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Il principio di relatività nell’interpretazione giurisprudenziale.

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 92-97)

PROSPETTIVE STORICO-COMPARATISTICHE DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’.

TENTATIVI DI SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI CONTRATTUAL

1. Modalità di superamento del principio di relatività a livello dottrinale e giurisprudenziale.

1.4. Il principio di relatività nell’interpretazione giurisprudenziale.

Dopo aver brevemente descritto l’atteggiamento tenuto dalla dottrina nei confronti della relatività contrattuale ponendo l’accento sui vari tentativi di superamento di un principio che, come vedremo, rischia di cadere nell’oblio dell’ovvietà, vediamo quale è stata la risposta della giurisprudenza, la quale ha fatto emergere numerose fattispecie contrattuali con effetti nei confronti dei terzi.

177 Queste ipotesi, come già più volte ribadito, verranno analizzate compiutamente nella Parte Terza. Si può anticipare, fin da ora, che si ritiene più opportuno considerarle dal punto di vista dell’impostazione tradizionale del contratto a danno di terzo, piuttosto che dal punto di vista della responsabilità del terzo per interferenza contrattuale o induzione all’inadempimento.

178 In questo senso, M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, (a cura di),

Trattato dei contratti, cit., pp. 1246 e ss., il quale sostiene che “l’opponibilità presuppone che il legislatore abbia posto una regola ulteriore dalla quale il contratto possa essere considerato un fatto al quale collegare effetti”. Pertanto, se la regola suddetta manca,, “opera il più generale principio della intangibilità della sfera dei terzi”. Per suffragare la sua opinione, l’Autore cita l’esempio dell’articolo

808 c.c., il quale, in materia di donazione, fa salva la condizione giuridica del terzo, ribadendo, in tal modo, “la regola generale dell’articolo 1372, comma 2, c.c.”; nello stesso senso, F. ALCARO, M.L. BANDINELLI, M. PALAZZO, Effetti del contratto, in P. PERLINGIERI (a cura di), Trattato di diritto

Innanzitutto, occorre sottolineare che, nella nostra esperienza, la giurisprudenza in materia di relatività contrattuale ha avuto, negli anni, un andamento non totalmente lineare. Infatti, al di là delle ipotesi classiche del contratto a favore di terzi179, della promessa del fatto del terzo180, del contratto di assicurazione,

la maggior parte degli interventi giurisprudenziali degli ultimi trenta anni devono essere classificati al di fuori delle ipotesi tradizionali, in quanto si riferiscono, in generale, all’applicazione del principio di cui all’articolo 1372, comma 2, del codice civile.181

179 Sono state ricomprese nell’ambito della figura del contratto a favore di terzi le ipotesi tipiche del contratto di trasporto, del deposito, della rendita vitalizia e della polizza fideiussoria (Corte d’Appello Milano, 14 maggio 2004, in Foro it., 2004, I, pagina 1387).

180 Sono state ricomprese nell’ambito della figura della promessa del fatto del terzo le ipotesi della società controllante che si sia obbligata ad un facere da eseguirsi tramite la società controllata (Trib. Monza del 6 febbraio 1989, in Foro it., I, 1989, pagina 3219); la promessa del fatto della Pubblica Amministrazione (si veda, in tema di certificato di abitabilità, Cass. n. 12507, del 17 dicembre 1993, in Giust. civ., 1994, I, pagina 1565); le ipotesi in cui sia promessa l’attività negoziale del terzo in ordine alla stipula di un contratto di compravendita (Cass., 25 novembre 1976, n. 4449, in Foro it., 1976), o alla stipula di un contratto di locazione (Corte d’Appello Milano, 17 luglio 1959, in Foro it., 1960, I, pagina 1036),

181 Si può portare, in questo senso, l’esempio di una sentenza della Corte di Cassazione n. 15035 del 2001, Foro it., 2001, nella quale si riscontra una lineare applicazione del principio di relatività degli effetti contrattuali nella materia, non semplice, della vendita di cosa altrui. In particolare, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di vendita di cosa altrui e i giudici di Roma sostengono che il promissario acquirente non ha alcuna possibilità di agire per l’inadempimento nei confronti dell’originario proprietario del bene che viene considerato terzo rispetto al contratto preliminare suddetto che, nei confronti di quest’ultimo, è res inter alios acta. Il promissario acquirente potrà, quindi, agire esclusivamente nei confronti del promissario alienante, il quale, a sua volta, potrà, per così dire, rivalersi nei confronti del proprietario del bene.

