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L’esperienza francese.

Nel documento Attività negoziale e interesse del terzo (pagine 35-46)

PROSPETTIVE STORICO-COMPARATISTICHE DEL PRINCIPIO DI RELATIVITA’.

2. L’esperienza francese.

L’articolo 116545 del Code civil napoleonico del 1804 ha consacrato, nell’ambito

dell’ordinamento francese, il principio di relatività degli effetti del contratto. Esso così recita:” Les convenions n’ont effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121”.

Il principio di cui all’articolo 1165 del Code civil, come diretta espressione del brocardo latino res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest, appare chiaro nel suo rigorismo: gli effetti del contratto sono limitati ai soli soggetti che lo hanno concluso ed, eccezionalmente, lo stesso può essere stipulato, secondo la volontà delle parti, a beneficio dei terzi secondo quanto stabilito all’articolo 1121 che disciplina, nell’ambito dell’ordinamento francese, il contratto a favore del terzo (stipulation pour autri).

La dottrina francese tradizionale ritiene che il principio di relatività del contratto sia, insieme ai concetti di libertà contrattuale e di forza obbligatoria, il

45 “I contratti hanno effetto solo fra le parti contraenti. Questi non possono nuocere ai terzi e

giusto corollario del principio, fondamentale in materia contrattuale, dell’autonomia privata (autonomie de la volonté)46.

Prima di procedere all’analisi comparatistica del diritto francese in materia di effetti del contratto nei confronti dei terzi, appare opportuno ed interessante soffermarsi brevemente sulle difficoltà, incontrate dai giuristi francesi, nell’attribuzione della qualifica di parte o di terzo. La distinzione fra parte e terzo, come vedremo, in primo luogo, si fonda sulla considerazione dei diversi effetti giuridici prodotti dal contratto ed, in secondo luogo, ci permetterà di misurare l’importanza della divisione dottrinale presente all’interno del sistema giuridico francese.

Nell’ambito del diritto francese, la nozione di terzo rispetto al contratto ha un significato diverso a seconda del testo considerato47: essa, infatti, si riferisce a soggetti

diversi quando si parla di simulazione (articolo 1321 Code civil) rispetto, per esempio, a quando si considerino gli effetti della pubblicità fondiaria (articolo 30 del decreto del 4 gennaio 1955).

All’interno del contenuto dell’articolo 1165 code civ., l’unica cosa certa è che la nozione di terzo si oppone a quella di parte. Nonostante ciò, però, la dottrina francese è fortemente divisa in ordine ai principi ed ai criteri fondanti la suddetta distinzione concettuale.

Un dato di fatto, su cui quasi tutti gli autori convengono, consiste nel carattere evolutivo della categoria di parte del contratto che, come conseguenza, comporta una

46 In tal senso MARTY, RAYNAUD, Traité de droit civil. Les obligations, Parigi 1988, nel quale si sostiene che siccome il contratto “tire sa force de la volonté des contractans, il est naturel qu’il ne

produise cet effet obligatoire qu’à l’egard des parties qui on voulu ces effets juridiques, et que ces effets n’atteignent pas le tiers qui, par hypothèse, ne les ont pa voulus. La relativité de l’effet obligatoire du contrat est en harmonie avec la doctrine individualiste de l’autonomie de la volonté”. Nello stesso

senso, M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience fraçaise, in Gli effetti

del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit. pp. 71 e seguenti.

47 In questo senso M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience française, cit., pagina 72, la quale, in riferimento alla parola terzo, afferma che si tratta di uno dei termini “les

prima differenziazione tra le cosiddette parti contrattuali (parties contractantes) – che sono coloro che hanno concluso il contratto e sono assoggettati alle obbligazioni che da esso derivano – e coloro che sono divenuti parti o hanno perso tale qualifica dopo la stipulazione del contratto stesso. È, infatti, evidente che, una volta concluso un contratto ad esecuzione successiva certi terzi possono divenire parti e, viceversa, certe parti possono divenire terzi48.

