Di questo avviso è R. Adam, cit., pag. 654

187 M. P. Chiti – Prime note sul nuovo potere d’inchiesta del Parlamento europeo, in Rivista

172 Se risulta piuttosto chiaro il quadro di azione delle commissioni d’inchiesta, non è altrettanto chiaro il quadro della Commissione per le petizioni e del Mediatore ed in particolare per alcune materie risulta di difficile comprensione l’ambito di competenza di questi ultimi perché si verificano delle sovrapposizioni.

La questione della sovrapposizione è stata per molto tempo oggetto di discussione, infatti, diversi dibattiti hanno caratterizzato tutta la fase di istituzione del Mediatore. Fino al Trattato di Maastricht vi erano opinioni discordanti circa l’istituzione di un Ombudsman a livello comunitario e uno dei principali motivi era proprio la sovrapposizione con la Commissione per le petizioni. Si riteneva opportuno rafforzare i poteri della Commissione piuttosto che istituire una nuova figura e attribuirgli funzioni che almeno in parte erano coincidenti con quest’ultima. Con il Trattato di Maastricht si è deciso di istituire il Mediatore europeo e tutti i dibattiti si sono concentrati sulla questione delle competenze e più nello specifico, sulla delimitazione delle competenze dei due istituti.

I tratti generali della disciplina della Commissione per le petizioni e del Mediatore europeo sono contenuti nello stesso Trattato di Maastricht, negli art. 194 e 195 che, in linea di principio, attribuiscono agli stessi soggetti il diritto di rivolgersi all’uno o all’altro istituto, ma va sottolineato che non sempre il cittadino è in grado di individuare singolarmente quale sia l’azione più appropriata.

Durante tutta la fase dei dibattiti la Commissione affari istituzionali del Parlamento aveva proposto di seguire lo schema utilizzato negli ordinamenti statali e cioè individuare la competenza dei due istituti seguendo il criterio della materia. Alla Commissione sarebbe spettate tutte le questioni di carattere generale e politico e anche le valutazioni politiche di un atto di cattiva amministrazione, mentre al Mediatore tutte quelle avente carattere esclusivamente amministrativo188.

Il criterio della materia, però, non sembra del tutto appropriato al meccanismo comunitario perché la classificazione tra attività legislative ed amministrative a livello europeo non è molto facile; inoltre, un sistema di questo tipo sembra essere in contraddizione con l’art. 194 del Trattato, in cui si chiede che il

188 Relazione della Commissione affari istituzionali sullo Statuto del Mediatore europeo e sulle

condizioni di esercizio delle sue funzioni, Relatrice: On. R. Bindi, Doc. A3-0298/92, PE 200.788/def., 14 ottobre 1992

173 ricorrente abbia un interesse diretto e concreto per poter presentare una petizione189. Risulterebbe, dunque, opportuno articolarlo seguendo un meccanismo un pò più complesso e non limitarsi alla semplice individuazione delle materie di competenze dell’uno o dell’altro istituto.

Di opinione contraria rispetto al criterio della materia era anche la stessa Commissione per le petizioni, che affermava che il compito del Mediatore doveva essere quello di fare luce sui casi di cattiva amministrazione e dare ai cittadini le risposte adeguate che non riescono a trovare di fronte alle istituzioni e agli organi comunitari190.

La Commissione inoltre, in un parere destinato alla Commissione per gli affari istituzionali, avanzava l’idea di creare un meccanismo di collaborazione tra i due istituti e creare una sorta di “sistema dei vasi comunicanti” in base al quale le denunce non rientranti nell’ambito di competenza del Mediatore, devono essere trasferite, da quest’ultimo, direttamente al Parlamento e alla Commissione per le petizioni e viceversa, la Commissione deve trasmettere le istanze pervenutegli al Mediatore se di sua competenza191.

La Commissione per gli affari istituzionali accoglieva il parere della Commissione per le petizioni e riteneva opportuno creare questo meccanismo di scambio tra Parlamento e Mediatore. Ad oggi, il meccanismo dei vasi comunicanti è stato attuato dalle due istituzioni che continuano a collaborare e ad elaborare criteri di cooperazione al fine di chiarire le proprie funzioni e cercare di raggiungere un quadro più chiaro anche a livello normativo.

Viene previsto un meccanismo di trasferimento delle istanze se c’è il consenso dell’autore della denuncia e si prevede, inoltre, un meccanismo di non interferenza perché entrambi si impegnano a non occuparsi di una questione già pendente di fronte all’altro e anche in questo caso il trasferimento può avvenire soltanto se vi è il consenso dell’autore.

Il Mediatore si impegna anche a non occuparsi di casi già esaminati dalla Commissione a meno che non vengano in evidenza nuovi elementi che giustificano la revisione del caso.

189 M. Mariani, cit., pag. 171

190 Report on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament,

Commissione per le petizioni, Relatore: Mr. E. Newman, Doc. A4-008394, PE 209.768/fin.

191 Parere della Commissione per le petizioni destinato alla Commissione per gli affari

174 Inoltre, il Mediatore è tenuto a dichiarare inammissibile l’istanza se questa ha carattere politico192.

Oltre agli aspetti relativi alla suddivisione degli ambiti di competenza, c’è un’altra questione che lega Mediatore e Commissione per le petizioni e riguarda il coinvolgimento di quest’ultima nelle fasi di nomina, dimissioni ed esame delle relazioni del Mediatore. Pensiamo che è proprio la Commissione per le petizioni ad esaminare la relazione annuale del Mediatore e sulla base di questa redige una propria relazione da presentare al Parlamento.