Bisogna considerare, anche, che negli altri ordinamenti l’atteggiamento delle giurisprudenza, nella materia che stiamo trattando, segue ed ha seguito delle logiche diverse. Per esempio se prendiamo l’esperienza francese – che come abbiamo nel capitolo precedente appare, nelle sue impostazioni di principio, molto similare alla nostra – nella quale le problematiche degli effetti del contratto verso i terzi hanno dato luogo a pronunce che si fondano, sì sulla disposizione di cui all’articolo 1165 del

Code civ., ma soprattutto su le ipotesi specifiche della promessa del fatto del terzo (promesse de porte-fort di cui all’articolo 1120 del codice napoleonico) e della stipulazione a favore di terzo

(articolo 1121 Code civ.). A ciò occorre aggiungere che, anche, la soluzione delle controversie non sempre risulta coincidente con quanto stabilito, nelle medesime materie, dalla giurisprudenza italiana. Per esempio, in materia di promessa del fatto del terzo, l’orientamento francese è nel senso della libertà del terzo, però, se il terzo si comporta scorrettamente è tenuto al risarcimento del danno (si veda, per esempio, App. Riom, 30 novembre 1982, in Juris Data, nella quale si afferma che il coniuge, di cui è stato promesso il consenso dall’altro coniuge al proprio contraente, che cambia

Entrando nel merito della questione, innanzitutto, è stato affermato, a livello giurisprudenziale, che il contratto non può nuocere ai terzi, neppure a coloro con i quali intercorrano rapporti qualificati; così, ad esempio, l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, posto a carico di ciascun coniuge ex articolo 143 del c.c., non pone i coniugi nella posizione di condebitori solidali rispetto alle obbligazioni che ciascuno di essi ha assunto in proprio nome e ciò perché “data l’autonomia

contrattuale dei coniugi – ancora più esaltata dalla novella del 1975, che pone i coniugi in posizione di eguaglianza – è da escludere una deroga al principio dell’articolo 1372, comma 2, c.c.”.182

Per quanto concerne gli effetti sfavorevoli che il contratto può produrre a carico del terzo, il caso emblematico è quello della, cosiddetta, doppia vendita immobiliare, nell’ambito della quale, il secondo acquirente che abbia trascritto per primo, prevalendo, ex articolo 2644 c.c., sul primo acquirente, è tenuto a rispondere, nei confronti di quest’ultimo, a titolo di responsabilità extracontrattuale183

Nell’ambito della tutela aquiliana del contratto è stata, poi, stabilita la responsabilità di chi coopera nella violazione dell’altrui obbligo legale di non concorrenza;184 ed ancora la responsabilità della banca, verso i creditori dell’impresa

fallita a causa dell’interruzione, da parte dell’istituto di credito, delle linee di

idea in modo non giustificato è tenuto al risarcimento del danno. Diverso, come abbiamo visto – si veda nota 176 – è l’orientamento della giurisprudenza italiana, secondo cui il terzo non è vincolato in base alla promessa).

182 Cfr. Cass., 28 aprile 1992, n. 5063, in Foro it., 1992, I, pp. 3000 e seguenti.

183 Si veda, a tal proposito, la famosa sentenza della Corte di Cassazione, n. 76, del 8 gennaio 1982, in Giust. civ., 1982, I, pagina 393; Cass., 13 gennaio 1995, n. 383, in Riv. not., 1995, II, pagina 1564; Trib. di Ivrea, 16 maggio 2003, in Arch. civ., 2003, nella quale si sostiene che il primo acquirente possa avvalersi dell’azione revocatoria a tutela del credito al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’alienante che ha disposto del bene una seconda volta; Cass., n. 20721, del 3 ottobre 2004, in Giur. it., 2004, nella quale, per la prima volta, la Corte si pronuncia sul caso della doppia donazione immobiliare ponendosi sulla scia delle decisioni precedenti in materia di doppia vendita immobiliare.

credito;185 ed, ancora, recentemente è stata affermata la responsabilità

precontrattuale della Pubblica Amministrazione che, nel corso delle trattative con la controparte, abbia ingenerato nei terzi un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto.186

Non si devono neppure dimenticare le ipotesi rientranti nell’ambito della figura, di origine tedesca, del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. In questa materia, la giurisprudenza italiana ha ricompreso, innanzitutto, il contratto che intercorre fra la partoriente e l’ente ospedaliero187 arrivando, di recente, ad affermare,

nella sostanza, l’esistenza di un diritto a non nascere se non sani estendendo gli effetti protettivi del contratto anche al nato malformato a seguito di mancata diagnosi di malformazioni fetali che, come abbiamo in altra sede già accennato, diviene oggetto di tutela al fine di garantirgli una vita meno disdicevole.188 Ipotesi similare è quella della

responsabilità della casa di riposo nei confronti dei congiunti del degente, rispetto alla quale, recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso contrario alla configurazione di un obbligo di protezione a favore degli aventi causa del paziente.189

185 Si pensi, al noto caso del fallimento del gruppo Caltagirone ed alla relativa sentenza del Trib. di Roma del 28 febbraio 1983, in Foro it., 1984, I, pagina 1986, nella quale si è ritenuta contraria a buona fede la revoca ad nutum di tutte le linee di credito concesse alla società con, conseguente ordine di ritiro immediato.