Se sulla questione concernente il carattere evolutivo della categoria di parte del contratto la dottrina francese appare unanime, molto più delicata è la questione relativa alla eterogeneità della categoria di parte. Si parla di eterogeneità nel senso di ritenere che fra le persone che hanno concluso il contratto e quelle che sono totalmente estranee ad esso, esistono tutta una serie di situazioni intermedie. Su quest’ultimo punto si sostanzia lo scontro della dottrina che è divisa sul se e sul come definire e distinguere le diverse situazioni intermedie.

A tal proposito, occorre partire dalla distinzione fra opponibilità ed effetti obbligatori del contratto. L’opponibilità è la proprietà generale del contratto che ha come conseguenza il fatto che la “convention est opposable à tous, et que se effets

doivent etre respectés par tous49”. Viceversa, se dal contratto scaturiscono effetti

obbligatori, solo le parti sono, tendenzialmente, tenute a rispettare tali effetti obbligatori. In realtà, però, lo stesso articolo 1165 del code civ. non preclude ai terzi la

48 M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience française, cit., per confermare il carattere evolutivo della nozione di parte cita l’esempio, che possiamo rinvenire anche nel nostro ordinamento, della cessione del contratto di locazione da parte del conduttore e sostiene che, in questa ipotesi, “le cessionaire devient partie au contrat, alors que le cédant perd cette qualité”. L’Autore aggiunge: “le cessionaire, à l’origine, c’est-à-dire à la conclusion du contrat, n’est pas partie à

la conventions, mais si après la cession du bail, un litige survient relativement à l’exécution du contrat, cette personne est devenue partie, à la place de cèdant”.

49 Cfr. M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’exepérience française, cit. pagina 73. Nello stesso senso F. TERRE’, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, VI ed., Parigi, 1996.

possibilità di avvalersi della situazione giuridica creata dal contratto, così come le parti stesse possono opporre ai terzi l’esistenza del contratto da loro voluto50.

Il punto sul quale la dottrina francese si scontra riguarda, nella sostanza, l’individuazione dei soggetti che sono, per così dire, sottomessi all’efficacia vincolante del contratto.

A tal proposito, nella dottrina d’oltralpe si sono sviluppate, negli ultimi decenni, due diverse correnti.

Secondo alcuni51, il criterio essenziale per procedere alla distinzione fra parti e

terzi rispetto al contratto è quello della volontà. Pertanto, la qualifica di parte è riservata, in linea di massima, a coloro che hanno voluto il contratto medesimo. Gli autori che sostengono questa posizione procedono poi alla distinzione fra “parties

contractantes” – che sono quelle che hanno concluso il contratto – e “parties liées” –

che sono coloro che, per “une manifestation de volonté, le sujet d’un effet obligatoire52

ma non del contratto alla conclusione del quale non hanno partecipato – si pensi, per esempio al beneficiario di un contratto a favore di terzi, a coloro che hanno aderito ad un contratto collettivo, al cessionario di un contratto.

50 Nel testo di M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expèrience française, cit. si rinvengono una serie di esempi. Come esempio di un’ipotesi in cui i terzi possano avvalersi della “situation juridique créée par le contrat” si cita il caso del “locataire d’une maison qui souffre de

désordres” il quale “peut agir contre l’architecte qui a mal exécuté ses obligations, alors meme qu’il est tiers à la convention conclue entre ce dernier et le propriétaire de l’immeuble loué”. Nel testo si cita,

anche, il caso in cui una delle parti della convenzione si avvale dell’esistenza e del contenuto della stessa nei confronti dei terzi: a tal proposito si ritiene “licite le refus de vente opposé à un acheteur

par un distributeur appartenant à u réseau de distribution exclusie ou sélective, tenu de ne pas revendre les marchandises hors du réseau”. Questa posizione, però, veniva adottata dalla

giurisprudenza sulla scorta del contenuto dell’articolo 36-2 dell’ordinanza del primo dicembre 1986 – il quale ammetteva tale rifiuto in virtù dell’articolo 10 della stessa ordinanza – che è stato abrogato con la legge 96-588 del 1 luglio 1996.

