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La differenza fra rilevanza esterna ed opponibilità del contratto.

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 83-88)

PROSPETTIVE STORICO-COMPARATISTICHE DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’.

TENTATIVI DI SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI CONTRATTUAL

1. Modalità di superamento del principio di relatività a livello dottrinale e giurisprudenziale.

1.2. La differenza fra rilevanza esterna ed opponibilità del contratto.

In tempi più recenti altri studiosi hanno, quantomeno in parte, rivisitato la distinzione, di matrice jheringhiana, fra effetti diretti ed effetti riflessi la quale, sotto certi aspetti, finisce per trascurare alcune ipotesi di efficacia del contratto nella sfera giuridica del terzo160.

boicottaggio; contratti parasociali.

159 In tal senso, F. MESSINEO, Contratto nei rapporti col terzo, in voci estratte dall’Enciclopedia

giuridica, cit., pagina 243, nel quale si sottolinea, anche, che la figura assume “un atteggiamento speciale, nel comma I dell’articolo 1153 c.c. (acquisto mobiliare a non domino) e nelle varie ipotesi di usucapione abbreviata”. Secondo l’Autore, tale tipologia contrattuale è stata considerata dalla legge

“per fissarne gli effetti; uno dei quali (accanto a quelli specifici e caratteristici a ciascuno di essi) è la

sospensione di efficacia sino a che non si verifichino dati eventi”.

160 A tal proposito, si veda A. DI MAJO, La protezione contrattuale del terzo, in L. VACCA (a cura di),

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., pp. 109 e

ss., il quale ritiene la tradizionale distinzione fra effetti diretti ed effetti riflessi insoddisfacente perché “rischia di trascurare proprio i principali fenomeni […] che vedono i terzi titolari di una propria

Gli studiosi, sopra menzionati, ritengono che, in linea generale, la regola della relatività riguardi la cosiddetta efficacia diretta del contratto, la quale intende stabilire chi sono i destinatari degli effetti del contratto medesimo. Tali destinatari sono, come si è visto, sono, in primo luogo, le parti, ma possono essere anche i terzi. Quest’ultimi, secondo la regola della relatività contrattuale espressa dall’articolo 1372 c.c., divengono destinatari degli effetti del contratto nei “casi stabiliti dalla legge”, quando si tratta, nella sostanza, di effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto (la mente, chiaramente, corre alla disciplina del contratto a favore di terzo contenuta nell’ambito degli articoli 1411-1413 del c.c.)161.

Secondo questa impostazione, la regola della relatività, invece, non riguarda l’efficacia riflessa del contratto che viene individuata come rilevanza esterna del contratto, oppure come opponibilità dello stesso. 162.

La rilevanza esterna del contratto si manifesta, in primo luogo, nella tutela erga

omnes, vale a dire nei confronti della generalità dei consociati, dei diritti che

scaturiscono dal contratto medesimo. In altre parole, come si sa, il contratto tende a creare, modificare, estinguere posizioni giuridiche che, anche se non incidono nella sfera giuridica dei terzi, devono, comunque, essere rispettate dalla generalità dei consociati.

Tradizionalmente l’efficacia erga omnes del contratta è stata riferita ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà e di altri diritti reali: in questi contratti la tutela della posizione giuridica, scaturente dal contratto, assume rilevanza

161 In questo senso, C. M. BIANCA, Diritto civile, parte III, Il contratto, Milano, 1984, pp. 534 e ss., il quale, dopo aver stabilito che la regola della relatività è posta a tutela della libertà dei soggetti, sostiene che “se il contratto è volto a realizzare un effetto favorevole al terzo, appare eccessivo

precludere senz’altro tale effetto in ragione della libertà del soggetto, col risultato di pregiudicare obbiettivamente la posizione del beneficiario dell’atto altrui”. Secondo l’Autore, quindi, la regola della

relatività “s’integra nel più ampio principio secondo il quale i terzi possono essere destinatari degli

effetti favorevoli dell’altrui atto negoziale salva la facoltà di rifiuto”.

162 La nozione di efficacia riflessa del contratto (Reflewirkung) è ripresa da A. VON TUHR, Der Allg.

Teil, II, 1, pagina 167, che la definisce quale incidenza sulla posizione giuridica di un terzo non

fondamentale, in quanto a seguito del contratto, l’acquirente sarà interessato a far valere il suo diritto nei confronti della generalità dei consociati.