186 Si veda, a tal proposito, Cass., n. 477, del 10 gennaio 2003, in Foro it., 2003; ad ancora un altro interessante caso deciso con sentenza della Corte di Cassazione, n. 25016, del 10 ottobre 2008, in

Foro it., 2008, nella quale si afferma la responsabilità del promissario venditore di un bene immobile

che, prima della stipula del definitivo, si è spogliato della proprietà del bene alienandolo ad altro soggetto che ha, prontamente, trascritto l’atto di acquisto. Nella sentenza si afferma, in particolare, che, in tal caso, il “promissario acquirente ha diritto non solo alla restituzione delle somme versate a

titolo di acconto, ma anche al risarcimento del lucro cessante consistente nella differenza fra il prezzo di acquisto pattuito al momento della stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisito dall’immobile al momento dell’inadempimento”.

187 Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, in Nuova Giur. civ. comm., 1994, I, pp. 690 e seguenti. In merito alle ipotesi di lesioni gravi provocate al nascituro in condizioni fetali al momento del verificarsi del fatto ed addebitabili al comportamento dei sanitari.

188 Cass. n. 16754 del 2 ottobre 2012, in Foro it., 2012.

189 Così, Cass., n. 6194, del 8 maggio 2012, in Foro it., 2012, che si è pronunciata in senso negativo rispetto alla domanda proposta dalla figlia di una paziente, ricoverata in una casa di riposo, che agiva chiedendo l’accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per i danni subiti a seguito della morte della madre che, affetta dal morbo di Alzheimer, era precipitata dalla

Altra ipotesi presa in considerazione dalla giurisprudenza è quella della responsabilità da “contatto sociale” dell’istituto scolastico per i danni dell’alunno cagionati a se stesso.190 A ciò si può aggiungere un recente intervento delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione con il quale si è affermata la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione dell’articolo 43 della legge sugli assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario a persona diversa dal beneficiario.191

Nel contesto degli effetti del contratto nei confronti dei terzi, sono state individuate, a livello giurisprudenziale, altre ipotesi rilevanti: per esempio, in certi casi, è stato riconosciuto, in capo ai proprietari co-lottizzanti, il diritto al rispristino della stato dei luoghi ed al risarcimento del danno subito a seguito della violazione dei vincoli di destinazione immobiliari, da parte di uno dei proprietari co-lottizzanti, derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata dal Comune;192ed ancora, nell’ambito

del divieto convenzionale di alienazione, si è affermato che l’inosservanza di tale divieto predisposta sulla base di un patto fiduciario non interferisce sulla validità del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo.193

L’analisi, senza pretese di esaustività, degli orientamenti giurisprudenziali in materia di effetti del contratto nei confronti dei terzi è utile, insieme all’analisi, compiuta nei paragrafi precedenti, degli orientamenti dottrinali che si sono sviluppati, nella materia in commento, a partire dall’entrata in vigore del codice civile del 1942,

finestra della propria stanza.

190 In tal senso, Cass. S.U., n. 9346 del 27 giugno 2002, in Foro it., 2002, I, pagina 2365. 191 Così, Cass., S.U., n. 14712 del 26 giugno 2007, in Giust. civ., 2007, pp. 345 e seguenti.

192 In tal senso, Trib. Trani, 20 aprile 1993, in Giur. it., 1995, I, 2, pagina 508; in senso contrario, Cass., 11 aprile 1990, n. 3082, in Riv. dir. comm., 1992, II, pagina 485, nella quale si stabilisce che la clausola, inserita nel contratto di vendita di un alloggio facente parte di un condominio, che imponeva il rispetto di uno specifico vincolo di destinazione, non è idonea a fondare, in capo agli altri condomini, il diritto di invocare il suddetto contratto al fine di opporsi al vincolo di destinazione.

per riflettere, come sarà fatto nel paragrafo successivo, sull’effettiva valenza del principio di relatività di cui all’articolo 1372, comma 2, del codice civil

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 92-97)

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