51 J. GHESTIN, La distinction des parties et des tiers au contrat, JPC, 1992, I, pp. 3628 e ss.; dello stesso Autore, Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers,

RTD ci., 1994, pp. 777 e ss.; J.L. AUBERT, A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers, RTD, 1993, pp. 263 e seguenti.

52 Cfr. J. GHESTIN, Traité de droit civil. Les obligations. Les effets du contrat (con la collaborazione di M. BILLIAU), Parigi, 1992, pagina 558.

Secondo questa impostazione i terzi, a loro volta, si distinguono in “tiers liés” (terzi correlati) – che sono coloro che, pur non avendo voluto il contratto, ne sono comunque vincolati (si pensi, per esempio, all’acquirente di un’impresa che è obbligato a continuare i contratti di lavoro stipulati dal precedente proprietario) – e “tiers non liés” – che sono coloro che non subiscono l’efficacia vincolante del contratto ma solamente la sua generale opponibilità.

Altri autori più numerosi preferiscono attenersi alla gradazione, operata dalla dottrina francese tradizionale, fra “parties vraies” (parti vere) e “tiers absolus” (terzi assoluti) che risultano totalmente estranei al contratto e sono, come tali, indifferenti a qualunque effetto obbligatorio. Pertanto, secondo questa impostazione, le parti sono coloro che hanno partecipato alla conclusione del contratto o che hanno, in seguito, acquistato la qualità di parte medesima (per esempio, gli aventi diritto a titolo universale, gli eredi di una delle parti, i cessionari del contratto). Viceversa, i “tiers

absolus” son coloro che risultano totalmente estranei al rapporto contrattuale

secondo quell’idea di prossimità con il contratto che sta alla base del concetto di gradazione suddetto.

Fra le parti vere e proprie ed i terzi assoluti, esistono, secondo tale impostazione tradizionale, una serie di categorie intermedie che individuano quei soggetti che “sont concernées, d’une manière ou d’une autre, par la convention53”. I

sostenitori di questa corrente dottrinale sono soliti distinguere all’interno delle diverse categorie intermedie in virtù di criteri soggettivi legati alla volontà delle parti (si pensi, ad esempio, all’ipotesi classica del contratto a favore di terzo di cui all’articolo 1121 del code civ.), oppure in virtù di criteri oggettivi ed indipendentemente da una qualsiasi volontà delle parti54.

53 Cfr. M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience française, cit. pagina 77.

54 All’interno di questa categorie vengono ricomprese, tradizionalmente, una serie di figure che possono essere distinte in quattro diverse categorie. Un prima categoria individua gli aventi causa a titolo particolare che sono coloro che “acquièrent un bien, ou un droit de leur auteur” e “sont

Volendo esprimere un parere sulle due diverse correnti dottrinali sviluppatesi nella dottrina francese in merito alla classica distinzione fra parte e terzo, si può ritenere che la prima delle due impostazioni sopracitate, pur essendo sostenuta da un numero minore di autori, ha, comunque, diversamente dall’impostazione maggioritaria, il merito di permettere una distinzione fondata sul criterio volontaristico. In altre parole, tale tesi dottrinale esprime, in modo abbastanza chiaro, la distinzione esistente fra le parti (contrattuali e relative55) ed i terzi toccati, in senso

attivo o passivo, dagli effetti obbligatori del contratto; essa permette, nella sostanza, di comprendere come, al di là del rigorismo espresso dallo stesso articolo 1165 code civ., gli effetti obbligatori del contratto non riguardano esclusivamente le parti dello stesso.