L’efficacia esterna del contratto si manifesta, in secondo luogo, nel senso che certe posizioni giuridiche che scaturiscono dal contratto possono essere assunte come presupposto di pretese, obblighi o poteri al di fuori del rapporto contrattuale. Ad esempio, nel caso in cui si proceda alla vendita di un fondo agricolo, il vicino può esercitare, qualora ne sia titolare, il diritto di prelazione sul fondo medesimo sulla base di un contratto di compravendita al quale, nei fatti, è rimasto estraneo163.

La rilevanza esterna del contratto non necessita di particolari requisiti, in quanto, nonostante la regola di cui all’articolo 1372/2 c.c., il contratto è, comunque, di per sé rilevante nei confronti dei terzi. Nella sostanza, quindi, chiunque può far valere, verso i terzi, un diritto nascente dal contratto.

I sostenitori di questa impostazione, tendono a distinguere, nell’ambito dell’efficacia riflessa del contratto, fra rilevanza esterna ed opponibilità164.

L’opponibilità del contratto nei confronti dei terzi che vantano posizioni giuridiche in conflitto con quelle di una delle parti, significa, secondo un’autorevole opinione, “prevalenza del titolo contrattuale di acquisto sul titolo vantato dal terzo”165

163 Sottolinea questo ulteriore significato dell’efficacia esterna del contratto, C. M. BIANCA, Diritto

civile, parte III, Il contratto, cit. pp. 540 e seguenti.

164 Sostiene con forza la distinzione fra rilevanza esterna ed opponibilità del contratto, C. M. BIANCA, Diritto civile, parte III, Il contratto, cit., pp. 534 e seguenti; riprendono il ragionamento di Bianca, G. ALPA, A. FUSARO, (a cura di), Effetti del contratto nei confronti dei terzi, cit., pp. 15 e seguenti; F. ALCARO, L. BANDINELLI, M. PALAZZO, Effetti del contratto, in P. PERLINGIERI, (a cura di), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, 2011, pp. 59 e seguenti.

165 Cfr. C. M. BIANCA, Diritto civile, parte III, Il contratto, cit., pp. 543, il quale distingue tre diverse ipotesi di conflitto fra la posizione giuridica del terzo ed il contratto di alienazione. Una prima ipotesi di conflitto fra il contratto di alienazione ed i “terzi titolari”, che si realizza nelle ipotesi di acquisto a titolo derivativo che, come è noto, presuppone l’anteriore appartenenza del diritto in capo ad un determinato soggetto. Pertanto, in questi casi, se il suddetto presupposto non trova riscontro, di crea un conflitto fra l’acquisto dell’acquirente ed la posizione del terzo titolare. I terzi titolari, secondo l’Autore, possono essere i “titolari anteriori” che non hanno trasmesso il proprio diritto né all’alienante né ai suoi danti causa. Si pensi, per esempio, al ladro che vende il bene altrui. Terzi titolari possono essere, anche, “titolari anteriori che hanno trasmesso il diritto […] in base ad un titolo

invalido”. Ed ancora terzi titolari possono essere “coloro che hanno acquistato il diritto a titolo originario in pregiudizio dell’alienante o dei suoi autori”. Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui

Le regole dell’opponibilità, quindi, consentono, in caso di conflitto, di far prevalere il diritti derivanti da un contratto rispetto ai diritti derivanti da altro contratto favorendo la posizioni giuridica di un soggetto, piuttosto che quella di un altro166. Ad esempio, nel conflitto fra più acquirenti del medesimo bene immobile

prevale, secondo le regole previste agli articoli 2643 e ss. del codice civile, chi ha trascritto per primo, indipendentemente dal fatto che il suo titolo abbia data, o meno, data successiva. Nello stesso senso, nella doppia cessione del medesimo diritto di credito, secondo quanto previsto dall’articolo 1265 c.c.,167 prevale chi per primo abbia

effettuato, nelle forme dovute, la notifica.

Ciò che occorre sottolineare, in questa sede, è che le regole che sanciscono l’opponibilità del contratto sono, sicuramente, poste a tutela dell’acquirente, ma, in linea generale, rispondono alla generale esigenza di sicurezza della circolazione giuridica. Nella sostanza, chi acquista un bene deve poter contare sulla, ragionevole,

l’alienante ceda un bene che è già stato usucapito da un terzo.

