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La relatività contrattuale ed il contratto come atto o come fatto giuridico.

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 88-92)

PROSPETTIVE STORICO-COMPARATISTICHE DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’.

TENTATIVI DI SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI CONTRATTUAL

1. Modalità di superamento del principio di relatività a livello dottrinale e giurisprudenziale.

1.3. La relatività contrattuale ed il contratto come atto o come fatto giuridico.

Negli ultimi tempi alcuni giuristi,171 discostandosi definitivamente dalla

distinzione ottocentesca, proposta da Jhering, fra effetti diretti ed effetti riflessi del contratto, propendono per l’utilizzazione di una diversa terminologia che si sostanzia nella distinzione del contratto come atto o come fatto giuridico.

I sostenitori di questa diversa impostazione, ritengono che la teoria tradizionale, in base alla quale si distingue fra effetti diretti ed effetti riflessi del

170 Si rinvia alla Parte Terza che si occupa della figura del contratto a danno del terzo.

171 In questo senso, in primo luogo, F. GALGANO, Gli effetti del contratto, in Commentario Scialoja-

Branca, Bologna, 1993, pp. 357 e seguenti; ed ancora M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, P.

RESCIGNO, E. GABRIELLI, (a cura di), Trattato di diritto civile, cit., pp. 1188 e ss.; più recentemente, F. ALCARO, L. BANDINELLI, M. PALAZZO, Gli effetti del contratto, in P. PERLINGIERI (a cura di), Trattato

di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., pp. 59 e seguenti; ha mosso critiche nei

confronti della Reflexwirkung di Jhering e Tuhr G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei

contratto, vista, anche la sua origine nell’ambito dell’ordinamento tedesco, muove dall’idea del negozio giuridico come elemento centrale della produzione degli effetti. Viceversa, considerare il contratto come atto o come fatto giuridico, significa spostare l’attenzione, dal negozio giuridico come atto di volontà, al fatto della circolazione dei beni e dei diritti. Ed è da questo assunto che si muove per individuare l’efficacia del contratto (come fatto giuridico) nei confronti di soggetti estranei.

Secondo l’impostazione che stiamo analizzando, il contratto, considerato come atto, produce effetti nei confronti dei terzi solamente se le parti, intenzionalmente, intendono attribuire loro un certo beneficio. Viceversa, il contratto, considerato come fatto, produce diversi tipi di effetti esterni, indipendentemente dalla volontarietà degli stessi.172 In questo contesto, alcuni autori, nella considerazione degli effetti esterni del

contratto, distinguono fra effetti esterni dei contratti traslativi o costitutivi di diritti (ad esempio, la vendita di un bene che impone a tutti di rispettare la titolarità del diritto di proprietà in capo all’acquirente; la cessione del credito che produce effetti nei confronti del debitore); effetti esterni di contratti attributivi di diritti opponibili ai terzi (ad esempio, la prelazione legale, la vendita con patto di riscatto); effetti esterni dei contratti associativi con efficacia esterna (ad esempio, contratti costitutivi di società e di associazioni); effetti esterni dei contratti suscettibili di tutela aquiliana (ad esempio, le ipotesi di induzione all’inadempimento o l’ipotesi della doppia vendita immobiliare).173

172 Il concetto neutro di “effetti esterni del contratto” viene utilizzato da G. GALGANO, Gli effetti del

contratto, in Commentario Scialoja-Branca, cit., proprio al fine di evitare di incorrere in inutili

ambiguità; in modo diverso, A. CATAUDELLA, I contratti, Parte generale, Torino, 1994, pagina 131, nel quale l’Autore parla di “effetti indiretti”, i quali vengono considerati come quelli che “non

discendono dalla valutazione del regolamento contrattuale ma dalla contemplazione dell’esistenza materiale del contratto. L’incidenza di questi effetti sulla sfera giuridica di terzi non è il portato dell’esercizio dell’autonomia privata e, perciò, non può costituire violazione nei limiti propri della stessa”.

173 Si veda, a tal proposito, F. GALGANO, Gli effetti del contratto, in Commentario Scialoja-Branca, cit., pp. 360, il quale aggiunge che, per quanto concerne la successione nel contratto e la produzione di effetti nei confronti degli eredi, sottolinea, in considerazione del favor del legislatore per la continuità dei contratti, come gli eredi subentrino in tutti i contratti, anche in quelli conclusi intuitu

In altre parole, secondo la suddetta impostazione, la considerazione del contratto come fatto giuridico, diventa determinante nell’individuazione degli effetti del contratto nei confronti dei terzi.

Nell’ambito della considerazione del contratto come fatto giuridico, si pone un’ulteriore classificazione degli effetti del contratto. Tale classificazione distingue, in modo forse più chiaro rispetto alle precedenti impostazioni, fra effetti apparenti, effetti diretti, effetti rilevanti ed opponibilità del contratto.174

Secondo questa classificazione, e partendo dal presupposto che, al di là del disposto dell’articolo 1372 c.c., il contratto come rapporto giuridico opera all’interno del sistema giuridico, la questione fondamentale è quella di stabilire quale sia la natura degli effetti che il contratto produce nei confronti dei terzi.