Indipendentemente dalle diverse correnti dottrinali sviluppatesi in materia, mi sembra più opportuno, comunque, sottolineare che esistono, nell’ambito dell’ordinamento giuridico francese (e lo stesso ragionamento, come vedremo, può essere esteso a tutti gli ordinamenti giuridici moderni), diverse ragioni di essere, più o meno direttamente, coinvolti negli effetti di un contratto da altri stipulato. Per questo motivo, la varietà delle eccezioni al principio di relatività degli effetti del contratto, difficilmente possono essere catalogate entro rigide categorie così che, sulla scorta di

concernées par la convention conclue par celui-ci sur la chose ou sur le droit qui leur est transmis”. Un

secondo gruppo comprende le vittime di una cattiva esecuzione di un contratto da altri stipulato. Un terzo gruppo è, in maniera speculare al secondo, composto da i terzi che hanno contribuito “à

l’inexècution ou à la mauuvaise exécution” del contratto. Infine, la quarta categoria comprende i

creditori chirografari che “ne disposent d’aucune sureté, et dont la créance n’est garanti eque de façon

indéterminée sur l’emsemble du patrimoine de leur débiteur”. Per questa ragione il diritto francese

concede a tali soggetti l’esercizio di due azioni: l’azione paulienne (articolo 1167 code civ.) – che gli consente di far annullare il contratto concluso in frode ai loro diritti – e l’azione oblique (articolo 1166 code civ.) – che gli permette di agire contro l’inerzia del loro debitore. Per un’analisi più approfondita delle diverse ipotesi citate si rinvia a M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard

des tiers: l’expérience française, cit. pp. 75 e seguenti.

55 Si ricorda che distingue fra “parties contractantes” e “parties liées” ed fra “tiers liés” e “tiers non

quest’ultima considerazione, alcuni coerentemente preferiscono enumerare la vastità dei casi senza, però, pervenire ad una loro rigida classificazione56.

Dopo aver fatto la precisazione di cui sopra, riprendiamo il discorso in ordine al contenuto dell’articolo 1165 code civ. ed alla effettiva valenza del principio di relatività degli effetti contrattuali nell’ambito dell’ordinamento francese.

In origine, e per gran parte del XIX secolo, l’articolo in commento veniva interpretato in maniera rigida e rigorosa nel senso che si escludeva, categoricamente, che il contratto potesse produrre un qualsiasi effetto nei confronti dei soggetti diversi dalle parti originarie.

La prima inversione di tendenza, rispetto alla posizione restrittiva espressa nel corso dell’ottocento, si ebbe con la decisione della Corte di Cassazione francese del 22 giugno 1864, la quale adottava, in anticipo rispetto alla dottrina, la fondamentale distinzione fra forza obbligatoria ed opponibilità del contratto57. In altri termini, la

decisione in commento fonda la distinzione suddetta sulla considerazione che i diritti soggettivi resterebbero alla mercè dei terzi se gli atti che li producono avessero valore soltanto nei confronti delle parti contraenti, le quali sarebbero, altrimenti,

56 In questo senso, PH. MALAURIE e L. AYNES, Les obligations, VIII ed., Parigi 1998, pagina 376, i quali, rispetto alla posizione dei terzi, sostengono che “la catégorie serait tellement compréhensive,

composée de tellement d’éléments hétérogènes, qu’elle ne servirait à rien. Il est impossible de dégager une règle générale d’effets des conventions de toers ainsi conçu. La seule catégorie nettement délimitée est celle des tiers absolus, pernitus extranei, totalment étrangers à la convention at à l’une o l’autre partie”.

57 Nella sentenza della Cour de Cassation del 22 giugno 1864 si legge: “qu’aux termes de l’art. 711 c.

nap. La propriété des biens s’acquirent et se trasmet par l’effet des obligations; et quel es contrats qui lui servant de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur; que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concouir les tiers à des contrats ne les concernat pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers; attendu que déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de propriété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter des ces titres une modifications quelconque aux droits des tiers et qu’ainsi la règle de l’art. 1165, qui donne effet aux conventions qu’entre les contracatns, est ici sans application”.

impossibilitate ad ottenere un titolo giuridico che protegga la loro posizione nei confronti dei terzi.