Una seconda ipotesi di conflitto si può manifestare nei confronti di più aventi causa del medesimo alienante, il quale, nella sostanza ha venduto il medesimo bene a più soggetti. In questi casi si crea una situazione di incompatibilità tra la vicenda traslativa determinata da un certo contratto e la medesima vicenda traslativa creata da un diverso contratto. L’ipotesi tipica è, in questo caso, rappresentata dalla cosiddetta doppia vendita immobiliare nella quale il medesimo soggetto si obbliga successivamente ad alienare lo stesso bene immobile a persone divere. In questi casi, nel nostro ordinamento è prevista la prevalenza, secondo i presupposti dell’opponibilità, del contratto che, per primo, è stato trascritto.

Una terza ipotesi di conflitto viene ravvisata, dall’Autore, nelle ipotesi in cui terzi creditori vantino dei diritti nei confronti di una delle parti del contratto. L’ipotesi è quella dei terzi creditori dell’alienante che sono, per così dire, interessati all’alienazione in quanto essa sottrae alla sua garanzia patrimoniale il bene oggetto del contratto. In altre parole, l’alienazione, in questi casi, diminuisce la garanzia patrimoniale del creditore.

Quest’ultima ipotesi, come abbiamo ricordato nel capitolo 1, è presa in considerazione anche da M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in Trattato dei contratti, a cura di P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, I

contratti in generale, a cura di E. GABRIELLI, cit., pp. 1183 e seguenti.

166 In questo senso, M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, (a cura di),

Trattato dei contratti, cit., pp. 1246 e seguenti.

167 L’articolo 1265 c.c. – “Efficacia della cessione riguardo ai terzi” – così recita: “Se il medesimo

credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno”.

certezza che altri non abbiano un diritto sul medesimo bene tale, per cui, il suo acquisto debba cedere, in tutto o in parte. Invertendo i termini del discorso, un’eventuale incertezza sulle regole di opponibilità dell’acquisto, si tradurrebbe in un’incertezza dell’acquisto stesso e ciò, di conseguenza, potrebbe frustrare la libera circolazione dei beni.168

D’altro canto, se quello della circolazione è il presupposto giustificativo delle regole di opponibilità del contratto, è evidente che, in caso di conflitto fra posizioni giuridiche incompatibili, non sarebbe possibile l’applicazione del principio, di origine romanistica, del prior in tempore potior in iure.169

Tale principio, infatti, da un lato, garantirebbe una tutela piena del terzo, ma, dall’altro lato, comporterebbe una mortificazione del principio di sicurezza dei traffici giuridici e di certezza della circolazione.

È, comunque, altrettanto vero che un’applicazione incondizionata delle regole di opponibilità, comporterebbe un sacrificio eccessivo delle esigenze di tutela del titolare e dei creditori (i quali sarebbero esposti al rischio di uno svuotamento eccessivo del patrimonio del debitore e, di conseguenza, ad una diminuzione della loro garanzia patrimoniale).

Tutto quanto detto sopra, ci porta ad affermare che, anche in materia di opponibilità del contratto, è necessario predisporre criteri in grado di risolvere l’eventuale conflitto fra posizioni giuridiche contrapposte in moda tale da contemperare, di volta in volta, le opposte esigenze. Dei criteri di soluzione dei conflitti sono stati, in parte, individuati già dallo stesso legislatore, il quale prevede, innanzitutto, come requisito di opponibilità dei contratti mobiliari, la consegna

168 In tal senso, C. M. BIANCA, Diritto civile, parte III, Il contratto in genere, cit., pp. 544 e ss.; M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, (a cura di), Trattato dei contratti, pp. 1246 e ss.; il collegamento, evidente, fra opponibilità del contratto e certezza della circolazione giuridica era già stato sottolineato da F. CARNELUTTI, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933.

169 Il principio del prior in tempore potior in iure era, invece, sancito nell’ambito dell’articolo 55 del codice del commercio, il quale escludeva la necessità della data certa degli atti

facendo, in questi casi, prevalere l’esigenza di tutela della circolazione giuridica. Per quanto riguarda, invece, la circolazione dei diritti di credito, la notificazione assurge a requisito generale di opponibilità, facendo prevalere l’esigenza di sicurezza della titolarità, piuttosto che quella di certezza della circolazione. Nei contratti immobiliari, requisito di opponibilità è la trascrizione dell’atto negli appositi registri, la quale garantisce, in modo pieno, la certezza dei traffici giuridici.

Vedremo, in altra parte,170 come, in certi casi (in primo luogo, nel trasferimento

immobiliare), le regole di opponibilità del contratto possano arrecare danno ai terzi ed, in quella stessa sede, tenteremo di risolvere la questione nel senso della configurabilità del, cosiddetto, contratto a danno di terzo come ipotesi di abuso del diritto.

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 83-88)

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