In primo luogo, vengono considerate le ipotesi in cui il contratto produce soltanto apparentemente degli effetti nei confronti dei terzi. In questa categoria vengono ricomprese le ipotesi che tradizionalmente vengono considerate estranee al campo di applicazione dell’articolo 1372, comma 2, del codice civile. Si tratta, ad esempio, della promessa del fatto del terzo di cui all’articolo 1380 del c.c.175, del

divieto di alienazione, delle clausole vessatorie di cui all’articolo 1469 bis codice civile. In secondo luogo, vengono considerate le ipotesi in cui il contratto produce effetti direttamente nei confronti del terzo e le ipotesi in cui il contratto, pur non

personae. Sono sottratti, secondo l’Autore, alla regola generale della successione solo quei contratti

che limitano la libertà dell’erede; sono, invece, più circoscritte le ipotesi di opponibilità del contratto nei confronti degli aventi causa.

174 Propone questa classificazione M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, (a cura di), Trattato dei contratti, cit., pp. 1183 e seguenti.

175 Per quanto riguarda la promessa del fatto del terzo di cui all’articolo 1381 c.c. è pacifico in dottrina che essa abbia effetto solo fra il promittente ed il promissario senza nessun vincolo in capo al terzo. Si veda, a tal proposito, M. C. CHERUBINI, La promessa del fatto del terzo, Milano, 1992; F. ALCARO, Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, pp. 78 e seguenti. Lo stesso assunto è pacifico anche in giurisprudenza, si veda, a tal proposito, Cass., 25 febbraio 1987, n. 1991, in Mass. Foro it., 1987, nella quale si stabilisce che se il venditore di un determinato bene immobile promette all’acquirente che l’autorità giudiziaria competente rilascerà la licenza di abitabilità, l’autorità giudiziaria non è, comunque, obbligata in base alla promessa; nello stesso senso, Corte d’Appello Firenze, 24 maggio 1992, in Arch. civ., 1992, pp. 567 e seguenti.

producendo direttamente effetti, ha, comunque, rilievo per il terzo. Si tratta, nella sostanza, di quelle ipotesi in cui il contratto influisce, in modo favorevole o in modo sfavorevole, sulla posizione giuridica del terzo. Si pensi, per esempio, alle ipotesi di azione diretta previste in materia assicurativa, nelle quali il danneggiato può agire direttamente, per ottenere l’indennizzo, contro l’assicuratore del danneggiante; e si pensi, ancora, alle ipotesi di collegamento contrattuale che, pur manifestandosi in modi diversi (subcontratto, contratto accessorio o collegamento fra più contratti in ragione della unitarietà dell’operazione economica che si intende realizzare), son tutte caratterizzate dal fatto che le vicende di un rapporto interferiscono con quelle di un altro.176

In quest’ultimi casi, quando l’adempimento o l’inadempimento di una obbligazione incida sull’esecuzione di un altro contratto, la regola a cui si deve fare riferimento è quella di cui all’articolo 1372, comma 2, in quanto, secondo i sostenitori della teoria che stiamo esaminando, il contratto principale assume, rispetto al contratto derivato, rilevanza come fatto giuridico e, come tale, produce effetti nei confronti dei terzi.

Nello stesso senso, il contratto può produrre effetti diretti nei confronti dei terzi, anche, nelle ipotesi nelle quali esso rappresenta lo strumento per impedire l’esecuzione di un altro contratto. Si tratta dei casi che, in origine, sono stati definiti

176 In tal senso, M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, Trattato dei

contratti, cit. pp. 1242 e ss.; si veda anche Cass., 17 dicembre 2004, in Mass. Foro it., 2004, nella

quale si stabilisce che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che

impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”.

contratti a danno dei terzi e che, oggi, vengono, invece, ricompresi nell’ambito della, cosiddetta, tutela aquiliana del contratto.177

Infine, si ritiene che il contratto possa produrre effetti nei confronti dei terzi sotto il profilo della sua opponibilità. Abbiamo già visto, nel paragrafo precedente, cosa si intende per opponibilità e come essa sia collegata all’esigenza di tutela della certezza della circolazione giuridica. In questa sede, occorre sottolineare che, in relazione alla distinzione del contratto come atto o come fatto giuridico, le regole dell’opponibilità, diversamente da quanto sostenuto da chi intenda attenersi alla tradizionale distinzione fra effetti diretti ed effetti riflessi, non debbano essere considerate come deroga al principio di relatività, ma, piuttosto, come modo, utilizzato, dal legislatore per risolvere un problema di interferenza fra interessi fra loro contrapposti, accordando la prevalenza ad uno, piuttosto che all’altro, in virtù di criteri dettati dalla legge.178

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 88-92)

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