La distinzione fra effetti obbligatori ed opponibilità del contratto, dalla quale deriva un’interpretazione limitata del principio di relatività di cui all’articolo 1165

code civ., è stata, definitivamente, teorizzata dalla dottrina francese degli anni trenta

del secolo scorso58. Sulla base di questo nuovo orientamento, quindi, il principio di

relatività circoscrive gli effetti obbligatori alle parti del contratto che sono le uniche che possono essere qualificate come soggetti attivi o passivi del contratto medesimo. D’altra parte, sulla scorta della distinzione fra effetti obbligatori e opponibilità del contratto, l’articolo 1165 code civ. non costituisce ostacolo alla opponibilità delle situazioni giuridiche che scaturiscono dal contratto nei confronti di chiunque.

La dottrina francese contemporanea, come già accennato in altra parte di questo paragrafo, aderisce completamente alla suddetta distinzione sostenendo che i principi di relatività ed opponibilità non sono separabili ma, viceversa, devono essere considerati in maniera complementare59, arrivando fino a fondare su di essa la

diversificazione, nell’ambito del rapporto contrattuale, fra parti e terzi.

Come già detto, il principio di relatività conosce, nell’ambito dell’ordinamento francese, una serie di eccezioni alle quali si collega, inevitabilmente, l’attuale inadeguatezza della radicale lettura del principio espresso dall’articolo 1165 del codice napoleonico.

Soffermiamoci, innanzitutto, sulle classiche eccezioni al principio di relatività contemplate dall’ordinamento francese. Una di esse è espressamente enunciata

58 Hanno teorizzato per primi la distinzione fondamentale fra effetti obbligatori ed opponibilità del contratto, A. WEILL, Le principe de la relativité des conventions en droit privé français, Strasburgo, 1938; S. CALASTRENG, La relativité des conventions, Tolosa 1939.

59 Cfr. J. GHESTIN, Traité de droit civl, cit., il quale sottolinea anche che, per comprendere il fondamento del principio di opponibilità del contratto, occorre partire dal principio generale di opponibilità dei diritti soggettivi, in quanto è inesatto affermare categoricamente che il rispetto dei diritti reali si impone erga omnes, mentre il rispetto dei diritti di credito si impone solamente al debitore. Ciò perché “les tiers ne peuvent impunément violer le droit de créance à l’égard de son

dall’articolo 1165 code civ. il quale fa salvo il caso previsto all’articolo 1121 code civ., il quale, a sua volta, disciplina la figura del contratto a favore di terzo. Nello specifico, l’articolo 1121 code civ. testualmente recita: “On peut pareillement stipuler au profit

d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-meme ou d’une donation que l’on fait à u autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la revoquer, si le tiers déclaré vouloir en profiter”.

Come gran parte delle norme contenute nel codice napoleonico, anche l’articolo in commento trae origine dal diritto romano. Nell’ambito del diritto romano tradizionale, in virtù del, più volte citato, principio alteri nemo stipulari potest, era fatto divieto di stipulazione a favore del terzo. In realtà, vista la struttura patriarcale della famiglia romana nell’ambito della quale tutti i componenti erano considerati come un unico soggetto di diritto, si ammettevano stipulazioni a favore di soggetti terzi. Altre eccezioni al divieto suddetto erano poi ammesse nella prassi attraverso il ricorso all’interposizione fittizia di persona o alla stipulatio poenae.

Successivamente, sotto l’impulso dei glossatori, la stipulazione a favore di terzo veniva ammessa ogniqualvolta essa costituiva la condizione di una prestazione eseguita dalla stipulante60.

Il divieto di stipulazione a favore di terzo ritrovava, poi, il suo vigore, nell’ambito della dottrina francese del XVII secolo, la quale, ispirandosi al diritto romano classico, sosteneva la nullità del contratto a favore di terzo sulla scorta della mancanza di interesse da parte dello stipulante. Con la conseguenza che tale figura contrattuale era, per converso, considerata valida solamente nel caso in cui fosse configurabile un interesse di carattere patrimoniale in capo allo stipulante61.

60 A tal proposito, J. GHESTIN, M. BILLIAU, C. JAMIN, La stipulation pour autrui, in Les effets du

contrat à l’égard des tiers. Comparaison franco-belges, (a cura di GHESTIN e FONTAINE), Parigi 1992,

i quali citano Furgole sostenendo che esso insegnava che “on peut valeblement stipuler en France au

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